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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 dicembre 2016

Cassazione n. 19453/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16547 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Romaalla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.

REGIONALE – LAZIO, n. 9468/2016, depositatain data 28/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma, notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa di una maggiore Irap con contestuale irrogazione di sanzioni per uguale importo; un avviso di accertamento per la ripresa di Ires con irrogazione di sanzioni fu notificato sia alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di consolidante, ai sensi dell’art. 127 Tuire 40 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Gliavvisi di accertamento venivano impugnati dalle due società dinanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, li accolse.

La C.T.R. del Lazio respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.

Considerato che: r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data 4 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, unitamente a copia del Modello F/24 del pagamento quietanzato della prima rata dell’importo dovuto.

Entro il 31/12/2020 nessuna parte ha proposto istanza di trattazione del giudizio, sicché questo deve essere dichiarato estinto.

La definizione agevolata giova anche ai coobbligati, ex art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimento a uno degliavvisi di accertamento impugnati).

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 16547 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è ex lege domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in personadei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Romaalla via [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB. REGIONALE – LAZIO, n. 9468/2016, depositatain data 28/12/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma, notificò alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente”) un avviso di accertamento per la ripresa di una maggiore Irap con contestuale irrogazione di sanzioni per uguale importo; un avviso di accertamento per la ripresa di Ires con irrogazione di sanzioni fu notificato sia alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione che alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in qualità di consolidante, ai sensi dell’art. 127 Tuire 40 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Gliavvisi di accertamento venivano impugnati dalle due società dinanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, li accolse. La C.T.R. del Lazio respinse l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. Considerato che: r.g. n. 16547/2017a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] data 4 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, unitamente a copia del Modello F/24 del pagamento quietanzato della prima rata dell’importo dovuto. Entro il 31/12/2020 nessuna parte ha proposto istanza di trattazione del giudizio, sicché questo deve essere dichiarato estinto. La definizione agevolata giova anche ai coobbligati, ex art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018([OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con riferimento a uno degliavvisi di accertamento impugnati). Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Rom
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