Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:993
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0333
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 dicembre 2022 (
1
)
Causa C‑333/21
[OSCURATO:PERSONA] SL
contro
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
Fédération internationale de football association (FIFA),
con l’intervento di
A22 [OSCURATO:PERSONA] SL,
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna)]
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articoli 101 e 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE – [OSCURATO:PERSONA] (ESL) – Prima competizione europea al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] – Rifiuto di riconoscere l’ESL da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA – Previa autorizzazione che consente a un’entità terza di organizzare una nuova competizione – Minaccia di sanzioni nei confronti dei club e dei giocatori che partecipino alla nuova competizione – Diritti derivanti dalle competizioni e loro commercializzazione»
I.
Introduzione
1.
«L’importanza del presente procedimento è evidente. La soluzione della questione della compatibilità del sistema dei trasferimenti e delle norme relative agli stranieri con il diritto comunitario avrà ripercussioni sull’avvenire del calcio professionistico nella Comunità». Tali sono state le prime parole dell’avvocato generale Lenz nelle osservazioni preliminari delle sue conclusioni relative alla causa da cui è scaturita la sentenza Bosman, che ha rivoluzionato il mondo del calcio (
2
).
2.
Quasi tre decenni dopo, una domanda di pronuncia pregiudiziale, questa volta proveniente dalla Spagna, solleva alcune questioni relative all’esistenza stessa della struttura organizzativa del calcio moderno. Il presente procedimento trae origine dal progetto di istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ESL»), una nuova competizione calcistica europea, la quale è stata oggetto di un’intensa attenzione mediatica che ha suscitato reazioni e commenti appassionati da parte sia dei «semplici» tifosi sia delle massime istanze politiche a livello nazionale ed europeo (
3
). Nella presente causa, il futuro del calcio europeo dipenderà dalle risposte che la Corte fornirà a problematiche connesse principalmente al diritto della concorrenza e, secondariamente, alle libertà fondamentali.
3.
Tale domanda è stata presentata dallo Juzgado de lo Mercantil n.° 17 de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna) nel contesto di una controversia che oppone la Fédération internationale de football association (FIFA) e l’Unione europea delle federazioni calcistiche ([OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SL (in prosieguo: l’«ESLC»), una società che intende organizzare e commercializzare una nuova competizione calcistica europea, alternativa o concorrente a quelle sinora organizzate e commercializzate da queste due federazioni, riguardo a dichiarazioni pubbliche della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] che hanno manifestato il loro rifiuto di autorizzare detta nuova competizione e hanno avvisato che qualsiasi giocatore o club che vi partecipasse sarebbe espulso dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA].
II.
Contesto normativo
A.
Normativa adottata dalla FIFA
4.
A termini dell’articolo 22 dello statuto della FIFA:
«1. Le federazioni membri appartenenti allo stesso continente hanno costituito le seguenti confederazioni riconosciute dalla FIFA:
(...)
c)
Unione delle [f]ederazioni [c]alcistiche [e]uropee – [OSCURATO:PERSONA]
(...)
2. La FIFA può, in via eccezionale, autorizzare una confederazione ad accettare come membro una federazione che appartenga geograficamente a un altro continente e non sia affiliata alla confederazione di tale continente. In tal caso, è richiesto il parere della confederazione geograficamente interessata.
3. Ogni confederazione ha i seguenti diritti e obblighi:
a)
rispettare e far rispettare lo [s]tatuto, i regolamenti e le decisioni della FIFA;
b)
collaborare strettamente con la FIFA in tutti i settori concernenti la realizzazione dello scopo di cui all’art[icolo] 2 e l’organizzazione di competizioni internazionali;
c)
organizzare le proprie competizioni interclub, in conformità con il calendario internazionale;
d)
organizzare tutte le proprie competizioni internazionali in conformità con il calendario internazionale;
e)
garantire che nessuna lega internazionale o altro analogo raggruppamento di club o di leghe siano costituiti senza il suo consenso e il consenso della FIFA;
f)
su richiesta della FIFA, concedere alle federazioni non ancora ammesse lo status di membro provvisorio che conferisce loro il diritto di partecipare alle competizioni e alle conferenze;
(...)
j)
autorizzare, in via eccezionale e con il consenso della FIFA, una federazione affiliata a un’altra confederazione (o club affiliati a tale federazione) a partecipare alle competizioni da essa organizzate;
k)
adottare, di comune accordo con la FIFA, tutte le misure necessarie per promuovere il calcio nel continente interessato, quali programmi di sviluppo, organizzazione di corsi, conferenze, ecc.;
(...)».
5.
L’articolo 67, paragrafo 1, di tale statuto enuncia quanto segue:
«La FIFA, le federazioni che ne sono membri e le confederazioni sono i proprietari originali – senza alcuna restrizione riguardo al contenuto, al tempo, al luogo o alla legge – di tutti i diritti derivanti dagli incontri e da altre manifestazioni sotto la loro rispettiva giurisdizione (...)».
6.
L’articolo 68, paragrafo 1, di detto statuto prevede quanto segue:
«La FIFA, le federazioni che ne sono membri e le confederazioni sono competenti in via esclusiva ad autorizzare la diffusione degli incontri e delle manifestazioni sotto la loro giurisdizione su supporti in particolare audiovisivi, senza alcuna restrizione riguardo al luogo, al contenuto e al tempo nonché agli aspetti tecnici e legali».
7.
L’articolo 71 del medesimo statuto così dispone:
«1. Il Consiglio è competente ad adottare tutti i regolamenti relativi all’organizzazione di competizioni e di incontri internazionali tra squadre rappresentative e tra leghe, club e/o squadre improvvisate. Nessun incontro o competizione può avere luogo senza la previa autorizzazione della FIFA, delle confederazioni e/o della federazione membro interessata. Le modalità sono disciplinate dal [r]egolamento degli incontri internazionali.
2. Il Consiglio può adottare disposizioni relative a tali incontri e competizioni.
3. Il Consiglio determina i criteri relativi all’autorizzazione di situazioni speciali non previste dal [r]egolamento degli incontri internazionali.
4. Fatta eccezione per l’autorizzazione in materia di competenze previste dal [r]egolamento degli incontri internazionali, la FIFA può adottare la decisione finale riguardo all’autorizzazione di qualsiasi incontro o competizione internazionale».
8.
L’articolo 72 dello statuto della FIFA è così formulato:
«1. I giocatori e le squadre affiliate a una federazione membro o a un membro di confederazione ammesso in via provvisoria non possono, senza il consenso della FIFA, disputare incontri né avere contatti sportivi con giocatori o squadre non affiliati a una federazione membro o a un membro di confederazione ammesso in via provvisoria.
2. Le federazioni membri e i loro club non possono disputare incontri sul territorio di un’altra federazione membro senza l’autorizzazione della stessa».
9.
L’articolo 73 di tale statuto vieta alle federazioni, alle leghe e ai club affiliati a una federazione membro di aderire a un’altra federazione membro o di partecipare a competizioni sul territorio di questa, salvo circostanze eccezionali con l’esplicita approvazione della FIFA e della confederazione o delle confederazioni interessate.
B.
Normativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]
10.
Al pari dello statuto della FIFA, gli articoli da 49 a 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] conferiscono a quest’ultima il monopolio dell’organizzazione delle competizioni internazionali in Europa e il potere di vietare che siffatte competizioni siano organizzate senza la sua previa autorizzazione. Più precisamente, tali articoli sono così formulati:
«Articolo 49 – Competizioni
1. La [OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva ad organizzare e ad abolire competizioni internazionali in Europa alle quali partecipino federazioni e/o loro club. La presente disposizione non si applica alle competizioni della FIFA.
(…)
3. Gli incontri, le competizioni e i tornei internazionali che non sono organizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] ma vengono disputati sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] necessitano della previa autorizzazione della FIFA e/o della [OSCURATO:PERSONA] e/o delle federazioni membri competenti, conformemente al [r]egolamento degli incontri internazionali della FIFA e alle norme di attuazione complementari adottate dal [OSCURATO:PERSONA] esecutivo della [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 50 – Regolamento delle competizioni
1. [OSCURATO:PERSONA] esecutivo adotta i regolamenti che definiscono le condizioni di partecipazione e l’organizzazione delle competizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Tali regolamenti devono prevedere una procedura di aggiudicazione chiara e trasparente per tutte le competizioni della [OSCURATO:PERSONA], comprese le finali.
(…)
2. Le federazioni e i loro club si impegnano con la propria iscrizione a rispettare lo statuto, i regolamenti e le altre decisioni degli organi competenti.
3. L’ammissione a una competizione della [OSCURATO:PERSONA] può essere negata con effetto immediato a qualsiasi federazione o club direttamente o indirettamente coinvolto in un’attività che possa influire illecitamente sul risultato di un incontro a livello nazionale o internazionale, fatte salve eventuali misure disciplinari.
Articolo 51 – Rapporti vietati
1. Non possono essere costituiti senza l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] raggruppamenti o unioni tra federazioni membri della [OSCURATO:PERSONA] oppure tra leghe o club direttamente o indirettamente affiliati a diverse federazioni membri della [OSCURATO:PERSONA].
2. I membri della [OSCURATO:PERSONA] o le leghe e i club ad essi affiliati non possono disputare né organizzare incontri al di fuori del rispettivo territorio senza l’autorizzazione delle federazioni membri».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11.
La FIFA, un ente di diritto privato svizzero, costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo consiste, in sostanza, nel promuovere il calcio e nell’organizzare le sue competizioni internazionali. Composta da federazioni nazionali, essa riconosce anche l’esistenza di confederazioni calcistiche regionali – tra cui la [OSCURATO:PERSONA] –, le quali tuttavia non sono membri della FIFA. I club professionistici di calcio sono invece membri indiretti della FIFA, nella misura in cui possono essere oggetto di misure disciplinari imposte da quest’ultima. Le federazioni, le confederazioni e i club sono tenuti a rispettare le norme adottate dalla FIFA.
12.
La [OSCURATO:PERSONA] è anch’essa un ente di diritto privato svizzero che costituisce l’organismo di direzione del calcio a livello europeo. Le sue principali funzioni consistono nel monitorare e controllare lo sviluppo del calcio, in tutte le sue forme, su scala europea. Le leghe nazionali e i club europei sono membri indiretti della [OSCURATO:PERSONA], la quale organizza competizioni internazionali di tali club e delle squadre nazionali.
13.
Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa.
14.
L’ESLC è una società di diritto spagnolo il cui progetto consiste nell’organizzare la prima competizione europea annuale di calcio che esisterebbe indipendentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], denominata ESL. Gli azionisti di tale società sono prestigiosi club calcistici europei. Il suo modello di gestione si basa su un sistema di partecipazione «semi‑aperto» che raggruppa, da un lato, da dodici a quindici club di calcio professionistici aventi lo status di membri permanenti e, dall’altro, un numero da definire di club di calcio professionistici selezionati secondo un determinato procedimento e aventi lo status di «club qualificati».
15.
Tra le condizioni sospensive cui è soggetto il progetto in parola figura il riconoscimento dell’ESL da parte della FIFA e/o della [OSCURATO:PERSONA] quale nuova competizione compatibile con i loro statuti o, in alternativa, l’ottenimento di tutela giuridica da parte dei giudici e/o degli organi amministrativi per consentire ai club fondatori di partecipare all’ESL mantenendo al contempo la loro partecipazione alle rispettive leghe, competizioni e tornei nazionali.
16.
In seguito all’annuncio dell’istituzione dell’ESL, il 21 gennaio 2021 la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per manifestare il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità e avvisare che qualsiasi giocatore o club partecipante alla nuova competizione sarebbe stato espulso da quelle organizzate dalla FIFA e dalle sue confederazioni. Con un altro comunicato del 18 aprile 2021, la suddetta dichiarazione è stata ratificata dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altre federazioni nazionali, ricordando la possibilità di adottare misure disciplinari nei confronti dei partecipanti all’ESL. Tali misure disciplinari comporterebbero, in particolare, l’esclusione dei club e dei giocatori partecipanti all’ESL da alcune grandi competizioni europee e mondiali.
17.
Adito dall’ESLC, secondo cui il comportamento della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerato «anticoncorrenziale» e incompatibile con gli articoli 101 e 102 TFUE, lo Juzgado de lo Mercantil n.° 17 de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid), giudice del rinvio, il 19 aprile 2021 ha dichiarato che il suo ricorso era ricevibile e, il 20 dello stesso mese, ha disposto una serie di misure cautelari inaudita altera parte. Tali misure erano finalizzate, in sostanza, a prevenire qualsiasi comportamento da parte della FIFA o della [OSCURATO:PERSONA] volto ad impedire o ad ostacolare la preparazione e l’istituzione dell’ESL nonché la partecipazione di club e giocatori, in particolare mediante misure disciplinari o sanzioni di esclusione dalle competizioni organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA.
18.
A fondamento della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, dopo avere definito le attività economiche nonché i mercati di prodotti e geografici rilevanti – vale a dire, da un lato, l’organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali in Europa e, dall’altro, lo sfruttamento dei vari diritti sportivi ad essi relativi –, ha considerato che la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] detengono, su ciascuno di tali mercati, una posizione di monopolio o, quanto meno, di dominio. In siffatto contesto, detto giudice nutre dubbi in ordine alla conformità con il diritto dell’Unione di talune disposizioni statutarie della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] nonché delle minacce di sanzioni o dei moniti di tali federazioni sotto il profilo, in primo luogo, del divieto di abuso di posizione dominante sancito all’articolo 102 TFUE, in secondo luogo, del divieto di accordi anticoncorrenziali previsto all’articolo 101 TFUE e, in terzo luogo, delle varie libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, in quanto potrebbero essere utilizzati per indebolire qualsiasi iniziativa privata potenzialmente concorrenziale nel settore delle competizioni calcistiche.
19.
In tali circostanze, lo Juzgado de lo Mercantil n.° 17 de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta un abuso di posizione dominante in base al quale la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono nei loro statuti (in particolare, agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualsiasi articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) che è richiesta una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa, affinché un’entità terza istituisca una nuova competizione paneuropea per club come [l’ESL], in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interessa la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA].
2)
Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che vieta alla FIFA e alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre nei loro statuti (in particolare agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], nonché in qualsiasi articolo di analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) una previa autorizzazione da parte di tali enti, ai quali è stata attribuita la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali in Europa, affinché un’entità terza possa istituire una competizione paneuropea per club come [l’ESL], in particolare, quando non esiste una procedura regolamentata sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, e tenuto conto del possibile conflitto di interessi che interesserebbe la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA].
3)
Se gli articoli 101 e/o 102 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che vietano un’azione da parte della FIFA, della [OSCURATO:PERSONA], delle loro federazioni che ne sono membri e/o delle leghe nazionali diretta a minacciare l’adozione di sanzioni contro i club che partecipano all[’ESL] e/o i loro giocatori per la dissuasione che potrebbero generare. Se, qualora siano adottate le sanzioni di esclusione da competizioni o di divieto di partecipare a partite delle squadre nazionali, tali sanzioni, senza essere fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, costituiscono una violazione degli articoli 101 e/o 102 del TFUE.
4)
Se gli articoli 101 e/o 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che sono con essi incompatibili le disposizioni degli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA in quanto identificano la [OSCURATO:PERSONA] e le federazioni nazionali che ne sono membri come “proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione”, privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione.
5)
Se, qualora la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA], quali entità a cui è attribuita la competenza esclusiva di organizzare e autorizzare competizioni internazionali di club calcistici in Europa, vietassero o si opponessero, sulla base delle suddette disposizioni dei loro statuti, allo sviluppo dell[’ESL], l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che tali restrizioni alla concorrenza potrebbero beneficiare dell’eccezione stabilita in detta disposizione, dato che la produzione è circoscritta in maniera sostanziale, la comparsa sul mercato di prodotti alternativi a quelli offerti dalla FIFA/[OSCURATO:PERSONA] è protetta e l’innovazione è limitata, precludendo formati e modalità ulteriori, eliminando la concorrenza potenziale nel mercato e limitando la scelta del consumatore. Se siffatta restrizione trarrebbe vantaggio da una giustificazione obiettiva che consenta di ritenere che non vi sia abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
6)
Se gli articoli 45, 49, 56 e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione come quella contenuta negli statuti della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare gli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA, gli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], nonché qualsiasi altro articolo analogo contenuto negli statuti delle federazioni membri e delle leghe nazionali) costituisce una restrizione contraria ad alcune delle libertà fondamentali sancite in tali disposizioni, richiedendo una previa autorizzazione di tali enti per l’istituzione da parte di un operatore economico di uno Stato membro di una competizione per club paneuropea come [l’ESL]».
20.
Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte, in qualità di parti nel procedimento principale, l’ESLC, la A22 [OSCURATO:PERSONA] SL (in prosieguo: la «A 22») (
4
), la FIFA, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (LNFP) (
5
). Hanno inoltre presentato osservazioni scritte, su tutte le questioni pregiudiziali sollevate o su una parte delle stesse, i governi spagnolo, ceco, danese, irlandese, francese, croato, italiano, lettone, lussemburghese, ungherese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, svedese e islandese nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. All’udienza di discussione tenutasi l’11 e il 12 luglio 2022 hanno svolto osservazioni orali l’ESLC, la A22, la FIFA, la [OSCURATO:PERSONA], la LNFP, la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (RFEF) (
6
), i governi spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, irlandese, ellenico, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, ungherese, maltese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, svedese e norvegese nonché la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
21.
Occorre rilevare che la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale è stata messa in discussione, sotto tre profili, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla LNFP, nonché, in tutto o in parte, da alcune parti interessate, vale a dire i governi irlandese, francese, ungherese, rumeno e slovacco.
22.
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento basato sul carattere asseritamente ipotetico della controversia principale (
7
), mi sembra utile rammentare che quest’ultima trae origine dall’opposizione, pubblicamente manifestata dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], al progetto annunciato dall’ESLC. La circostanza che tale progetto fosse in gestazione al momento del suo annuncio e che esso abbia subito successivamente una battuta d’arresto non modifica detta opposizione, che si basa su una parte delle norme delle due federazioni summenzionate e di cui il giudice del rinvio mette in discussione la compatibilità con le regole di concorrenza. Inoltre, nulla dimostra che l’ESLC abbia cessato di esistere o che essa abbia ritirato il ricorso all’origine della controversia principale. Pertanto, risultano sussistere tuttora l’esistenza e la persistenza della controversia nonché la rilevanza delle connesse questioni di diritto economico.
23.
In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, che non rispetterebbe i requisiti relativi al contesto normativo e fattuale in cui il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del diritto dell’Unione (
8
), si deve constatare che, sebbene tale domanda non riguardi tutte le questioni di diritto poste dai rapporti tra l’esercizio dell’attività sportiva, la sua regolamentazione e il diritto economico dell’Unione, le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono presentate in modo dettagliato, argomentato e corroborato da riferimenti precisi agli elementi fattuali e normativi che esso ha ritenuto pertinenti. Il fatto che detta domanda contenga informazioni e valutazioni la cui esattezza è controversa non è idoneo, di per sé, a comportare l’irricevibilità totale o parziale della domanda stessa.
24.
In terzo e ultimo luogo, la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe viziata da irregolarità procedurali relative in particolare alla natura cautelare del procedimento e all’assenza di contraddittorio (
9
). Tuttavia, la circostanza che la Corte sia adita nella fase preliminare di un procedimento di natura cautelare o preventiva non comporta l’irricevibilità di tale domanda, in quanto il giudice del rinvio ha esposto i motivi per i quali essa è necessaria per consentirgli di pronunciare la propria sentenza e ha rispettato gli altri requisiti, sia formali che sostanziali, nella sua decisione di rinvio.
B.
Osservazioni preliminari
25.
Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi, in sostanza, sulla compatibilità con le regole di concorrenza nonché, in via accessoria, con le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato FUE di una serie di norme adottate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di federazioni che amministrano il calcio in tutti i suoi aspetti a livello mondiale ed europeo, e vertenti sull’organizzazione e la commercializzazione delle competizioni calcistiche in Europa.
26.
Prima di analizzare le questioni pregiudiziali sollevate, mi sembra utile presentare alcune osservazioni sul rapporto tra lo sport e il diritto dell’Unione.
1.
Sull’articolo 165 TFUE e il «modello sportivo europeo»
27.
Mentre inizialmente lo sport non era contemplato dai trattati istitutivi dell’Unione europea, la consacrazione della sua particolarità e il suo inserimento nell’articolo 165 TFUE ad opera del Trattato di Lisbona hanno segnato il culmine di un’evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell’Unione.
28.
L’articolo 165 TFUE ha riconosciuto la notevole importanza sociale dell’attività sportiva nell’Unione (
10
) prevedendo non solo che «[l]’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (paragrafo 1), ma altresì che gli obiettivi dell’azione dell’Unione mirano a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi» (paragrafo 2).
29.
Inoltre, il testo dell’articolo 165 TFUE ha cristallizzato le conclusioni di una serie di iniziative intraprese dalle istituzioni dell’Unione, a partire dagli anni ’90, a seguito delle sentenze pronunciate dalla Corte – e segnatamente della sentenza Bosman (
11
) – nell’ambito della definizione di una politica sportiva europea. Così, i primi fondamenti del riconoscimento della specificità dello sport sono stati posti da una dichiarazione comune sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam (
12
), seguita dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] (
13
) che ha riconosciuto la specificità dello sport, in particolare nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza (
14
). Sulla base di tale relazione, il Consiglio europeo di Nizza ha emanato una dichiarazione che ha segnato un ulteriore passo verso il riconoscimento della specificità dello sport richiedendo alla Comunità di tenere conto delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport nell’azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del Trattato al fine di preservare il ruolo sociale dello sport (
15
). Tale iniziativa è stata seguita, nel 2007, dal Libro bianco sullo sport adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
16
), ultima tappa prima dell’introduzione dell’articolo 165 TFUE nel Trattato di Lisbona nel 2009.
30.
Tale articolo 165 TFUE manifesta, peraltro, il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive nel continente europeo, tra cui il calcio. In primo luogo, tale modello si fonda su
una struttura
piramidale
, con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra i suoi obiettivi principali figura quello di promuovere
competizioni aperte
, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Infine, quest’ultimo si basa su un
regime di solidarietà finanziaria
, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport.
31.
Le federazioni sportive svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del «modello sportivo europeo», in particolare dal punto di vista organizzativo, al fine di assicurare il rispetto e l’applicazione uniforme delle norme che regolano le discipline sportive interessate. Tale ruolo è stato peraltro riconosciuto dalla Corte, la quale ha dichiarato che spetta alle federazioni sportive emanare le norme appropriate per l’organizzazione di una disciplina sportiva e che l’affidamento di un siffatto compito alle federazioni sportive è giustificato, in linea di principio, dal fatto che esse dispongono delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per assolverlo (
17
). Storicamente organizzato secondo il principio del «luogo unico» (
Ein‑Platz‑Prinzip
), in base al quale le federazioni esercitano, nel rispettivo ambito geografico, un monopolio sulla governance e sull’organizzazione dello sport, tale modello è ora messo in discussione.
32.
Occorre inoltre rilevare che il «modello sportivo europeo» non è statico. Infatti, le strutture sportive europee e la loro modalità di governance si evolvono spesso sotto l’influenza di altri modelli istituiti al di fuori del continente europeo. Sarebbe quindi difficile, tenuto conto della diversità delle strutture sportive europee, definire nel dettaglio un modello unico e unificato di organizzazione dello sport in Europa. Esistono altri modelli di governance degli sport individuali e collettivi che si differenziano sotto alcuni aspetti, in ragione delle loro caratteristiche tecniche e della loro organizzazione, dal modello sul quale si basa attualmente il calcio europeo (
18
). Tuttavia, l’emergere di diversi modelli sportivi in Europa non può rimettere in discussione i principi menzionati all’articolo 165 TFUE, né imporre reciproci adeguamenti volti a «uniformare» i diversi modelli coesistenti né, tanto meno, a eliminare le «strutture fondate sul volontariato».
2.
Sulla contestazione del «modello sportivo europeo»
33.
Come si è rilevato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, il «modello sportivo europeo» è caratterizzato in particolare dalla natura aperta delle sue competizioni, nelle quali la partecipazione si basa sul «merito sportivo» attraverso un sistema di promozioni e retrocessioni. Esso è quindi diverso dal modello nordamericano, fondato principalmente su competizioni o leghe «chiuse», nelle quali la partecipazione dei club, che sono imprese affiliate, è garantita e predeterminata e si basa sul pagamento di un diritto di ingresso (
19
). Si potrebbe osservare che è proprio come reazione agli altri modelli esistenti che il legislatore dell’Unione ha deciso di introdurre la nozione di «modello sportivo europeo» nel Trattato al fine di distinguerlo chiaramente da tali altri modelli e di garantire la sua tutela mediante l’adozione dell’articolo 165 TFUE.
34.
Se così non fosse, tale articolo non avrebbe alcuna ragion d’essere. È evidente che esso non è stato introdotto unicamente per tutelare lo sport dilettantistico. Non è infatti richiesta alcuna garanzia istituzionale, segnatamente a livello del Trattato FUE, per consentire a chiunque di praticare uno sport a titolo individuale o di costituire associazioni sportive dilettantistiche. Detto articolo è stato introdotto proprio in ragione del fatto che lo sport costituisce, al contempo, un settore nel quale viene esercitata un’attività economica significativa. L’introduzione dell’articolo 165 TFUE mira quindi ad evidenziare il particolare carattere sociale di tale attività economica, che è idoneo a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti. Occorre rilevare, più specificamente, che i termini utilizzati in modo mirato nel testo di detto articolo (tra cui, segnatamente, quelli di «strutture fondate sul volontariato», «funzione sociale», «dimensione europea dello sport», «l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive», «cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport») illustrano la particolarità di tale modello che il legislatore dell’Unione intende tutelare.
35.
L’articolo 165 TFUE non può ovviamente essere interpretato in maniera isolata, senza tenere conto dei requisiti previsti agli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione anche nel settore dello sport (in particolare quando le attività in questione hanno una dimensione economica). Lo stesso vale per l’applicazione delle norme del diritto della concorrenza in tale settore. Tuttavia, l’applicazione delle disposizioni del Trattato FUE al settore sportivo non può essere limitata unicamente agli articoli 101 e 102 TFUE, in quanto l’articolo 165 TFUE può anche fungere da norma nell’interpretazione e nell’applicazione delle suddette disposizioni del diritto della concorrenza. L’articolo 165 TFUE costituisce quindi nel suo ambito una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione a qualsiasi attività economica. Nessuna disposizione del Trattato FUE richiede, ab initio, un’applicazione esclusiva o prevalente rispetto alle altre disposizioni, dato che i loro rapporti sono retti, peraltro, dal principio di specialità. Inoltre, l’articolo 165 TFUE costituisce, per sua stessa natura, una disposizione «orizzontale», in quanto deve essere presa in considerazione nell’attuazione delle altre politiche dell’Unione. Oltre a ciò, conformemente all’articolo 7 TFUE, le varie politiche dell’Unione devono essere attuate in modo coerente, tenendo conto dell’insieme degli obiettivi che l’Unione mira a tutelare.
36.
A questo proposito, rilevo che l’influenza dei «modelli alternativi» menzionati al paragrafo 33 delle presenti conclusioni e la liberalizzazione dell’economia dello sport hanno dato luogo a movimenti di contestazione del monopolio esercitato da alcune federazioni sportive europee, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione e lo sfruttamento commerciale delle competizioni più lucrative. Dal punto di vista economico, tali movimenti «separatisti» – spesso avviati da club affiliati a dette federazioni sportive – hanno avuto come principale obiettivo di massimizzare i proventi finanziari dello sfruttamento commerciale di dette competizioni attraverso la modifica della struttura e del modello organizzativo di queste ultime, fino ad allora poste sotto l’egida delle federazioni in questione. Per quanto concerne il calcio europeo, la volontà di istituire una lega o una competizione chiusa (o «semi‑aperta») non è una novità, come dimostrano i tentativi di creare competizioni concorrenti di quelle della [OSCURATO:PERSONA] che si sono manifestati nel corso degli anni ’90 e 2000, senza però concretizzarsi (
20
).
37.
Dal punto di vista giuridico, la contestazione del modello di governance delle federazioni sportive è stata spesso fondata sul diritto della concorrenza. Sono quindi stati denunciati dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla [OSCURATO:PERSONA] e ai giudici nazionali, principalmente, il cumulo da parte delle federazioni sportive del duplice ruolo di regolatore e di attore economico, la struttura monopolistica di taluni mercati dell’organizzazione di competizioni sportive e della commercializzazione dei relativi diritti nonché il rifiuto di tali federazioni di permettere l’organizzazione di competizioni indipendenti e, pertanto, di autorizzare l’ingresso di nuovi concorrenti sui mercati in questione.
38.
Analogamente, nell’ambito del presente procedimento, la contestazione da parte dell’ESLC del modello di organizzazione delle competizioni calcistiche e della loro commercializzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA è stata fondata, in via principale, sul diritto della concorrenza.
3.
Sulla presa in considerazione della specificità dello sport e del «modello sportivo europeo» nell’ambito dell’analisi concorrenziale
39.
Da una giurisprudenza storica e costante della Corte risulta che lo sport, sebbene ne sia stata evidenziata la specificità, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e in particolare delle disposizioni del Trattato relative al diritto economico dell’Unione, nella misura in cui costituisce un’attività economica (
21
).
40.
Per quanto riguarda, specificamente, il diritto della concorrenza dell’Unione, la compatibilità delle norme emanate dalle federazioni sportive e il comportamento di queste ultime sul mercato non possono essere valutati in astratto, senza prendere in considerazione tutti gli elementi che fanno parte del contesto giuridico e fattuale in cui esse si inseriscono.
41.
Infatti, le caratteristiche particolari delle attività sportive le distinguono da altri settori economici. Lo sport è caratterizzato da un alto grado di interdipendenza, in quanto i club dipendono gli uni dagli altri per potersi organizzare ed evolvere nell’ambito delle competizioni sportive. Ne consegue che sono necessari un certo grado di uguaglianza e un certo equilibrio competitivo, caratteristiche che differenziano lo sport da altri settori, nei quali la concorrenza tra operatori economici conduce in definitiva ad eliminare dal mercato le imprese inefficienti.
42.
Pertanto, sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall’ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, i riferimenti a tali specificità e alla funzione sociale ed educativa dello sport, che figurano all’articolo 165 TFUE, possono essere rilevanti ai fini, in particolare, dell’analisi, nel settore sportivo, dell’eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali (
22
).
4.
Sugli obblighi gravanti su una federazione sportiva che dispone di un potere di autorizzazione e di prevenzione dei conflitti di interessi
43.
Tenuto conto del ruolo tradizionalmente attribuito alle federazioni sportive, queste ultime sono esposte ad un rischio di conflitto di interessi derivante dal fatto che esse, da un lato, dispongono di un potere normativo e, dall’altro e nel contempo, svolgono un’attività economica.
44.
La problematica relativa a un potenziale conflitto di interessi risultate dal cumulo, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA, dell’esercizio di un’attività economica consistente nell’organizzare e nel commercializzare competizioni e della detenzione di un potere normativo è espressamente menzionato dalla prima e dalla seconda questione pregiudiziale. Pertanto, prima di procedere all’analisi delle disposizioni controverse alla luce degli articoli 101 e 102 TFUE, occorre fornire alcune precisazioni in merito agli obblighi gravanti sulle federazioni sportive, quali la [OSCURATO:PERSONA] e la FIFA, nell’esercizio dei loro poteri e alle misure che devono essere adottate per prevenire conflitti di interessi.
45.
A tale proposito, la Corte, in due sentenze, una delle quali riguarda la regolamentazione di una disciplina sportiva e l’altra la regolamentazione di una professione liberale, ha gettato le basi di un quadro analitico «dedicato» alla questione del cumulo, in capo a uno stesso soggetto, di un potere normativo, da un lato, e di un’attività economica, dall’altro.
46.
Più precisamente, da una parte, nella sentenza MOTOE (
23
), la Corte ha dichiarato che, quando una normativa affida ad una persona giuridica che, essa stessa, organizza e sfrutta commercialmente delle gare, il potere di designare i soggetti autorizzati ad organizzare le suddette gare nonché di fissare le condizioni in cui le stesse si svolgono, detta normativa concede all’ente in questione un evidente vantaggio sui concorrenti. Una prerogativa siffatta può quindi indurre l’impresa che ne dispone a impedire l’accesso di altri operatori sul mercato di cui trattasi. Occorre pertanto che l’esercizio di tale funzione normativa sia soggetto a limiti, obblighi o controlli, al fine di evitare che la persona giuridica in questione possa falsare la concorrenza favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui organizzazione partecipa. Dall’altra parte, la suddetta giurisprudenza è stata applicata per analogia in un’altra sentenza della Corte, scaturita da una causa concernente l’interpretazione dell’articolo 101 TFUE in relazione a norme adottate da un’associazione di imprese che era allo stesso tempo un operatore e il regolatore del mercato rilevante, nella fattispecie quello della formazione obbligatoria degli esperti contabili (
24
).
47.
Nel presente procedimento, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] eserciti una duplice funzione, da un lato normativa, adottando norme relative al calcio professionistico, e dall’altro economica, organizzando competizioni sportive. Dal momento che detta federazione ha anche il potere di autorizzare le competizioni organizzate da terzi, tale situazione può dare luogo a un conflitto di interessi, il che implica che essa debba essere soggetta a determinati obblighi nell’esercizio delle sue funzioni normative al fine di non falsare la concorrenza.
48.
Occorre tuttavia rilevare, anzitutto, che dalla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 46 delle presenti conclusioni risulta che il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione (
25
). Inoltre, dalla menzionata giurisprudenza discende che il principale obbligo gravante su una federazione sportiva che si trova nella situazione della [OSCURATO:PERSONA] è garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto che la concorrenza su detto mercato ne risulti falsata.
49.
Ne consegue che le federazioni sportive possono, a determinate condizioni, negare a terzi l’accesso al mercato, senza che ciò costituisca una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, purché tale diniego sia giustificato da obiettivi legittimi e le misure adottate da tali federazioni siano proporzionate rispetto a detti obiettivi.
C.
Sulle questioni pregiudiziali
50.
Nel presente procedimento è in discussione una serie di norme adottate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di federazioni, il cui scopo consiste nel «regolamentare» i diversi aspetti del calcio mondiale ed europeo. Tali norme sono di tre tipi e comprendono:
–
un sistema di previa autorizzazione, da parte della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA], di qualsiasi competizione calcistica internazionale, quindi in particolare di quelle che entità terze (non affiliate a tali federazioni) intendano organizzare e commercializzare;
–
clausole mediante le quali dette federazioni impongono ai loro membri diretti o indiretti (vale a dire, rispettivamente, le federazioni calcistiche nazionali, le leghe calcistiche e i club di calcio professionistici), nonché, in definitiva, ai giocatori, di partecipare unicamente alle competizioni internazionali da esse organizzate o che esse hanno autorizzato un’entità terza ad organizzare, a pena di esclusione;
–
disposizioni in base alle quali la FIFA (o per alcuni aspetti la FIFA e le confederazioni regionali, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]) è (o sono) proprietaria(e) «originale(i)» di tutti i diritti sportivi connessi alle competizioni calcistiche internazionali sotto la sua (o la loro) giurisdizione e l’unica (o le uniche) competente(i) a sfruttare tali diritti nonché ad autorizzare la diffusione in qualsiasi forma di tali competizioni.
51.
Con le prime due questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio solleva essenzialmente il problema della compatibilità dell’obbligo di previa autorizzazione da parte della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] con, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 TFUE.
52.
La terza questione pregiudiziale verte sul potere discrezionale di cui dispongono dette federazioni per infliggere sanzioni ai loro membri e sul modo in cui tale rischio è stato pubblicamente invocato dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’annuncio dell’istituzione dell’ESL.
53.
In considerazione di una giurisprudenza più sviluppata relativa alle decisioni delle associazioni sportive ai sensi dell’articolo 101 TFUE, esaminerò, in primo luogo, la seconda e la terza questione pregiudiziale (per quanto riguarda l’analisi delle sanzioni sotto il profilo dell’articolo 101 TUE), prima di analizzare, in secondo luogo, la prima questione pregiudiziale e, in terzo luogo, la quinta questione pregiudiziale, vertente sull’esistenza di eventuali giustificazioni nel caso in cui sia accertata un restrizione della concorrenza sotto il profilo degli articoli 101 e 102 TFUE.
54.
Ritengo, inoltre, che la questione della legittimità dal punto di vista della concorrenza del comportamento cui fa riferimento la terza questione pregiudiziale sia intrinsecamente connessa a quella delle norme che formano oggetto delle prime due questioni pregiudiziali. Pertanto, dal momento che le sanzioni sono intese ad assicurare l’efficacia del sistema di previa autorizzazione e delle regole di partecipazione, occorre analizzarle congiuntamente.
55.
Le presenti conclusioni affronteranno poi la questione della compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE delle norme stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti commerciali derivanti dagli incontri di calcio (quarta questione pregiudiziale) e la questione della compatibilità delle norme sulla previa autorizzazione con le disposizioni relative alle libertà fondamentali del Trattato FUE (sesta questione pregiudiziale).
1.
Sulla seconda questione pregiudiziale
56.
Con la seconda questione e la prima parte della terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul sistema di previa autorizzazione nonché alle sanzioni previste da tali federazioni.
57.
In limine, occorre rammentare che, per ricadere nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata devono poter pregiudicare il commercio tra Stati membri e avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno (
26
).
58.
Per quel che riguarda, in primo luogo, l’esistenza di una decisione di associazione di imprese, risulta da una giurisprudenza costante che la nozione di impresa comprende, nel contesto del diritto della concorrenza, qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (
27
). A tale proposito, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE prende in considerazione non soltanto le modalità dirette di coordinamento tra imprese, ma anche le forme istituzionalizzate di cooperazione, ossia le situazioni in cui gli operatori economici agiscono per il tramite di una struttura collettiva o di un organo comune (
28
).
59.
Nel caso di specie, è pacifico che la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno come membri federazioni nazionali costituite da società che esercitano economicamente il gioco del calcio e sono pertanto imprese nel senso dell’articolo 101 TFUE (
29
). Atteso che le federazioni nazionali sono associazioni di imprese nonché, in ragione delle attività economiche che esercitano, imprese, la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA], federazioni costituite dalle federazioni nazionali, sono del pari associazioni di imprese (o«associazioni di associazioni di imprese») ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Inoltre, gli statuti adottati da tali enti sono espressione della volontà della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] di coordinare il comportamento dei propri membri per quanto riguarda, in particolare, la loro partecipazione alle competizioni calcistiche internazionali (
30
). Pertanto, le disposizioni statutarie di una federazione sportiva internazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere qualificate come «decisioni di associazioni di imprese» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
60.
In secondo luogo, l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza a una decisione di un’associazione di imprese presuppone che essa possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (
31
). Ritengo che una simile incidenza possa essere ravvisata senza grandi difficoltà nel presente procedimento.
61.
In terzo luogo, occorre rammentare che, per ricadere nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto» di restringere la concorrenza. A questo proposito, risulta da una giurisprudenza costante che l’alternatività di tale condizione, espressa dalla disgiunzione «o», rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso dell’accordo (
32
).
62.
La nozione di «restrizione per oggetto» deve essere interpretata restrittivamente e può essere applicata solo a determinate pratiche collusive tra imprese che rivelino, di per sé e tenuto conto del tenore delle loro disposizioni, degli obiettivi da esse perseguiti nonché del contesto economico e giuridico nel quale esse si inseriscono, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario, dal momento che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per la loro stessa natura, come dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (
33
). Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (
34
).
a)
Sulla questione se l’obbligo di previa autorizzazione costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto
63.
Ricordo, in primo luogo, che dal contenuto delle norme in discussione nel procedimento principale risulta che l’organizzazione di qualsiasi competizione calcistica in Europa deve essere sottoposta alla previa autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale è inoltre competente in via esclusiva ad organizzare tali competizioni. Questo sistema di previa autorizzazione è corredato da un obbligo di partecipazione – per i club e i giocatori affiliati alla [OSCURATO:PERSONA] e alla FIFA – alle competizioni organizzate da dette federazioni nonché dal divieto di partecipare alle competizioni non autorizzate dalle stesse, a pena di sanzioni di esclusione.
64.
Alla luce di quanto sopra descritto, si deve constatare che il sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] si basa su una serie di disposizioni che possono essere assimilate a clausole di non concorrenza e di esclusiva, accompagnate da sanzioni volte a garantirne l’efficacia.
65.
Orbene, è giocoforza constatare che, in primo luogo, tali disposizioni non fanno parte dei tipi di accordi o di comportamenti che possono essere considerati, per la loro stessa natura e alla luce dell’esperienza acquisita, come dannosi per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (
35
).
66.
In secondo luogo, l’esistenza stessa di un meccanismo di previa autorizzazione che consenta ad organizzatori terzi di chiedere l’accesso al mercato di cui trattasi – a prescindere dal potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] di negare siffatta autorizzazione – dovrebbe essere sufficiente per suscitare dubbi circa il carattere sufficientemente dannoso di tali norme richiesto dalla giurisprudenza come criterio per constatare una restrizione per oggetto. La questione se il meccanismo vigente sia davvero sufficiente a garantire una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi o se esso restringa la concorrenza può essere determinata soltanto sulla base di un’analisi degli effetti anticoncorrenziali.
67.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dalle norme della [OSCURATO:PERSONA], risulta da una giurisprudenza costante che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la FIFA possano perseguire obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport non può, di per sé, costituire un elemento che consenta alle norme istituite di sfuggire alla qualificazione come «restrizione per oggetto» qualora si accerti che un altro obiettivo perseguito dalle stesse può essere considerato come avente un oggetto restrittivo della concorrenza (
36
).
68.
Tuttavia, supponendo che gli obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] non siano espressamente identificabili o non emergano chiaramente dal contenuto delle norme della [OSCURATO:PERSONA], come sostengono l’ESLC e la [OSCURATO:PERSONA], tale elemento non consente, di per sé, di constatare un obiettivo anticoncorrenziale.
69.
In terzo luogo, risulta da una giurisprudenza costante che l’analisi dell’oggetto anticoncorrenziale di una misura non deve limitarsi all’esame isolato del contenuto e degli obiettivi delle norme esaminate, bensì occorre anche prendere in considerazione il contesto giuridico nel quale tali norme si inquadrano (
37
).
70.
Ritengo che i seguenti elementi siano particolarmente rilevanti nell’ambito di tale analisi.
71.
Anzitutto, il contesto giuridico ed economico in cui si inseriscono le norme in parola è caratterizzato dal cumulo di un potere normativo con l’esercizio di un’attività economica, il quale colloca la [OSCURATO:PERSONA] in una situazione particolare che le impone determinati obblighi al fine di evitare un conflitto di interessi (
38
).
72.
A tale proposito, non vi è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] disponga di un potere discrezionale che deriva in particolare dalla sua posizione particolare nel mercato di cui trattasi in quanto organismo di direzione del calcio in Europa. Se pure spetta, pertanto, alla [OSCURATO:PERSONA] regolamentare la procedura di previa autorizzazione in modo tale da evitare di favorire le proprie competizioni rifiutando ingiustificatamente eventi soggetti ad autorizzazione e proposti da terzi, resta il fatto che solo un’analisi concreta dell’esercizio del suo potere discrezionale consentirebbe di stabilire se essa ne abbia fatto un uso discriminatorio e inappropriato al fine di dimostrare effetti anticoncorrenziali.
73.
Supponendo che il regime di previa autorizzazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia disciplinato da una procedura soggetta a criteri di autorizzazione chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e controllabili ai sensi della giurisprudenza della Corte scaturita dalle sentenze MOTOE e OTOC, come sembra sottintendere il giudice del rinvio, dalla medesima giurisprudenza risulta chiaramente che l’assenza di tali criteri non può comportare automaticamente la qualificazione come «restrizione della concorrenza per oggetto», ma appare piuttosto come un indizio di effetti restrittivi che devono tuttavia essere confermati sulla base di un’analisi approfondita (
39
).
74.
Inoltre, una restrizione della concorrenza potrebbe, in linea di principio, essere dimostrata (con il necessario grado di certezza) solo qualora la previa autorizzazione si rivelasse, in effetti, oggettivamente necessaria per istituire una competizione alternativa, come l’ESL. Orbene, nel caso di specie sembrerebbe che, dal punto di vista (puramente) giuridico, tale autorizzazione non sia indispensabile e che pertanto qualsiasi competizione indipendente, al di fuori dell’ecosistema della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA, possa essere istituita liberamente e senza l’intervento della [OSCURATO:PERSONA].
75.
Infatti, diversamente dalla situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza MOTOE, né la FIFA né la [OSCURATO:PERSONA] sono enti pubblici o godono di diritti speciali o esclusivi dai quali derivi che un’impresa che intenda organizzare una competizione calcistica internazionale o europea debba necessariamente ottenere l’autorizzazione dell’uno o dell’altro di tali enti. Inoltre, nessuna disposizione di diritto pubblico imporrebbe a tale impresa di rispettare le norme stabilite da detti enti, a differenza della situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza OTOC.
76.
Così, nulla impedirebbe, in linea di principio, ai club che costituiscono l’ESL di seguire l’esempio di altre discipline sportive e di istituire la propria competizione al di fuori del quadro definito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nel caso di specie, il sistema di previa autorizzazione da parte di quest’ultima sembra costituire un ostacolo all’istituzione dell’ESL, principalmente perché i club promotori di tale progetto intendono anche rimanere affiliati alla [OSCURATO:PERSONA] e sfruttare i vantaggi che ne derivano. A questo proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le misure volte ad affrontare siffatto fenomeno di «doppia appartenenza», quali le clausole di non concorrenza o le clausole di esclusiva, non sono finalizzate a restringere la concorrenza (
40
).
77.
Infine, la risposta alla questione se, dal punto di vista pratico, una simile iniziativa possa effettivamente concretizzarsi, tenuto conto di altri possibili ostacoli, come, ad esempio, il regime sanzionatorio cui si esporrebbero i club e i giocatori affiliati alla [OSCURATO:PERSONA] (e le conseguenze che una siffatta decisione potrebbe avere sul piano finanziario e sportivo per le parti coinvolte), non può essere fornita sulla base di un esame astratto delle norme di cui trattasi, ma unicamente nel quadro di un esame circostanziato degli effetti concreti dell’applicazione di tali norme. Inoltre, le suddette sanzioni avrebbero un effetto restrittivo solo nella misura in cui i club interessati intendessero rimanere affiliati alla [OSCURATO:PERSONA] (
41
).
78.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che, quand’anche le norme in discussione nel procedimento principale possano avere per effetto di limitare l’accesso dei concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] al mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza, supponendola dimostrata, non implica manifestamente che dette norme abbiano per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
b)
Sulla questione se il requisito della previa autorizzazione costituisca una restrizione della concorrenza per effetto
79.
Risulta da una giurisprudenza costante che, qualora una restrizione per oggetto non sia chiaramente dimostrata – come mi sembra nel caso di specie – ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE occorre condurre un’analisi completa dei suoi effetti (
42
). L’obiettivo di tale analisi consiste nel determinare l’impatto che le norme della [OSCURATO:PERSONA] possono avere sulla concorrenza nel mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa.
80.
Nel presente procedimento, la valutazione dell’impatto delle norme della [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza richiede, anzitutto, che si prendano in considerazione tutti gli elementi che determinano l’accesso al mercato di riferimento, al fine di valutare se, sulla base della procedura stabilita da tale federazione, esistano «concrete ed effettive possibilità» per un concorrente di istituire una competizione indipendente (
43
).
81.
A tal fine, occorre prendere in considerazione, segnatamente, il ruolo centrale della [OSCURATO:PERSONA] in quanto organismo di direzione del calcio nel continente europeo e il potere discrezionale che essa detiene in tale veste. Analogamente, occorre esaminare anche il potere economico dell’ESL e dei club che la compongono, segnatamente per valutare se la competizione in parola possa essere istituita in modo indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA].
82.
In tale contesto, ritengo che occorra prendere in considerazione non solo l’incidenza concreta delle barriere all’ingresso che potrebbero derivare dal sistema di previa autorizzazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], ma altresì (e specialmente) l’incidenza che potrebbero avere le sanzioni previste da detta federazione sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per costituire tale nuova competizione.
c)
Sull’esame del regime disciplinare previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della valutazione dell’oggetto o dell’effetto anticoncorrenziale
83.
La severità delle sanzioni applicabili, in caso di violazione delle norme emanate da una federazione sportiva, nonché il rischio della loro imposizione sono elementi particolarmente rilevanti nell’analisi del contenuto e dello scopo di una misura adottata da una federazione sportiva, dato che tali sanzioni possono dissuadere club o giocatori dal partecipare a competizioni non autorizzate da detta federazione. Nel caso di specie, le misure disciplinari che sembrano essere state previste dalla [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le minacce di sanzioni nei confronti dei partecipanti all’ESL, sono idonee a chiudere il mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente, in quanto esso rischierebbe di vedersi privato sia della partecipazione dei club necessari per l’organizzazione di una competizione sportiva, sia dell’accesso alla «risorsa» costituita dai giocatori.
84.
Tuttavia, l’incidenza delle sanzioni imposte da una federazione sportiva non può essere analizzata in astratto senza tenere conto del contesto globale in cui si inseriscono le misure disciplinari previste dalla suddetta federazione. A tale proposito, occorre valutare in concreto l’effetto dissuasivo che le sanzioni possono avere sui club (e sui giocatori) interessati, e in particolare l’eventualità che, in considerazione delle loro rispettive posizioni di mercato, essi decidano di ignorare il rischio di imposizione di sanzioni cui si espongono istituendo una lega indipendente (e partecipandovi). Infatti, la portata del potere disciplinare di cui dispone una federazione sportiva può essere esercitata solo entro «i limiti della sua giurisdizione», che – a sua volta – dipende dal suo riconoscimento da parte dei club e dei giocatori ad essa affiliati che, inizialmente, hanno accettato in maniera volontaria di sottoporsi alle sue regole e, pertanto, al suo controllo. Orbene, se questi ultimi decidono di «rompere» con tale federazione creando una nuova competizione indipendente e partecipandovi, il rischio di imposizione di sanzioni può non avere più alcun effetto dissuasivo nei loro confronti.
d)
Sull’applicazione della teoria delle restrizioni accessorie alle norme in questione
85.
Per esulare dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le restrizioni causate dalle norme della [OSCURATO:PERSONA] in questione devono inerire al perseguimento di obiettivi legittimi ed essere proporzionate ad essi. Occorre quindi esaminare se, come sostengono in sostanza la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA], nonché molti governi, nonostante i potenziali effetti restrittivi della concorrenza, le caratteristiche del sistema di previa autorizzazione e del regime sanzionatorio consentano di realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza andare oltre quanto necessario per raggiungerli (
44
).
86.
Dal momento che il caso di specie è incentrato sull’applicazione della teoria delle restrizioni accessorie nell’ambito dello sport, ritengo utile fornire alcuni chiarimenti sul quadro analitico da seguire.
1)
Osservazioni preliminari sul quadro analitico delle restrizioni accessorie
87.
La teoria delle restrizioni accessorie è stata elaborata inizialmente nel contesto degli accordi «puramente» commerciali (
45
). Così, viene qualificata come «restrizione accessoria» qualsiasi restrizione che è direttamente collegata e necessaria alla realizzazione di un’operazione principale e non riveste, di per sé, un carattere anticoncorrenziale (
46
).
88.
La giurisprudenza relativa alle «restrizioni accessorie commerciali» (
commercial ancillary restraints
) si è successivamente estesa alle restrizioni considerate necessarie per motivi di interesse pubblico, dando in tal modo origine alle «restrizioni accessorie normative» (
regulatory ancillary restraints
) (
47
). Così, la Corte ha riconosciuto che, in alcuni casi, è possibile ponderare obiettivi «non commerciali» rispetto a una restrizione della concorrenza e concludere che i primi prevalgono su quest’ultima, con la conseguenza che non sussiste una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
89.
Tale giurisprudenza, elaborata per la prima volta nella sentenza Wouters e a., che verteva su norme deontologiche forensi (
48
), è stata poi essenzialmente applicata – salvo nel caso della sentenza Meca‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (
49
), relativa all’attività di una federazione sportiva – nel contesto di cause riguardanti prassi o atti di ordini professionali (
50
). Sebbene la giurisprudenza sulle restrizioni accessorie normative sia ancora limitata – e ancor più ristretta nel settore dello sport, dato che la causa da cui è scaturita la sentenza Meca‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] costituisce l’unico precedente dell’applicazione di tale teoria al settore dello sport –, la Corte sembra avere adottato un approccio restrittivo allorché l’ha applicata nelle cause summenzionate. Pertanto, non è sufficiente invocare obiettivi «vaghi» o generali in maniera astratta; occorre altresì che la restrizione, ove l’esistenza di detti obiettivi sia dimostrata, risulti oggettivamente necessaria per la realizzazione dell’operazione principale e proporzionata ad essa (
51
), e siffatta analisi deve essere condotta in modo concreto e circostanziato (
52
).
90.
Tale approccio mi sembra giustificato nella misura in cui la nozione stessa e l’idea sottesa alla teoria delle restrizioni accessorie impongono un’interpretazione restrittiva. Ricordo che si tratta di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE taluni aspetti di un accordo che arrecano pregiudizio (in atto o in potenza) alla concorrenza solo se essi sono direttamente collegati e necessari alla realizzazione di un’operazione principale che non è di per sé anticoncorrenziale. Adottare un’interpretazione più estensiva comporterebbe un rischio di elusione delle norme del diritto della concorrenza, soluzione che non sarebbe accettabile, segnatamente in quanto è pacifico che le attività in questione – pur essendo realizzate da federazioni sportive – sono attività economiche soggette al diritto della concorrenza.
91.
Ciò detto, il quadro analitico delle restrizioni accessorie normative (comprese quelle relative allo sport) è diverso da quello delle restrizioni puramente commerciali in quanto il carattere necessario di dette restrizioni deve essere valutato in relazione a obiettivi per loro natura più «astratti» di quelli in questione nel contesto di accordi commerciali. Rilevo inoltre che la particolarità delle restrizioni accessorie normative, e segnatamente «sportive», risiede nel fatto che viene preso in considerazione un ampio ventaglio di obiettivi (non commerciali) che possono oscillare tra obiettivi piuttosto tecnici (quali le norme antidoping o taluni aspetti specifici relativi alle discipline sportive di cui trattasi) e altri più generali, come quelli riconosciuti in forza dell’articolo 165 TFUE (ad esempio, i principi dell’integrità o del merito sportivo). Non si deve dimenticare che, in definitiva, tale analisi permette di «integrare» le specificità dello sport nell’analisi concorrenziale nell’ambito di uno spinoso esercizio consistente nel trovare un equilibrio tra gli aspetti «commerciali» e quelli «sportivi» del calcio professionistico.
92.
Svolte queste precisazioni, occorre ora esaminare, innanzitutto, se gli obiettivi perseguiti dalle norme controverse della [OSCURATO:PERSONA] (e della FIFA) siano legittimi, prima di esaminare, in un momento successivo, se le misure adottate da tale federazione siano inerenti e proporzionate a tali obiettivi.
2)
Sulla legittimità degli obiettivi perseguiti dalle norme della [OSCURATO:PERSONA]
93.
Per quanto riguarda le norme specifiche sulla previa autorizzazione e sulla partecipazione controverse nel caso di specie, è innegabile che, per la maggior parte, gli obiettivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA derivino dal «modello sportivo europeo» e siano quindi espressamente contemplati dal diritto primario dell’Unione, in particolare dall’articolo 165 TFUE, cosicché la loro legittimità non può essere contestata. Ciò vale, più precisamente, per le norme volte a garantire il carattere aperto delle competizioni e a tutelare la salute e la sicurezza dei giocatori nonché ad assicurare la solidarietà e la ridistribuzione degli introiti. Alcuni di tali obiettivi collegati alla specificità dello sport sono stati peraltro riconosciuti anche dalla giurisprudenza della Corte, come l’obiettivo legato al mantenimento dell’integrità delle competizioni e dell’equilibrio tra i club al fine di preservare un certo grado di parità e di incertezza (
53
).
94.
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta, come si è constatato al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, che il perseguimento di obiettivi legittimi non può, di per sé, essere sufficiente per escludere le norme della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, bensì occorre accertare, nel quadro di un’analisi concreta, che i provvedimenti adottati per raggiungere gli obiettivi perseguiti siano necessari e proporzionati.
3)
Sull’inerenza e la proporzionalità della restrizione della concorrenza rispetto agli obiettivi perseguiti
i)
Sull’inerenza del sistema di previa autorizzazione
95.
Occorre rammentare, anzitutto, che la Corte ha riconosciuto che spetta alle federazioni sportive emanare le norme appropriate per l’organizzazione di una disciplina sportiva (
54
). Ne consegue che, sotto il profilo organizzativo, sembra legittimo che un ente sia designato quale responsabile per assicurare il rispetto di tali norme e che esso disponga degli «strumenti» necessari per assolvere tale compito.
96.
Ciò vale in particolare nell’ambito di una disciplina sportiva come il calcio, caratterizzata dal coinvolgimento di numerosi attori situati a diversi livelli della piramide nell’organizzazione e nello svolgimento delle partite e delle competizioni. Il sistema di previa autorizzazione sembra quindi costituire un meccanismo essenziale di governance del calcio europeo al fine di garantire, da un lato, l’applicazione uniforme delle regole di tale sport e, dall’altro e più in particolare, il rispetto di standard comuni tra le diverse competizioni. Tale sistema consente inoltre di assicurare il coordinamento e la compatibilità dei calendari delle partite e delle competizioni di calcio in Europa.
97.
Infatti, senza un meccanismo di controllo ex ante, sarebbe praticamente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] o la FIFA garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti. Va rilevato, a tale proposito, che il fatto che esistano altre discipline sportive che funzionano sulla base di diversi «modelli sportivi» senza che, ad esempio, l’organizzazione di competizioni indipendenti sia soggetta alla previa autorizzazione dell’organismo di regolamentazione dello sport in questione non rimette in discussione l’inerenza del sistema di previa autorizzazione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] (che si ritrova peraltro anche in altre discipline sportive). Infatti, come si è constatato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, il «modello sportivo europeo» non esclude che altre discipline sportive possano essere organizzate diversamente.
98.
Oltre agli aspetti puramente «sportivi», un sistema siffatto potrebbe, dall’altro lato, rivelarsi necessario per preservare l’attuale struttura del calcio europeo e l’obiettivo di solidarietà. Orbene, tale obiettivo è strettamente connesso alla ridistribuzione e al reinvestimento dei ricavi derivanti dalle competizioni calcistiche organizzate sotto l’egida della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA].
99.
Occorre tuttavia precisare a tale proposito che, tenuto conto delle posizioni divergenti espresse in udienza riguardo alla destinazione e all’entità dei finanziamenti di cui trattasi, spetta al giudice del rinvio verificare se il meccanismo di ridistribuzione degli introiti previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] consenta effettivamente di raggiungere gli obiettivi perseguiti. Lo stesso vale per la proposta (o l’impegno) dell’ESLC di «compensare» le somme attualmente versate dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante «versamenti di solidarietà» al fine di accertare se siffatto meccanismo potrebbe effettivamente sostituire quello attualmente stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] (senza compromettere l’attuale struttura del calcio europeo).
ii)
Sull’inerenza delle sanzioni
100.
Le osservazioni che precedono sono parimenti applicabili al regime disciplinare stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA. Infatti, qualsiasi norma adottata da una federazione sportiva sarebbe priva di senso in mancanza di misure disciplinari volte a garantirne l’efficacia e ad ottenere il rispetto, da parte dei loro membri diretti e degli organizzatori indipendenti, delle norme istituite per regolamentare il calcio.
iii)
Sull’applicazione nel caso di specie delle norme della [OSCURATO:PERSONA] in materia di previa autorizzazione e di sanzioni
101.
Nel presente procedimento, è pacifico che la maggior parte dei club che partecipano all’ESL (ossia quindici dei venti partecipanti) vedrebbe assicurata la loro partecipazione. Inoltre, i club fondatori dell’ESL intendevano continuare a partecipare alle competizioni nazionali aperte organizzate dalle federazioni e dalle leghe nazionali sotto l’egida della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA].
102.
Orbene, tale competizione avrebbe inevitabilmente un impatto negativo sui campionati nazionali, riducendo l’attrattiva di tali competizioni (e in particolare di quelle degli Stati membri i cui club fanno parte dell’ESL). Nell’attuale contesto, la classificazione finale ottenuta al termine di ogni stagione nei campionati nazionali è decisiva per determinare i partecipanti alla competizione al massimo livello europeo, il che rende particolarmente attraente l’accesso (in funzione del livello della lega nazionale) ai primi posti di detti campionati. Tale elemento potrebbe venir meno, o comunque risultare molto affievolito, qualora i risultati delle leghe nazionali fossero in gran parte irrilevanti ai fini della partecipazione al livello superiore della piramide, come sembra emergere dai propositi dell’ESLC. I club fondatori sarebbero quindi protetti, nei rispettivi campionati nazionali, dalla concorrenza dei club rivali per un posto in una competizione europea di alto livello. Orbene, una competizione del genere non sembra essere conforme al principio che regola il calcio europeo, secondo cui la partecipazione alle competizioni si basa sul «merito sportivo» e sui risultati ottenuti sul terreno di gioco.
103.
Inoltre, una competizione con le caratteristiche dell’ESL potrebbe incidere negativamente sul principio delle pari opportunità, che è un elemento costitutivo dell’equità delle competizioni. Infatti, grazie alla loro partecipazione garantita all’ESL, alcuni club potrebbero riservarsi ingenti introiti supplementari, pur continuando nel contempo a partecipare a competizioni nazionali nelle quali affronterebbero altri club che non avrebbero la possibilità di generare entrate di entità comparabile, tanto meno su una base permanente e costante. Gli introiti garantiti derivanti da una partecipazione permanente al massimo livello possono essere considerati un notevole vantaggio competitivo per finanziare l’ingaggio e la remunerazione di nuovi giocatori, il che costituisce un parametro determinante della concorrenza. Il fatto che attualmente sussistano disparità notevoli tra i club partecipanti alle competizioni della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe giustificare un’accentuazione di tale disparità.
104.
Oltre a ciò, conformemente alla posizione quasi unanime dei governi che hanno partecipato al procedimento nella presente causa, una competizione siffatta impedirebbe in sostanza la partecipazione di squadre provenienti dalla maggior parte dei paesi europei, in quanto sarebbe circoscritta a partecipanti provenienti da un numero ristretto di paesi, il che rischierebbe anche di confliggere con la dimensione «europea» del modello sportivo tutelato dall’articolo 165 TFUE.
105.
Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del giudice effettuare al riguardo, il modello dell’ESL rischierebbe inoltre di rimettere in discussione il principio di solidarietà, in quanto la creazione di tale formato di competizione potrebbe avere la conseguenza di limitare l’attrattiva nonché la redditività delle competizioni della [OSCURATO:PERSONA] (e in particolare della [OSCURATO:PERSONA]) e di ridurre pertanto gli introiti che ne derivano, parte dei quali è devoluta al calcio di base.
106.
Oltre agli obiettivi puramente sportivi, e anche ammettendo che tanto le norme istituite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA quanto le loro minacce di sanzioni fossero motivate solo da considerazioni puramente economiche, tali disposizioni statutarie potrebbero quanto meno rivelarsi necessarie. Sono quindi dell’avviso che, nel contesto della presente causa, si debba ritenere che l’applicazione delle norme istituite dalla [OSCURATO:PERSONA] e il suo comportamento nei confronti dell’ESLC mirino a prevenire un fenomeno di «doppia appartenenza» (
dual membership
) (o addirittura di parassitismo
free riding
) che rischierebbe di indebolire la posizione della [OSCURATO:PERSONA] (e, pertanto, della FIFA) sul mercato.
107.
Occorre rammentare, a tal riguardo, che la volontà dell’ESLC non è di creare una «vera e propria» lega indipendente chiusa (
breakaway league
), bensì di istituire una competizione concorrente di quella della [OSCURATO:PERSONA], nel segmento più lucrativo del mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche europee, pur continuando a far parte dell’ecosistema della [OSCURATO:PERSONA] partecipando ad alcune di tali competizioni (e in particolare ai campionati nazionali). In altri termini, sembrerebbe che i club fondatori dell’ESLC intendano godere dei diritti e dei vantaggi legati all’appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], senza però essere vincolati alle norme e agli obblighi della stessa.
108.
Orbene, sotto il profilo del diritto della concorrenza, non si può addebitare a un’impresa (o a un’associazione di imprese come la [OSCURATO:PERSONA]) di avere tentato di tutelare i propri interessi economici, in particolare di fronte a un simile progetto «opportunistico» che rischierebbe di indebolirla in misura considerevole (
55
). Si deve ricordare, a tale proposito, che la Corte ha già giudicato appropriate le disposizioni statutarie di una cooperativa che limitavano la possibilità per i suoi aderenti (anche mediante sanzioni di esclusione) di partecipare ad altre forme di cooperazione concorrenti (
56
).
109.
Occorre infine rilevare che, diversamente dalla causa pendente C‑124/21 P ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), non si tratta qui del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] nega l’organizzazione di una competizione o impone misure disciplinari nei confronti dei club che intendono partecipare a un evento o a una competizione terza che non rischierebbe di influire sul calendario sportivo o di destabilizzare la struttura esistente del modello di governance e di organizzazione della disciplina sportiva interessata (
57
).
110.
Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] di una competizione sostanzialmente chiusa quale l’ESL possa essere considerato inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi [ai sensi della giurisprudenza scaturita dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑519/04 P
,
EU:C:2006:492
)], in quanto mira a mantenere i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà sui quali si fonda la struttura piramidale del calcio europeo.
4)
Sulla proporzionalità del sistema di previa autorizzazione e delle sanzioni previsti dalle norme dell’[OSCURATO:PERSONA]
111.
Nella formulazione stessa delle sue prime tre questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio considera che né la procedura di previa autorizzazione né quella volta all’imposizione delle sanzioni sono disciplinate da criteri «oggettivi, trasparenti e non discriminatori». A tale proposito, occorre rilevare che la Corte, nelle sentenze MOTOE e OTOC, pur sottolineando l’importanza di delimitare la possibilità per una federazione sportiva di avvalersi dei propri poteri di autorizzazione e di sanzione secondo criteri individuati dal giudice del rinvio per prevenire qualsiasi rischio di utilizzo abusivo, si è limitata ad enunciare criteri generali senza definirne il contenuto preciso.
112.
Ritengo pertanto che l’attuazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte debba rispondere ai seguenti obiettivi.
113.
Tali criteri devono essere intesi, in primo luogo, come chiaramente indicato dalla giurisprudenza della Corte scaturita dalle sentenze MOTOE e OTOC, a fissare dei limiti al potere discrezionale di cui dispone una federazione sportiva limitandone il margine di valutazione e, in particolare, la possibilità per essa di ricorrere a decisioni arbitrarie negando l’organizzazione di competizioni sportive di terzi in modo ingiustificato o per motivi illegittimi (
58
).
114.
In secondo luogo, i criteri in parola devono consentire di definire in modo chiaro, oggettivo e il più dettagliato possibile le condizioni di accesso al mercato al fine di dare a qualsiasi organizzatore di competizioni terze la possibilità non solo di conoscere con sufficiente chiarezza la procedura da seguire e le condizioni da soddisfare per entrare sul mercato in questione, ma altresì di prevedere che, qualora tali condizioni siano soddisfatte, la federazione di cui trattasi non dovrebbe, in linea di principio, potergli negare l’accesso al mercato.
115.
Per quanto concerne, in terzo luogo, i club e i giocatori interessati, essi devono parimenti essere in grado di conoscere in anticipo le condizioni alle quali potranno partecipare ad eventi terzi e le sanzioni previste in caso di partecipazione ad essi. Oltre ad avere un effetto dissuasivo, dette sanzioni devono anche essere sufficientemente chiare, prevedibili e proporzionate per limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria da parte della federazione di cui trattasi.
116.
In quarto e ultimo luogo, sia gli organizzatori di competizioni concorrenti sia i club e i giocatori interessati devono disporre di mezzi di ricorso che consentano loro di contestare eventuali decisioni di rifiuto o sanzioni imposte dalle federazioni sportive in questione. Inoltre, tali mezzi di ricorso non devono essere limitati agli organi interni della federazione, bensì devono anche prevedere la possibilità di impugnare tali decisioni dinanzi a un organismo indipendente.
117.
Spetta quindi al giudice del rinvio esaminare, alla luce dei principi esposti nei paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, la proporzionalità delle norme della [OSCURATO:PERSONA] (e della FIFA) in materia di previa autorizzazione e di sanzioni. Tuttavia, tale esame non può essere effettuato in astratto e deve tenere conto del contesto fattuale, giuridico ed economico in cui dette norme saranno applicate, ivi comprese, quindi, le caratteristiche specifiche dell’ESL
i)
Sulla proporzionalità del regime di previa autorizzazione
118.
Occorre anzitutto precisare che i principi descritti ai paragrafi da 114 a 116 delle presenti conclusioni possono essere applicati solo a competizioni indipendenti, rispettose esse stesse degli obiettivi riconosciuti come legittimi che una federazione sportiva persegue. Ne consegue che, supponendo che i criteri stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] non rispondano ai criteri di trasparenza e di non discriminazione, ciò non implicherebbe che una competizione terza contraria ai legittimi obiettivi sportivi debba essere autorizzata e che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare una simile competizione non possa essere giustificato.
ii)
Sulla proporzionalità del regime sanzionatorio
119.
Nelle sentenze in cui ha riconosciuto l’inerenza, in considerazione degli obiettivi perseguiti, delle sanzioni nei confronti, da un lato, degli sportivi che avevano violato le norme della federazione e, dall’altro, dei membri di un’associazione professionale, la Corte non ha mancato di sottolineare l’importanza di assicurare che le misure disciplinari in questione fossero proporzionate (
59
).
120.
Per quanto riguarda le sanzioni minacciate dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che sia importante distinguere tra le sanzioni che possono essere applicate ai club e quelle cui sembrerebbero esposti i giocatori dei club coinvolti nella costituzione dell’ESL.
121.
Così, l’imposizione di sanzioni ai giocatori che non hanno partecipato alla decisione di istituire l’ESL mi sembra sproporzionata, in particolare per quanto riguarda la loro partecipazione alle squadre nazionali. Una decisione consistente nel punire giocatori che non sembrano aver tenuto un alcun comportamento illecito in relazione alle norme della [OSCURATO:PERSONA] e il cui coinvolgimento nell’istituzione dell’ESL non sembra essere comprovato dimostrerebbe un’applicazione abusiva ed eccessiva di tali norme. Inoltre, il fatto di privare le squadre nazionali interessate di alcuni dei loro giocatori equivarrebbe a sanzionare anch’esse indirettamente, situazione che appare parimenti sproporzionata.
122.
Per contro, le sanzioni imposte alle società calcistiche affiliate alla [OSCURATO:PERSONA], in caso di partecipazione ad una competizione internazionale come l’ESL, possono risultare proporzionate, tenuto conto, in particolare, del ruolo svolto da tali club nell’organizzazione e nell’istituzione di una competizione che, per le ragioni esposte nei paragrafi da 102 a 105 delle presenti conclusioni, non sembra rispettare i principi essenziali che strutturano l’organizzazione e il funzionamento del calcio europeo.
123.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA nonché agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, gli effetti restrittivi che derivano da detto sistema risultino inerenti e proporzionati al fine di raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA che sono connessi alla specificità dello sport.
2.
Sulla prima questione pregiudiziale
124.
Con la prima questione pregiudiziale e la seconda parte della terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alle disposizioni statutarie della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] relative al sistema di previa autorizzazione e al regime sanzionatorio.
125.
In limine, si deve ricordare che l’articolo 102 TFUE vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
126.
Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito, abbiano l’effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (
60
).
127.
Conformemente a una giurisprudenza costante, l’esistenza di una posizione dominante impone al soggetto che la detiene una particolare responsabilità per non impedire con il proprio comportamento lo sviluppo di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno (
61
). La questione se il suo comportamento sia abusivo, in un caso specifico, deve essere esaminata in modo obiettivo e concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, delle caratteristiche del mercato interessato e del comportamento in questione, nonché ponderando i suoi effetti di esclusione effettivi o potenziali con gli incrementi di efficienza idonei a neutralizzare tali effetti, a beneficio dei consumatori (
62
).
128.
Tuttavia, l’esistenza di una posizione dominante non priva un’impresa che si trovi in tale posizione né del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, se questi sono insidiati (
63
), né della facoltà, in misura ragionevole, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per proteggerli, purché tale comportamento non costituisca un abuso di posizione dominante (
64
).
a)
Sull’esistenza di una posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA
129.
Alla luce delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, occorre muovere dall’ipotesi che il mercato rilevante sia quello dell’organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle competizioni internazionali di club calcistici su scala europea e che la [OSCURATO:PERSONA] detenga una posizione dominante (se non monopolistica) su tale mercato, dato che essa è l’unica organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche interclub a livello europeo.
b)
Sullo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA
130.
Si deve rammentare che l’esercizio, da parte di una federazione sportiva, della funzione normativa consistente nel designare le persone autorizzate ad organizzare competizioni e nello stabilire le condizioni alle quali esse sono organizzate deve essere accompagnato da limiti, obblighi o controlli per evitare che la persona giuridica interessata possa falsare la concorrenza favorendo le competizioni da essa organizzate o quelle alle quali partecipa (
65
). In tale contesto, la «responsabilità particolare» che incombe alla FIFA e alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 102 TFUE, risiede proprio nel fatto che esse sono tenute a garantire, allorché esaminano le richieste di autorizzazione di nuove competizioni, che i terzi non siano
indebitamente
privati di un accesso al mercato.
131.
Di conseguenza, l’analisi svolta in merito all’applicazione della giurisprudenza relativa alle «restrizioni accessorie» nel contesto della risposta fornita alla seconda questione pregiudiziale può essere trasposta all’esame delle misure di cui trattasi nel presente procedimento alla luce dell’articolo 102 TFUE (
66
).
132.
Tuttavia, a fini di completezza, ritengo utile esaminare brevemente due problematiche specifiche dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE alle norme istituite dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA che sono state sollevate da alcune parti nelle loro osservazioni scritte e discusse in udienza.
1)
Sulla problematica della «prevenzione dei conflitti di interessi» alla luce dell’articolo 102 TFUE
133.
L’ESLC sostiene che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si attribuisca il potere di autorizzare competizioni alternative sebbene esista un conflitto di interessi costituisce, di per sé, un abuso di posizione dominante. Pertanto, secondo l’ESLC, l’unico modo per risolvere tale situazione consisterebbe nel separare la regolamentazione dello sport, l’organizzazione delle competizioni e il suo sfruttamento commerciale.
134.
Ricordo, in primo luogo, che il semplice fatto che una federazione sportiva svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica di per sé una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione (
67
). Infatti, se pure una separazione strutturale come quella auspicata dall’ESLC, consistente nell’affidare l’esercizio dei poteri normativi a un ente indipendente che non abbia alcun collegamento con un’impresa attiva sul mercato di cui trattasi sarebbe idonea ad eliminare qualsiasi conflitto di interessi, essa non costituisce tuttavia una soluzione unica e imperativa. Così, dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi 45 e 46 delle presenti conclusioni si evince chiaramente che, al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse, una federazione può anche stabilire una procedura di autorizzazione delle competizioni terze individuando criteri di autorizzazione predefiniti in maniera oggettiva e non discriminatoria.
135.
In secondo luogo, imporre una separazione strutturale equivarrebbe a vietare qualsiasi attività economica a federazioni sportive che si trovano nella stessa situazione della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA, situazione difficilmente conciliabile con il fatto che, nonostante le loro caratteristiche particolari, anch’esse sono imprese per le quali, come per qualsiasi altra impresa, il perseguimento di obiettivi economici è inerente alla loro attività e non è di per sé anticoncorrenziale.
136.
In terzo luogo, una separazione («forzata») delle attività «normative» e «commerciali» svolte da una federazione sportiva rischierebbe di confliggere con il «modello sportivo europeo», segnatamente per quanto riguarda le discipline sportive per le quali la struttura piramidale riveste un ruolo importante, come il calcio. Orbene, nel contesto di dette attività sportive, la funzione normativa e quella economica sono connesse e interdipendenti, in quanto i proventi dello sfruttamento commerciale delle competizioni organizzate sotto l’egida di tali federazioni vengono ridistribuiti ai fini dello sviluppo dello sport in questione.
2)
Sull’applicazione della teoria delle «infrastrutture essenziali»
137.
Una problematica specifica sollevata nell’ambito dell’analisi della prima questione pregiudiziale è quella della rilevanza che potrebbe assumere, ai fini dell’analisi sotto il profilo dell’articolo 102 TFUE delle norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione istituite dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza della Corte sulle «infrastrutture essenziali» derivante dalla sentenza Bronner (
68
).
138.
Secondo la teoria delle infrastrutture essenziali, un’impresa dominante che possieda o controlli un’infrastruttura essenziale può essere obbligata a cooperare con i suoi concorrenti consentendo loro di accedervi senza discriminazioni. Così, nella sentenza Bronner, la Corte ha considerato che, affinché il rifiuto da parte di un’impresa in posizione dominante di concedere l’accesso a un’infrastruttura o a dei servizi possa costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, occorre che tale rifiuto sia idoneo ad eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte della persona che richiede il servizio e non sia obiettivamente giustificabile e che il servizio sia, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività di tale persona, nel senso che non esista nulla che possa realmente o potenzialmente sostituirsi ad esso (
69
).
139.
Per le ragioni di seguito esposte, ritengo che l’«ecosistema» della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA non possa essere considerato un’«infrastruttura essenziale» e che occorra pertanto escludere l’applicazione di tale teoria nel caso di specie.
140.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità di una previa autorizzazione, è giocoforza constatare che essa non è indispensabile affinché un terzo, ad esempio l’ESLC, organizzi una nuova competizione calcistica. Come si è osservato al paragrafo 75 delle presenti conclusioni, non sussiste alcun ostacolo giuridico che possa impedire ai club che partecipano all’iniziativa dell’ESLC di istituire e di organizzare liberamente la propria competizione al di fuori dell’ecosistema della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA. L’autorizzazione di tali federazioni è quindi necessaria solo nei limiti in cui i club che partecipano all’ESL intendano rimanere affiliati alla [OSCURATO:PERSONA] e continuare a partecipare alle competizioni calcistiche da essa organizzate.
141.
In secondo luogo, l’istituzione di una lega come l’ESL non richiede che sia riprodotta l’infrastruttura esistente della [OSCURATO:PERSONA] con gli obblighi ad essa correlati. Nulla impone agli organizzatori di una nuova competizione indipendente di creare il loro progetto sulla base di un modello organizzativo analogo a quello della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA. Pertanto, come osservato ai paragrafi 106 e 107 delle presenti conclusioni, la vera problematica nel caso di specie riguarda la possibilità per tali club di istituire una propria lega e di pretendere, allo stesso tempo, di continuare a partecipare all’ecosistema calcistico della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA], nonché alle competizioni da esse organizzate. Orbene, in una simile fattispecie, la giurisprudenza relativa alle infrastrutture essenziali non può essere pertinente.
142.
In terzo luogo, l’applicazione della giurisprudenza sulle infrastrutture essenziali è giustificata solo se il diniego di accesso è tale da eliminare o da rendere eccessivamente difficile la concorrenza sul mercato collegato o da impedire il lancio di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda, il che, per le ragioni sopra indicate, non si verifica nel caso di specie.
143.
In quarto luogo, fatte salve le osservazioni svolte ai paragrafi da 133 a 142 delle presenti conclusioni, mi sembra che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] possa essere oggettivamente giustificato sia sul piano sportivo alla luce degli obiettivi legittimi perseguiti da tale federazione, sia sul piano economico al fine di contrastare il parassitismo o un fenomeno di «doppia appartenenza» che potrebbe indebolire la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA sul mercato (
70
).
144.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA nonché agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, gli effetti restrittivi derivanti da detto sistema risultino inerenti e proporzionati al fine di conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA che sono connessi alla specificità dello sport.
3.
Sulla terza questione pregiudiziale
145.
Dal momento che la questione della legittimità concorrenziale del comportamento di cui alla terza questione pregiudiziale è intrinsecamente connessa a quella delle norme che formano oggetto delle prime due questioni pregiudiziali, tali questioni sono state analizzate congiuntamente, come si è precisato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni. Più specificamente, le questioni relative alle sanzioni della [OSCURATO:PERSONA] e della FIFA sono state esaminate ai paragrafi 83 e 84, da 101 a 108, da 111 a 117 e da 119 a 122 delle presenti conclusioni.
146.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, alla [OSCURATO:PERSONA], alle loro federazioni membri o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non sono coinvolti in alcun modo nel progetto in questione sono sproporzionate, segnatamente per quanto riguarda la loro esclusione dalle squadre nazionali.
4.
Sulla quinta questione pregiudiziale
147.
Con la quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità delle esenzioni e delle giustificazioni «classiche» in materia di concorrenza, come quelle, rispettivamente, previste dal Trattato FUE per quanto riguarda l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE ed elaborate dalla giurisprudenza relativa all’articolo 102 TFUE (
71
).
148.
Occorre rilevare, anzitutto, che si dovrà rispondere a tale questione solo nel caso in cui la Corte constati, alla luce delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, che gli articoli 101 e 102 TFUE sono stati violati. Orbene, considerate le risposte che propongo di dare a tali questioni, non è questo il caso.
149.
Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che spetta alla parte cui è addebitata una violazione delle regole di concorrenza fornire la prova che il suo comportamento soddisfa le condizioni che consentono di considerarlo compreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE (
72
) o che esso è oggettivamente giustificato alla luce dell’articolo 102 TFUE (
73
). Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la decisione di rinvio è stata adottata senza che la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] fossero state prima sentite e avessero quindi potuto presentare argomenti ed elementi di prova relativi al rispetto di tali condizioni nelle specifiche circostanze del caso in esame (
74
).
150.
Tenuto conto delle risposte proposte alle prime tre questioni pregiudiziali e alla luce delle precedenti precisazioni, ritengo che non sia necessario rispondere alla quinta questione pregiudiziale.
5.
Sulla quarta questione pregiudiziale
151.
La quarta questione pregiudiziale invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE delle norme istituite dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti sportivi. Tali norme prevedono, più in particolare, che tutti i diritti relativi allo sfruttamento delle competizioni calcistiche internazionali appartengono a titolo «originario» alla FIFA e alle confederazioni regionali quali la [OSCURATO:PERSONA], che sono «competenti in via esclusiva ad autorizzare la diffusione degli incontri e delle manifestazioni sotto la loro giurisdizione su supporti in particolare audiovisivi, senza restrizioni riguardo al luogo, al contenuto e al tempo nonché agli aspetti tecnici e legali».
a)
Osservazioni preliminari
152.
Prima di procedere all’analisi della quarta questione pregiudiziale, mi sembra importante fornire alcuni chiarimenti riguardo al contesto in cui si inseriscono tali norme, in particolare alla luce di talune constatazioni effettuate dal giudice del rinvio in merito all’interpretazione di tali disposizioni, ricordando nel contempo che la Corte non è competente ad interpretare disposizioni degli statuti della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA], che, manifestamente, non appartengono al corpus del diritto dell’Unione.
153.
Gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA enunciano che quest’ultima rivendica la titolarità originaria esclusiva dei diritti derivanti dalle competizioni sotto la «giurisdizione» della [OSCURATO:PERSONA]. Si deve constatare che il fatto che tale termine non sia definito nello statuto della FIFA si presta a una certa confusione, come dimostrano le posizioni divergenti, da un lato, dell’ESLC e, dall’altro, della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA]. Così, l’ESLC sostiene un’interpretazione letterale (relativamente ampia) del termine «giurisdizione» affermando che esso designa un’appropriazione completa (ed esclusiva) dei diritti calcistici per tutte le competizioni geograficamente situate sul continente europeo. All’opposto, la FIFA e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il riferimento al termine «giurisdizione» riveste un’accezione giuridica e non geografica, nel senso che riguarda soltanto le competizioni da loro autorizzate in Europa.
154.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ritiene che dette disposizioni debbano essere lette congiuntamente all’articolo 49, paragrafo 1, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], il quale dispone che quest’ultima è competente in via esclusiva ad organizzare competizioni internazionali in Europa alle quali partecipino federazioni e/o club ad essa affiliati. Considerate nel loro insieme, tali espressioni potrebbero essere intese, come sembra peraltro sostenere il giudice del rinvio, nel senso che la FIFA rivendica, senza alcuna limitazione, la proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le competizioni alle quali partecipano club delle sue federazioni membri, il che sembra indicare che essa comprende anche i diritti relativi a competizioni come l’ESL.
155.
A tale proposito, occorre rammentare, in primo luogo, che gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA si inseriscono in un contesto particolare proprio di alcuni sport molto popolari, tra cui il calcio, nei quale esiste un meccanismo di sfruttamento congiunto dei diritti relativi alle competizioni più importanti.
156.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’ESLC, l’architettura di tale modello non sembra basarsi sul fatto che i club calcistici o gli organizzatori di competizioni calcistiche debbano cedere alla [OSCURATO:PERSONA], contro la loro volontà, i diritti di cui dispongono. Sembrerebbe piuttosto, al contrario, sotto il profilo giuridico, che i club partecipanti alle competizioni della [OSCURATO:PERSONA] abbiano volontariamente affidato lo sfruttamento dei loro diritti sportivi a quest’ultima, pur continuando ad esserne i titolari effettivi finali e a percepire, in tale veste, una parte dei ricavi della loro vendita. Così, la «proprietà originale», integrale ed esclusiva prevista dagli articoli in questione può essere intesa, concettualmente, solo come espressione di una proprietà congiunta della [OSCURATO:PERSONA] (in quanto organizzatrice delle competizioni europee di calcio) e dei club di calcio professionistici (in quanto partecipanti ad esse) (
75
).
157.
In secondo luogo, sebbene, in effetti, gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA contengano formulazioni ambigue suscettibili di essere interpretate nel senso che riguardano anche competizioni calcistiche organizzate da terzi in Europa, ritengo che le citate disposizioni non possano essere intese nel senso che impongono, attraverso un obbligo di cessione, un’espropriazione di tali diritti a favore della [OSCURATO:PERSONA] quando essi derivino da una competizione terza non collegata a detta federazione. A mio avviso, le disposizioni in parola possono riferirsi solo ai diritti commerciali derivanti dalle competizioni organizzate sotto l’egida della [OSCURATO:PERSONA], cosicché nessuna competizione indipendente istituita al di fuori dell’ecosistema della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere soggetta a tali norme. Un ente privato, inoltre, non potrebbe in alcun caso disciplinare mediante proprie norme la condotta di altri enti privati indipendenti da esso. Gli organizzatori di una competizione siffatta sarebbero, in linea di principio, liberi di sfruttare come desiderano i diritti derivanti da detta competizione, senza alcun intervento da parte della [OSCURATO:PERSONA].
b)
Analisi
158.
È innegabile che la FIFA, in qualità di associazione di imprese o di impresa che organizza e commercializza competizioni calcistiche internazionali, svolge un’attività economica che comporta investimenti sia intellettuali che commerciali, tecnici e finanziari. Una simile attività deve, per sua stessa natura, poter beneficiare di una tutela giuridica, da un lato, e meritare una remunerazione di cui una fonte essenziale – ma non esclusiva – può consistere nello sfruttamento dei diritti sportivi (di diffusione, di ritrasmissione o altro) relativi alle competizioni, dall’altro.
159.
Inoltre, dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] riguardante questo tipo di accordi per la commercializzazione dei diritti relativi a competizioni sportive, e in particolare dalla sua decisione sulla vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulta che gli accordi che prevedono l’attribuzione in esclusiva di tali diritti ad un unico soggetto possono limitare la concorrenza (
76
) (pur potendo essere esentati in forza dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE) (
77
).
160.
Sebbene la questione sollevata dal giudice del rinvio differisca sensibilmente da quella esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione sopra citata – nel senso che la presunta restrizione della concorrenza, nel caso di specie, non è limitata esclusivamente alla problematica della vendita congiunta e dello sfruttamento esclusivo dei diritti commerciali su una specifica competizione della [OSCURATO:PERSONA], bensì riguarda anche la questione di una presunta «appropriazione» dei diritti relativi ad altre competizioni che potrebbero svolgersi in Europa e il fatto che tali norme hanno per oggetto o per effetto di integrare il monopolio detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche –, queste due problematiche sono connesse in quanto riguardano i poteri e i diritti conferiti dallo statuto della FIFA alla [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei quali essa è la detentrice e l’organismo di vendita esclusivo dei diritti commerciali delle competizioni calcistiche in Europa.
161.
A questo proposito, si deve rilevare che, nel caso di specie, lo sfruttamento dei diritti del calcio da parte della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] è un’attività economica «derivata» o «accessoria» rispetto all’attività economica «di base» costituita dall’organizzazione e dalla commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali, che è stata analizzata nel contesto delle prime due questioni pregiudiziali. Infatti, l’analisi combinata delle norme della [OSCURATO:PERSONA] sembra indicare che tutte le competizioni alle quali partecipano club affiliati a detta federazione devono essere soggette alle norme stabilite da quest’ultima, comprese quelle relative allo sfruttamento di tali diritti. Ne consegue che uno scenario siffatto può dare luogo a una restrizione della concorrenza, in quanto le suddette norme possono essere percepite come (ulteriori) barriere all’ingresso sul mercato che ostacolano l’istituzione e lo sviluppo di nuove competizioni sportive e avere quindi effetti (quanto meno potenziali) preclusivi sul mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni (contribuendo alla sua chiusura a scapito dei concorrenti) nonché su quello dello sfruttamento dei diritti sportivi (imponendo ai club di effettuare tale sfruttamento in modo congiunto ed esclusivo per tutti i diritti in parola).
162.
Qualora potesse essere dimostrata una restrizione della concorrenza, occorrerebbe esaminare se tale restrizione sia inerente al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionato ad esso, oppure se i comportamenti restrittivi soddisfino i requisiti per beneficiare di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se essa sia oggettivamente giustificata ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
163.
Per quanto concerne la possibile giustificazione di dette restrizioni in base alla teoria delle restrizioni accessorie, tale questione dovrebbe essere esaminata, in sostanza, alla luce della griglia di analisi che figura ai paragrafi da 93 a 118 delle presenti conclusioni.
164.
Per quel che riguarda, più specificamente, gli obiettivi legittimi perseguiti da tali norme, oltre a quelli collegati al «modello sportivo europeo» che sono stati descritti ai paragrafi 30 e da 95 a 98 delle presenti conclusioni, quello della solidarietà finanziaria pare particolarmente rilevante, nel caso di specie, in quanto gran parte dei ricavi ridistribuiti sembra provenire direttamente dallo sfruttamento dei diritti commerciali delle suddette competizioni. Rilevo, a tale proposito, che gli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA perseguono un obiettivo legittimo riconosciuto, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]», consistente nel massimizzare i ricavi dello sfruttamento dei diritti sportivi connessi alle competizioni organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero interamente destinati allo sviluppo del calcio in generale e alla solidarietà verso i club che si trovano ai livelli inferiori della «piramide» (
78
).
165.
Inoltre, fatte salve le verifiche che spetta al giudice nazionale effettuare, detti articoli appaiono proporzionati al perseguimento di un simile obiettivo in quanto attribuiscono la titolarità dei diritti in questione alla FIFA e alla [OSCURATO:PERSONA], giacché tale meccanismo consente di evitare le difficoltà derivanti dalla rinegoziazione periodica della ripartizione dei relativi ricavi tra i club.
166.
Occorre rammentare, a tale proposito, che il calcio è caratterizzato da un’interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra essi. Orbene, la ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio». Pertanto, se ogni club fosse libero di negoziare unilateralmente tutti i propri diritti commerciali, compresi quelli derivanti dalla sua partecipazione a competizioni interclub (ad esempio i diritti televisivi), l’equilibrio tra i club sarebbe messo a rischio.
167.
Si deve inoltre osservare che, come rilevato dalla Corte, lo sfruttamento dei diritti in discussione nel procedimento principale è collegato a uno sport che riveste una «notevole importanza sociale» (
79
). In tale logica, il legislatore dell’Unione ha adottato una normativa che prevedeva, in particolare, la possibilità, per ogni Stato membro, di imporre una diffusione aperta degli eventi sportivi cosiddetti «di particolare rilevanza per la società» (
80
).
168.
Per le stesse ragioni indicate in risposta alla quinta questione pregiudiziale, ritengo che non sia necessario pronunciarsi sull’esistenza di eventuali giustificazioni in relazione agli articoli 101 e 102 TFUE. A fini di completezza, occorre tuttavia precisare che, nella decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che un accordo di sfruttamento congiunto della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritti commerciali goda di un’esenzione individuale a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tale accordo avvantaggia di fatto gli utenti, in quanto i prodotti mediatici incentrati su questo torneo calcistico paneuropeo per squadre di club vengono commercializzati tramite un singolo punto vendita e non potrebbero altrimenti essere prodotti e distribuiti con eguale efficienza (
81
).
169.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano agli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA nei limiti in cui le restrizioni riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA] risultano inerenti al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport e proporzionati ad essi. Inoltre, spetta al giudice del rinvio esaminare in quale misura gli articoli in questione possano beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione oggettiva per tale comportamento ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
6.
Sulla sesta questione pregiudiziale
170.
Con la sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla compatibilità delle norme della FIFA e della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la previa autorizzazione delle competizioni calcistiche internazionali nonché la partecipazione ad esse dei club di calcio professionistici e dei giocatori con gli articoli del Trattato FUE relativi alle quattro libertà economiche fondamentali.
171.
A questo proposito, secondo costante giurisprudenza, i divieti di arrecare pregiudizio alle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE si applicano non solo alle normative di origine pubblica e, più in generale, alle misure imputabili agli Stati membri, ma altresì a normative o misure di origine privata, comprese le normative e le prassi di federazioni sportive (
82
). Da tale giurisprudenza della Corte risulta quindi che, se pure le federazioni sportive possono stabilire liberamente le proprie norme, l’autonomia di cui dispongono non le autorizza a limitare l’esercizio dei diritti conferiti dal Trattato FUE.
172.
Tuttavia, da una giurisprudenza altrettanto costante emerge che alcune normative o prassi di enti (come il [OSCURATO:PERSONA] olimpico internazionale) o di federazioni (nazionali o internazionali) sportive devono essere considerate di primo acchito escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, nei limiti in cui vertono su questioni che hanno natura «prettamente sportiva» e, in quanto tali, sono estranee all’attività economica (
83
). La Corte ha tuttavia sottolineato che tale «eccezione sportiva» deve restare circoscritta al proprio oggetto (
84
) e, per tale motivo, l’ha considerata applicabile, finora, solo in relazione ad un numero molto limitato di norme che riguardano l’«essenza» delle attività sportive (
85
). La suddetta eccezione non può quindi essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera di applicazione del Trattato FUE. Dal momento che la qualificazione di una misura come «eccezione sportiva» la sottrae all’ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato e, pertanto, a qualsiasi controllo, s’impone un’interpretazione restrittiva di tale nozione.
173.
Dalla menzionata giurisprudenza si evince che, in ragione delle sue caratteristiche, il sistema di previa autorizzazione stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] non può beneficiare dell’«eccezione sportiva». Così, sebbene gli aspetti «sportivi» di detto sistema siano innegabili, resta il fatto che esso ha anche (e indubbiamente) una dimensione economica, in quanto, attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di controllare e quindi di negare l’accesso al mercato dell’organizzazione delle competizioni sportive, può incidere sulle libertà fondamentali.
174.
Atteso che le norme in questione della [OSCURATO:PERSONA] rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, occorre stabilire, da un lato, quali siano le libertà interessate e, dall’altro, se esse vengano limitate.
175.
A tal riguardo, si deve constatare che, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA], che le consente di controllare l’accesso al mercato sulla base di criteri da essa stessa stabiliti, le norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione istituite da tale federazione possono essere considerate idonee a limitare, in primo luogo, l’applicazione degli articoli 49 e 56 TFUE relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi delle imprese che intendano entrare sul mercato dell’organizzazione delle competizioni sportive. Le suddette norme possono quindi influire negativamente sulla possibilità, per gli organizzatori di competizioni calcistiche internazionali alternative quali l’ESLC, di ricorrere ai servizi dei club di calcio professionistici che impiegano tali giocatori, che li hanno ingaggiati o che prevedono di ingaggiarli, sapendo che non potranno farlo in mancanza di autorizzazione, da parte della FIFA o della [OSCURATO:PERSONA], delle competizioni internazionali che intendono organizzare e commercializzare.
176.
In secondo luogo, le norme in questione incidono, per effetto delle sanzioni di esclusione previste dalle norme della [OSCURATO:PERSONA], sulla possibilità dei club stessi di istituire una propria competizione (supponendo che essa non sia organizzata da un’entità terza) e di fornire i loro servizi a una competizione terza.
177.
In terzo luogo, le norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione istituite dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA] possono anche rendere meno attraente, per i giocatori, la possibilità di circolare liberamente (ai sensi dell’articolo 45 TFUE) e di fornire i propri servizi a (o di essere assunti da) club di calcio professionistici stabiliti in Stati membri diversi da quello di cui hanno la cittadinanza, come i club membri dell’ESLC, per consentire a tali club di partecipare a una competizione internazionale concorrente di quelle organizzate e commercializzate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA], come l’ESL. Inoltre, qualora lo facessero, detti giocatori potrebbero esporsi a una sanzione di esclusione e, più in generale, al rischio di vedere pregiudicate la loro carriera professionale e la loro attività economica.
178.
In quarto luogo, sebbene abbia solo un ruolo secondario rispetto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, sembra essere interessata anche la libera circolazione dei capitali sancita all’articolo 63 TFUE, in quanto dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni dell’ESLC risulta che la costituzione e lo sviluppo di quest’ultima richiedevano finanziamenti ingenti che potevano essere concessi da istituti finanziari stabiliti in diversi Stati membri.
179.
Spetta al giudice del rinvio esaminare la questione relativa alla possibile giustificazione delle norme in materia di previa autorizzazione e di partecipazione oggetto del presente procedimento e, se del caso, la loro adeguatezza, coerenza e proporzionalità. A tale riguardo, ritengo che tale analisi coincida in ampia misura con quella effettuata nel contesto dell’analisi delle restrizioni accessorie (
86
).
180.
A questo proposito, rammento, in primo luogo, che tali giustificazioni possono, ovviamente, essere invocate dalle federazioni sportive alle quali vengono opposte le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato FUE (
87
).
181.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli obiettivi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni imposte alle libertà economiche fondamentali da norme adottate dalle federazioni sportive, rinvio all’analisi svolta ai paragrafi 93 e 94 delle presenti conclusioni. Occorre inoltre rilevare che alcuni di tali obiettivi sono già stati riconosciuti dalla Corte. Risultano particolarmente rilevanti, nel caso di specie, taluni obiettivi comuni a tutte le federazioni sportive, come quelli consistenti nel garantire la regolarità delle competizioni (
88
) e il loro regolare svolgimento mediante norme o criteri appropriati (
89
). Mi sembrano inoltre rilevanti gli obiettivi, più specifici di uno sport di squadra quale il calcio, consistenti nel conservare l’equilibrio tra i club, garantire la parità di possibilità e preservare l’incertezza dei risultati (
90
).
182.
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il «test» della proporzionalità, occorre rilevare anzitutto che la Corte non riconosce la legittimità per se dei sistemi di previa autorizzazione e si propone di valutarne caso per caso la ragion d’essere e la proporzionalità, come ha peraltro sottolineato il giudice del rinvio (
91
). Da tale giurisprudenza emerge che, sebbene spetti alle federazioni sportive stabilire le norme appropriate per garantire il regolare svolgimento delle competizioni, dette norme non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito (
92
). Ciò è stato inoltre confermato nella sentenza pronunciata recentemente dalla Corte nella causa TopFit, in cui è stato dichiarato che un regime di previa autorizzazione, perché sia giustificato alla luce delle disposizioni relative alle libertà di circolazione, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale di una federazione affinché esso non sia usato in modo arbitrario (
93
).
183.
Va rilevato che, in tali cause, erano in discussione norme che prevedevano la non ammissione o l’esclusione totale di atleti per ragioni connesse alla loro cittadinanza. La Corte ha quindi ritenuto che norme siffatte emanate da federazioni sportive e che comportavano una discriminazione basata sulla cittadinanza fossero per loro stessa natura sproporzionate (
94
).
184.
Per le medesime ragioni esposte ai paragrafi da 111 a 117 delle presenti conclusioni, mi sembra che il sistema di previa autorizzazione si limiti a quanto necessario per garantire gli obiettivi legittimi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA].
185.
Ritengo, inoltre, che il controllo della proporzionalità non possa ignorare le evidenti differenze esistenti nei «rapporti di forza» tra una federazione sportiva e un singolo giocatore (dilettante o professionista) e club calcistici tra i quali figurano alcuni dei più potenti a livello mondiale, tenuto conto del sostegno pubblico, della notorietà mediatica e dei finanziamenti di cui essi beneficiano.
186.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 45, 49 e 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA nonché agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatta esigenza sia appropriata e necessaria a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.
V.
Conclusione
187.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Juzgado de lo Mercantil n. 17 de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna):
1)
Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della Fédération internationale de football association (FIFA) e agli articoli 49 e 51 dello statuto dell’Unione europea delle federazioni calcistiche ([OSCURATO:PERSONA]), i quali prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui, tenuto conto delle caratteristiche della competizione prevista, gli effetti restrittivi che derivano da detto sistema risultino inerenti e proporzionati al fine di raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla FIFA che sono connessi alla specificità dello sport.
2)
Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non vietano alla FIFA, alla [OSCURATO:PERSONA], alle loro federazioni membri o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri. Tuttavia, le sanzioni di esclusione nei confronti dei giocatori che non sono coinvolti in alcun modo nel progetto in questione sono sproporzionate, segnatamente per quanto riguarda la loro esclusione dalle squadre nazionali.
3)
Gli articoli 101 e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano agli articoli 67 e 68 dello statuto della FIFA nei limiti in cui le restrizioni riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla [OSCURATO:PERSONA] risultino inerenti al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport e proporzionati ad essi. Inoltre, spetta al giudice del rinvio esaminare in quale misura gli articoli in questione possano beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o se sussista una giustificazione oggettiva per tale comportamento ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
4)
Gli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano agli articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA nonché agli articoli 49 e 51 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], i quali prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatta esigenza sia appropriata e necessaria a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
C‑415/93
,
EU:C:1995:293
, paragrafo
56
.
(
3
) V. risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021 sulla politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire [2021/2058(INI)].
(
4
) La A22 si presenta come una società che fornisce servizi connessi all’istituzione e alla gestione di competizioni calcistiche internazionali, la quale intende accedere al mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle stesse correlate all’elaborazione e all’istituzione dell’ESL.
(
5
) La LNFP si presenta come un’associazione riconosciuta dalla legge alla quale sono legalmente tenuti ad aderire tutti i club di calcio professionistici che giocano nella prima e nella seconda divisione della [OSCURATO:PERSONA] in Spagna.
(
6
) La RFEF è la federazione nazionale di calcio spagnola.
(
7
) I governi irlandese, francese, ungherese e rumeno hanno eccepito il carattere ipotetico della controversia.
(
8
) I governi francese, ungherese, rumeno e slovacco hanno espresso dubbi in ordine al contenuto stesso della domanda di pronuncia pregiudiziale.
(
9
) Il governo slovacco ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia viziata da talune irregolarità procedurali.
(
10
) V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
, punto
106
).
(
11
) Sentenza del 15 dicembre 1995 (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
).
(
12
) Dichiarazione n. 29 sullo sport, 2 ottobre 1997 (
GU 1997, C 340, pag. 136
).
(
13
) Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, del 10 dicembre 1999 (relazione di Helsinki sullo sport) [COM(1999) 644 def.]
(
14
) Detta relazione precisava, tra l’altro, al punto 4.2.1, che l’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato al settore dello sport deve tenere conto delle specificità dello sport, e in special modo dell’interdipendenza tra l’attività sportiva e le attività economiche che essa genera, del principio della parità delle opportunità e di quello dell’incertezza dei risultati.
(
15
) Consiglio europeo di Nizza, 7‑9 dicembre 2000, conclusioni della presidenza, allegato IV: Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni, punto 1.
(
16
) Libro bianco sullo sport, 11 luglio 2007 [COM(2007), 391 definitivo].
(
17
) Sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (
C‑51/96 e C‑191/97
,
EU:C:2000:199
, punti
67
e
68
).
(
18
) A tale proposito, si deve constatare che l’istituzione di campionati chiusi (o «semi‑aperti») nell’ambito di talune discipline sportive in Europa sembra essere giustificata dal fatto che la loro popolarità varia notevolmente tra i diversi Stati membri, cosicché, sia dal punto di vista sportivo (in particolare al fine di stabilire un equilibrio competitivo tra i diversi club) sia dal punto di vista commerciale (dato che l’interesse commerciale per tali eventi è più limitato), pare più adeguato un formato di competizione che limiti la partecipazione dei club.
(
19
) È il caso delle leghe nazionali dei principali sport statunitensi, la [OSCURATO:PERSONA] (NBA) per la pallacanestro, la [OSCURATO:PERSONA] (NFL) per il football americano, la [OSCURATO:PERSONA] (MLB) per il baseball e la [OSCURATO:PERSONA] (NHL) per l’hockey su ghiaccio.
(
20
) V., ad esempio, i progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
(
21
) V., in particolare, sentenze del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (
36/74
,
EU:C:1974:140
, punto
8
), e del 25 aprile 2013, Asociația Accept (
C‑81/12
,
EU:C:2013:275
, punto
45
e giurisprudenza citata).
(
22
) V., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑325/08
,
EU:C:2010:143
, punto
40
).
(
23
) Sentenza del 1
o
luglio 2008 (C‑49/07; in prosieguo: la «sentenza MOTOE,
EU:C:2008:376
, punti
51
e
52
).
(
24
) V. sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos [OSCURATO:PERSONA] de Contas (C‑1/12; in prosieguo: la «sentenza OTOC,
EU:C:2013:127
, punti
88
e
89
).
(
25
) Sentenza MOTOE, punti 51 e 52.
(
26
) V. sentenza del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (
C‑450/19
,
EU:C:2021:10
, punto
20
).
(
27
) Sentenza MOTOE, punto 21.
(
28
) V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Wouters e a. (
C‑309/99
,
EU:C:2001:390
, paragrafo
62
).
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2005, Piau/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑193/02
,
EU:T:2005:22
, punto
69
).
(
30
) V., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
, punto
64
).
(
31
) Sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (
da C‑295/04 a C‑298/04
,
EU:C:2006:461
, punto
40
).
(
32
) V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2020:265
, punto
33
e giurisprudenza citata).
(
33
) V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
67
e giurisprudenza citata).
(
34
) V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (
C‑307/18
,
EU:C:2020:52
, punto
68
e giurisprudenza citata).
(
35
) V. giurisprudenza citata al paragrafo 76 delle presenti conclusioni.
(
36
) V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑228/18
,
EU:C:2020:265
, punto
52
e giurisprudenza citata).
(
37
) V. sentenza del 18 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑306/20
,
EU:C:2021:935
, punto
72
e giurisprudenza citata).
(
38
) V. paragrafi 46 e 47 delle presenti conclusioni.
(
39
) Sentenza OTOC, punti da 70 a 100.
(
40
) V, in particolare, sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA] (
42/84
,
EU:C:1985:327
, punto
19
); del 28 gennaio 1986, Pronuptia de Paris (
161/84
,
EU:C:1986:41
, punti
16
e
17
); del 15 dicembre 1994, DLG (
C‑250/92
,
EU:C:1994:413
, punti
40
e
41
), e del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑345/14
,
EU:C:2015:784
, punti
21
e
24
).
(
41
) V. paragrafo 84 delle presenti conclusioni.
(
42
) V. sentenza del 18 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑306/20
,
EU:C:2021:935
, punto
71
e giurisprudenza citata).
(
43
) V. sentenza del 26 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑345/14
,
EU:C:2015:784
, punto
27
).
(
44
) V. sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
, punto
97
), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑519/04 P
,
EU:C:2006:492
, punto
42
).
(
45
) V., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB‑Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA] (
26/76
,
EU:C:1977:167
), e del 28 gennaio 1986, Pronuptia de Paris (
161/84
,
EU:C:1986:41
).
(
46
) Inizialmente scaturita dall’applicazione dell’articolo 101 TFUE ad accordi tra imprese, tale nozione si ritrova nel diritto delle concentrazioni. V., in tal senso, articolo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (
GU 2004, L 24, pag. 1
).
(
47
) Whish, R., e Bailey, D.,
[OSCURATO:PERSONA]
, 10
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 139 a 142, nonché Faull, N. e Nikpay, A.,
The EU Law of [OSCURATO:PERSONA]
, 3
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2014, pagg. da 253 a 255.
(
48
) Sentenza del 19 febbraio 2002 (
C‑309/99
,
EU:C:2002:98
, punti da
86
a
94
e da
97
a
110
).
(
49
) Sentenza del 18 luglio 2006 (
C‑519/04 P
,
EU:C:2006:492
).
(
50
) V. sentenze del 18 luglio 2013, Consiglio [OSCURATO:PERSONA] dei Geologi (
C‑136/12
,
EU:C:2013:489
); del 4 settembre 2014, API e a. (
da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13
,
EU:C:2014:2147
), e del 23 novembre 2017, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] e FrontEx [OSCURATO:PERSONA] (
C‑427/16 e C‑428/16
,
EU:C:2017:890
).
(
51
) Tale criterio è stato ripreso al punto 29 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle linee direttici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE [divenuto articolo 101 TFUE) (2004/C 101/08), secondo cui «[u]na restrizione è direttamente collegata all’operazione principale se è subordinata alla realizzazione di tale operazione ed indissolubilmente legata a quest’ultima».
(
52
) V., in particolare, sentenza del 4 settembre 2014, API e a. (
da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13
,
EU:C:2014:2147
, punti
37
,
41
e da
49
a
57
).
(
53
) V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
, punto
106
).
(
54
) V. sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (
C‑51/96 e C‑191/97
,
EU:C:2000:199
, punti
67
e
68
).
(
55
) [OSCURATO:PERSONA], P., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: Disentangling a [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, n. 3, vol. 45, 2022, pagg. 337 e 338.
(
56
) V. sentenza del 15 dicembre 1994, DLG (
C‑250/92
,
EU:C:1994:413
, punti
40
e
41
).
(
57
) V. paragrafo 131 delle mie conclusioni nella causa C‑124/21 P ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), presentate in data odierna.
(
58
) V. sentenze MOTOE, punto 51, e OTOC, punto 88.
(
59
) V. sentenze del 15 dicembre 1994, DLG (
C‑250/92
,
EU:C:1994:413
, punto
41
), e del 18 luglio 2006, Meca‑Medina e Majcen/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑519/04 P
,
EU:C:2006:492
, punto
47
).
(
60
) Sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑152/19 P
,
EU:C:2021:238
, punto
41
e giurisprudenza citata).
(
61
) V. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punto
135
).
(
62
) V. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punti
138
e
140
).
(
63
) V. sentenza del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
27/76
,
EU:C:1978:22
, punto
189
).
(
64
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑377/20
,
EU:C:2021:998
, paragrafi
58
e
59
).
(
65
) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
(
66
) V. paragrafi da 85 a 121 delle presenti conclusioni.
(
67
) V. paragrafi 46 e 48 delle presenti conclusioni.
(
68
) Sentenza del 26 novembre 1998 (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
).
(
69
) Sentenza del 26 novembre 1998, Bronner (
C‑7/97
,
EU:C:1998:569
, punto
41
).
(
70
) V. paragrafi da 106 a 108 delle presenti conclusioni.
(
71
) V., segnatamente, sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑209/10
,
EU:C:2012:172
, punti da
40
a
42
).
(
72
) L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE consente infatti di dichiarare inapplicabili le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo quando l’accordo tra imprese contribuisca «a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva», a condizione che non vengano imposte alle imprese interessate «restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi».
(
73
) V. considerando 5 e articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (
GU 2003, L 1, pag. 1
), nonché sentenze dell’11 luglio 1985, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA] (
42/84
,
EU:C:1985:327
, punto
45
), e del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑501/91 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P
,
EU:C:2009:610
, punti
82
e
83
).
(
74
) V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
(
75
) V., in tal senso, anche i punti 110, 122 e 123 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 2003 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/C.2‑37.398 – Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) (
GU 2003, L 291, pag. 25
).
(
76
) V. punti da 113 a 132 della decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».
(
77
) V. punti da 136 a 197 della decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».
(
78
) V. punto 131 della decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».
(
79
) V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
, punto
106
).
(
80
) V. considerando 18 e 19 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (
GU 1997, L 202, pag. 60
).
(
81
) V. punti da 136 a 196 della decisione «Vendita congiunta dei diritti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]».
(
82
) V. sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (
C‑22/18
,
EU:C:2019:497
, punto
39
e giurisprudenza citata).
(
83
) V. sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (
C‑51/96 e C‑191/97
,
EU:C:2000:199
, punti
43
,
44
,
64
e
69
e giurisprudenza citata).
(
84
) V. sentenza dell’8 maggio 2003, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑438/00
,
EU:C:2003:255
, punti da
54
a
56
e giurisprudenza citata).
(
85
) Dalla giurisprudenza sopra citata emerge che l’eccezione in parola si applica principalmente a normative o prassi giustificate da motivi «non economici», attinenti al carattere e al contesto specifici di determinati incontri o alla composizione delle squadre sportive.
(
86
) V. paragrafi da 95 a 99 e da 101 a 110 delle presenti conclusioni.
(
87
) V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
, punto
86
).
(
88
) V., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑176/96
,
EU:C:2000:201
, punto
53
).
(
89
) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (
C‑22/18
,
EU:C:2019:497
, punto
60
e giurisprudenza citata).
(
90
) V., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (
C‑415/93
,
EU:C:1995:463
, punto
106
).
(
91
) V. sentenza del 22 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑390/99
,
EU:C:2002:34
).
(
92
) V. sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (
C‑22/18
,
EU:C:2019:497
, punto
60
e giurisprudenza citata).
(
93
) Sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (
C‑22/18
,
EU:C:2019:497
, punto
65
).
(
94
) Sentenza del 13 giugno 2019, TopFit e Biffi (
C‑22/18
,
EU:C:2019:497
, punto
66
).