Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 23997/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22797 R.G.anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giu dizio personalmente ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso l’avvocatoMarco Gardin; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria; intimata avverso il decreto n. 3545/2017 depositato il 12 settembre 2017 del Tribunale di Roma.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] h a proposto domanda di Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. p er complessivi euro 94.190,28 : a tale importo ammontavano, secondo il ricorrente, i crediti professionali relativi all'assistenza da lui prestata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva stipulato un contratto di cessione d i azienda con la predetta [OSCURATO:SOCIETA]; la cessione, poi, interessava i contratti stipulati da quest'ultima con il Comune di Brindisi per il servizio di accertamento, riscossione eliquidazione di imposte.

L'attività del professionista per la quale èstato domandato il compenso concerneva un giudizio arbitrale conclusosi con un lodo ch e aveva dichiarato risolto il rapporto concessorio con il C omune sopra menzionato e un secondo procedimento ― nell'ambito del quale era stat a proposta un'azione cautelare― dichiarato interrotto in conseguenza della collocazione di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] delegato ha respinto la domanda di insinuazione avendo sostanzialmente riguardo alla carenza di elementi probatoriatti a supportare la pretesa fatta valere.

2. ― Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Roma ha escluso che il credito potesse essere riconosciuto: per un verso, secondo il Tribunale, l'incarico professionale risultava essere stato conferito non già dalla società in amministrazione straordinaria,ma da [OSCURATO:SOCIETA].; per altro verso, andava negato, a detta del Giudice dell’opposizione, il subentro diTributi Italia nel contratto di patrocinio , posto chel’art. 2558 c.c. esclude il subentro del cessionario nei contratti personali, p er tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto prestazioni infungibili.

3. ― I l decreto di rigetto dell'opposizione , pronunciato dal Tribunale romano in data 12 settembre 2017, è stato impugnato per cassazione da LorenzoDurano con un ricorso articolato in cinquemotivi.

L'impugnazione non è resistita dall'amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023

1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue .

Primo motivo: nullità del decreto impugnato per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c..

Ci si duole che il Tribunale abbia mancato di procedere all'assegnazione, alle parti , del termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficiodallo stesso Giudice dell'opposizione.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 75, 99, 101, comma 1, e 112 c.p.c., nonché dell’art. 98, comma 7, l. fall..

Deduce il ricorrente che la questione posta a fondamento della decisione risulta essere una questione di merito ― incentrata sull'effettiva sussistenza del subentro del cessionario nelle obbligazioni contratte dal cedente― che il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio in assenza di una specifica eccezione formulata dalla difesa dell'amministrazione straordinaria nei modi e nei termini posti dalla legge a pena di decadenza.

Terzo motivo: nullità del provvedimento impugnato per vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoex art. 112 c.p.c..

I l ricorrente rileva che la questione circa la natura personale del contratto di patrocinio e la conseguente esclusione del subentro del cessionarionon era suscettibile di rilievo d'ufficio: di qui la violazionedel cit. art. 112 c.p.c..

Quarto motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 2558 c.c..

Viene dedotto che ilTribunale avrebbe impropriamente ritenuto che il contratto di patrocinio legale rientrasse tra quelli di natura personale esclusi dalla cessionedi azienda.

Quinto motivo: nullità del decreto per omessa motivazione, con riferimento agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost..

L'istante lamenta il deficit motivazionale del provvedimento impugnato avendo particolare riguardo alla pretesa infungibilità del contratto di patrocinio.

2. ― Il primo motivo è fondato.

Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 La questione affrontata dal Tribunale per definire il giudizio è effettivamente una questione attinente al merito della controversia, come dedotto dal ricorrente col secondo motivo di ricorso.

Come è noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito di questa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza(Cass. 27 giugno 2011, n. 14177; Cass.10 maggio 2010 n. 11284 ).

La legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste, cioè,nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte(Cass. 12 agosto 2016, n. 17092 ).

Nel caso in esame, l’opponente non avevafatto valere in giudizio una situazione giuridica che sconfessa sse la soggezione dell’amministrazionestraordinaria di [OSCURATO:PERSONA] Italiana al proprio potere di azione(evenienza ― questa ― che avrebbe effettivamente determinato la carenza di legittimazione passiva dell’odierna intimata): insinuandosi al passivo dell’amministrazione straordinaria l’istante ha inteso far valere il credito maturato nei confronti della cessionaria dell’azienda assumendo, se pur implicitamente, che la stessa era subentrata nel contratto avente ad oggetto la propria attività defensionale; tant’è che nell’atto di opposizione ha richiamato l’art. 1 del contrattodi cessione di azienda, rilevando che la cessione « aveva riguardato espressamente tutte le attività, passività, contratti e diritti aventi ad oggetto attività di accertamento,liquidazione e riscossione di tributi svolta dal cedente in forza di accordi intervenuti con varie amministrazioni comunali tra cui quella del Comune di Brindisi».

Ciò che il Tribunale ha in concreto rilevato è, dunque, non il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], quanto, piuttosto, il Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 suo non poter essere considerata quale titolare passiva del rapporto dedotto in giudizio.

Ora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità , la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa(Cass. Sez.

U. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. 15 maggio 2018, n. 11744).

Nondimeno, il rilievo officioso della questione era subordinato all’instaurazione del contraddittorio sul punto, a norma dell’art. 101, comma2, c.p.c. il quale prescrive che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

E’ bene precisare chela regola della sottoposizione delle questioni rilevabili d’ufficio al dibattito processuale ― regola affermatasi allorquando non era ancora operante la prescrizione sopra richiamata, che è stata introdotta con l’art. 45, comma 13, l. n. 69/2009 ― determina la nullitàdel provvedimento che definisce il giudizio sempre chela parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato(Cass. 23 maggio 2014, n. 11453 ; più di recente, con riferimento all’ipotesi della nullità del contratto per difetto di forma: Cass. 6 febbraio 2023, n. 3543; Cass. 12 settembre 2019, n. 22778).

Il tema si collega al principio per cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (così, di recente, Cass. 19 gennaio 2022, n. 1617): infatti, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (al di là della violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicandoovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato(Cass. Sez.

U. 30 settembre 2009, n. 20935).

La questione sollevata non era certamente una questione di puro diritto, in quanto laverifica circa la titolarità del rapporto controverso imponeva di misurarsi col contratto di cessione di azienda : e questo spiega, altresì, come l’odierno istante abbia risentito un pregiudizio dal rilievo officioso di cui qui si discute.

Ilricorrente ha infatti spiegato ― lo si è visto ― che , a suo avviso, il contratto di cessione di azienda dava ragione del subentrodi [OSCURATO:SOCIETA] nel contratto di patrocinio.

Non è ovviamente questa la sede per apprezzarela fondatezza di tale rilievo, giacché un giudizio siffatto esige un’operazion e erme neutica , quanto alle previsioninegoziali che interessano, che è interdett a alla Corte di legittimità.

Tuttavia,proprio tale circostanza spiega il vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente, che si è vista privata della possibilità di argomentare in fatto(sulla base della regolamentazione del contr atto di cessionedi azienda) quanto al subentro di [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto di patrocinio.A fronte di ciò, non pare concludente il rilievo, contenuto nel decreto impugnato, secondocui l’art. 2558 c.c. esclude dal subentro del cessionario i contratti personali: e ciò per due concorrenti ordini di ragioni.

Anzitutto, come rettamente osservato dall’istante,questa Corte ha già in passato escluso la natura personale nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso dall'alienante dell’azienda con un avvocato al quale lo stesso alienante abbia poi conferito il mandato alle liti, visto che costituiscono contratti aventi carattere personale quelli inerenti alla azienda nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, la persona dell'alienante abbia Sez.

I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 tale importanza da determinarne la insostituibilità rispetto alle prestazioni contrattuali che rimangono individuate nelle sue specifiche qualità(Cass. 25 luglio 1978, n. 3723) .

In secondo luogo, la regola richiamata dal Tribunale soffre eccezione « [s]e non è pattuito diversamente»: onde, anche a prescindere da quanto appena osservato,lo stesso Giudice dell’opposizione era tenuto a provocare il contraddittorio sul punto per consentire alle parti di esprimersi su l contenuto delle prescrizioni negoziali che, in ipotesi, avesseroderogato allaregola legale.

3. ― I motivi dal secondo al quinto restano assorbiti.

4. ― Il decreto va quindi cassato.

La causa è rinviata al Tribunale di Roma, il quale giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22797 R.G.anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in giu dizio personalmente ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso l’avvocatoMarco Gardin; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria; intimata avverso il decreto n. 3545/2017 depositato il 12 settembre 2017 del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] h a proposto domanda di Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. p er complessivi euro 94.190,28 : a tale importo ammontavano, secondo il ricorrente, i crediti professionali relativi all'assistenza da lui prestata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva stipulato un contratto di cessione d i azienda con la predetta [OSCURATO:SOCIETA]; la cessione, poi, interessava i contratti stipulati da quest'ultima con il Comune di Brindisi per il servizio di accertamento, riscossione eliquidazione di imposte. L'attività del professionista per la quale èstato domandato il compenso concerneva un giudizio arbitrale conclusosi con un lodo ch e aveva dichiarato risolto il rapporto concessorio con il C omune sopra menzionato e un secondo procedimento ― nell'ambito del quale era stat a proposta un'azione cautelare― dichiarato interrotto in conseguenza della collocazione di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] delegato ha respinto la domanda di insinuazione avendo sostanzialmente riguardo alla carenza di elementi probatoriatti a supportare la pretesa fatta valere. 2. ― Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Roma ha escluso che il credito potesse essere riconosciuto: per un verso, secondo il Tribunale, l'incarico professionale risultava essere stato conferito non già dalla società in amministrazione straordinaria,ma da [OSCURATO:SOCIETA].; per altro verso, andava negato, a detta del Giudice dell’opposizione, il subentro diTributi Italia nel contratto di patrocinio , posto chel’art. 2558 c.c. esclude il subentro del cessionario nei contratti personali, p er tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto prestazioni infungibili. 3. ― I l decreto di rigetto dell'opposizione , pronunciato dal Tribunale romano in data 12 settembre 2017, è stato impugnato per cassazione da LorenzoDurano con un ricorso articolato in cinquemotivi. L'impugnazione non è resistita dall'amministrazione straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue . Primo motivo: nullità del decreto impugnato per violazionedell’art. 101, comma 2, c.p.c.. Ci si duole che il Tribunale abbia mancato di procedere all'assegnazione, alle parti , del termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficiodallo stesso Giudice dell'opposizione. Secondo motivo: violazione e falsa applicazionedegli artt. 75, 99, 101, comma 1, e 112 c.p.c., nonché dell’art. 98, comma 7, l. fall.. Deduce il ricorrente che la questione posta a fondamento della decisione risulta essere una questione di merito ― incentrata sull'effettiva sussistenza del subentro del cessionario nelle obbligazioni contratte dal cedente― che il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio in assenza di una specifica eccezione formulata dalla difesa dell'amministrazione straordinaria nei modi e nei termini posti dalla legge a pena di decadenza. Terzo motivo: nullità del provvedimento impugnato per vizio di extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoex art. 112 c.p.c.. I l ricorrente rileva che la questione circa la natura personale del contratto di patrocinio e la conseguente esclusione del subentro del cessionarionon era suscettibile di rilievo d'ufficio: di qui la violazionedel cit. art. 112 c.p.c.. Quarto motivo: violazione e falsa applicazionedell’art. 2558 c.c.. Viene dedotto che ilTribunale avrebbe impropriamente ritenuto che il contratto di patrocinio legale rientrasse tra quelli di natura personale esclusi dalla cessionedi azienda. Quinto motivo: nullità del decreto per omessa motivazione, con riferimento agli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.. L'istante lamenta il deficit motivazionale del provvedimento impugnato avendo particolare riguardo alla pretesa infungibilità del contratto di patrocinio. 2. ― Il primo motivo è fondato. Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 La questione affrontata dal Tribunale per definire il giudizio è effettivamente una questione attinente al merito della controversia, come dedotto dal ricorrente col secondo motivo di ricorso. Come è noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito di questa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza(Cass. 27 giugno 2011, n. 14177; Cass.10 maggio 2010 n. 11284 ). La legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste, cioè,nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte(Cass. 12 agosto 2016, n. 17092 ). Nel caso in esame, l’opponente non avevafatto valere in giudizio una situazione giuridica che sconfessa sse la soggezione dell’amministrazionestraordinaria di [OSCURATO:PERSONA] Italiana al proprio potere di azione(evenienza ― questa ― che avrebbe effettivamente determinato la carenza di legittimazione passiva dell’odierna intimata): insinuandosi al passivo dell’amministrazione straordinaria l’istante ha inteso far valere il credito maturato nei confronti della cessionaria dell’azienda assumendo, se pur implicitamente, che la stessa era subentrata nel contratto avente ad oggetto la propria attività defensionale; tant’è che nell’atto di opposizione ha richiamato l’art. 1 del contrattodi cessione di azienda, rilevando che la cessione « aveva riguardato espressamente tutte le attività, passività, contratti e diritti aventi ad oggetto attività di accertamento,liquidazione e riscossione di tributi svolta dal cedente in forza di accordi intervenuti con varie amministrazioni comunali tra cui quella del Comune di Brindisi». Ciò che il Tribunale ha in concreto rilevato è, dunque, non il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], quanto, piuttosto, il Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 suo non poter essere considerata quale titolare passiva del rapporto dedotto in giudizio. Ora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità , la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa(Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. 15 maggio 2018, n. 11744). Nondimeno, il rilievo officioso della questione era subordinato all’instaurazione del contraddittorio sul punto, a norma dell’art. 101, comma2, c.p.c. il quale prescrive che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. E’ bene precisare chela regola della sottoposizione delle questioni rilevabili d’ufficio al dibattito processuale ― regola affermatasi allorquando non era ancora operante la prescrizione sopra richiamata, che è stata introdotta con l’art. 45, comma 13, l. n. 69/2009 ― determina la nullitàdel provvedimento che definisce il giudizio sempre chela parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato(Cass. 23 maggio 2014, n. 11453 ; più di recente, con riferimento all’ipotesi della nullità del contratto per difetto di forma: Cass. 6 febbraio 2023, n. 3543; Cass. 12 settembre 2019, n. 22778). Il tema si collega al principio per cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto (così, di recente, Cass. 19 gennaio 2022, n. 1617): infatti, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (al di là della violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicandoovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato(Cass. Sez. U. 30 settembre 2009, n. 20935). La questione sollevata non era certamente una questione di puro diritto, in quanto laverifica circa la titolarità del rapporto controverso imponeva di misurarsi col contratto di cessione di azienda : e questo spiega, altresì, come l’odierno istante abbia risentito un pregiudizio dal rilievo officioso di cui qui si discute. Ilricorrente ha infatti spiegato ― lo si è visto ― che , a suo avviso, il contratto di cessione di azienda dava ragione del subentrodi [OSCURATO:SOCIETA] nel contratto di patrocinio. Non è ovviamente questa la sede per apprezzarela fondatezza di tale rilievo, giacché un giudizio siffatto esige un’operazion e erme neutica , quanto alle previsioninegoziali che interessano, che è interdett a alla Corte di legittimità. Tuttavia,proprio tale circostanza spiega il vulnus al diritto di difesa della parte ricorrente, che si è vista privata della possibilità di argomentare in fatto(sulla base della regolamentazione del contr atto di cessionedi azienda) quanto al subentro di [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto di patrocinio.A fronte di ciò, non pare concludente il rilievo, contenuto nel decreto impugnato, secondocui l’art. 2558 c.c. esclude dal subentro del cessionario i contratti personali: e ciò per due concorrenti ordini di ragioni. Anzitutto, come rettamente osservato dall’istante,questa Corte ha già in passato escluso la natura personale nel contratto di prestazione d'opera professionale concluso dall'alienante dell’azienda con un avvocato al quale lo stesso alienante abbia poi conferito il mandato alle liti, visto che costituiscono contratti aventi carattere personale quelli inerenti alla azienda nei quali, in considerazione dell'oggetto e della natura del negozio, la persona dell'alienante abbia Sez. I–RG 22797/2017 camera di consiglio10.7.2023 tale importanza da determinarne la insostituibilità rispetto alle prestazioni contrattuali che rimangono individuate nelle sue specifiche qualità(Cass. 25 luglio 1978, n. 3723) . In secondo luogo, la regola richiamata dal Tribunale soffre eccezione « [s]e non è pattuito diversamente»: onde, anche a prescindere da quanto appena osservato,lo stesso Giudice dell’opposizione era tenuto a provocare il contraddittorio sul punto per consentire alle parti di esprimersi su l contenuto delle prescrizioni negoziali che, in ipotesi, avesseroderogato allaregola legale. 3. ― I motivi dal secondo al quinto restano assorbiti. 4. ― Il decreto va quindi cassato. La causa è rinviata al Tribunale di Roma, il quale giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la c
Decreto Cassazione n. 23997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris