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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25219/2026

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e d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., e al giudizio direquisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delreato e alla responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine algiudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648, cod. pen., e al giudizio direquisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che tale motivo risulta generico anche per mancanza di specificità, dedottadalla radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez.6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte d’appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delreato e alla responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris