Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:443
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0367_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-367/88,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], poi dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], SC, del foro d' [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' [OSCURATO:PERSONA], 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 12 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), così come emendata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 23 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1988, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 12 litri per la birra importata nei bagagli dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), così come emendata dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985, 85/348/CEE (GU L 183, pag. 24), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE.
2 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la franchigia contestata, messa in atto dalla "Notice by the [OSCURATO:PERSONA], customs controls on cross-border traffic" del novembre 1984, è contraria agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva summenzionata per il motivo che l' importazione di più di 12 litri di birra non può considerarsi a carattere sistematicamente commerciale.
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Va ricordato che, conformemente alla direttiva 69/169, così come modificata, le merci, quali la birra, che non sono menzionate all' art. 4, n. 1, e, conseguentemente, non sono oggetto di limiti quantitativi, possono, nell' ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri, essere importate in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all' importazione "a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per ciascun viaggiatore, non superi 390 ECU" (art. 2, n. 1). Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che riguardano esclusivamente merci riservate all' uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l' importazione avvenga per motivi commerciali ((art. 3, n. 2, lett. b) )).
5 Il governo irlandese fa valere che l' importazione delle bevande alcoliche simili a quelle elencate all' art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, le quali sono oggetto di restrizioni quantitative, dev' essere sottoposta alle medesime restrizioni. A tale riguardo, esso ritiene che i limiti quantitativi fissati, dalla citata disposizione, a 1,5 litri per le bevande alcoliche di gradazione alcolica standard, a 3 litri per i vini liquorosi di gradazione alcolica pari a 15 ed a 5 litri per i vini tranquilli, equivalgono in volume rispettivamente a 13,3, 10 e 13,3 litri di birra.
6 Il governo irlandese asserisce, inoltre, che il provvedimento contestato era necessario a motivo dei numerosi abusi commessi dai viaggiatori che importavano grandi quantità di birra in franchigia (sino a 120 litri per autoveicolo), per rivenderle in seguito al dettaglio, e delle difficoltà di appurare caso per caso se l' importazione avesse o meno carattere commerciale, data l' impossibilità di stabilire con certezza la veracità delle giustificazioni addotte dai viaggiatori.
7 Va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 12 giugno 1990, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], punto 7 della motivazione, causa C-158/88, Racc. pag. I-2367), gli Stati membri conservano, in questo campo, solo la competenza limitata che viene loro attribuita dalle stesse disposizioni delle direttive di cui trattasi. Ora, queste ultime non prevedono la facoltà di stabilire limiti quantitativi per merci non espressamente contemplate dall' art. 4, n. 1, della direttiva 69/169.
8 Un limite quantitativo del genere può infatti essere introdotto solo in forza di una direttiva che modifichi la direttiva 69/169, come è avvenuto in particolare ad opera della citata direttiva 85/348, oppure a titolo di misura di salvaguardia prevista dal Trattato.
9 A tal proposito, va sottolineato che, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] / Danimarca, causa C-208/88, pronunciata lo stesso giorno, la Corte ha dichiarato che la presunzione assoluta del carattere commerciale dell' importazione, qualora quest' ultima superi un certo numero di litri di birra, equivale ad aggiungere al testo dell' art. 4 della direttiva un prodotto che non vi è menzionato. Lo stesso dicasi allorché siffatta presunzione assoluta sia applicabile, in forza della summenzionata "Notice", soltanto ai rapporti tra i viaggiatori e l' amministrazione pubblica, poiché l' obbligo per i primi di adire l' autorità giudiziaria onde dimostrare l' assenza di carattere commerciale di un' importazione porta in pratica allo stesso risultato. Infatti, avuto riguardo alla natura delle controversie di cui trattasi, un' azione giudiziaria è praticamente inutilizzabile.
10 Si deve quindi dichiarare che l' [OSCURATO:PERSONA], istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 12 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985, 85/348/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
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Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e deve essere pertanto condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA], istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 12 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 luglio 1985, 85/348/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.