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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11539/2022

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, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 11539/2022Data pubblicazione 08/04/2022nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA-intimati-nonché nei confrontiAGENZIA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 1046/2020,depositata il 12/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. - L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (diseguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n.26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, MedicairItalia, Medigas, Vitalaire, Vivisol) e, tra queste, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito anche solo “Sapio”), per aver concertato, nel periodo tra il2012 e il 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazionedell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione a quattroprocedure di gara bandite dalla ASL Milano 1, volte all’affidamento delservizio di ventiloterapia domiciliare (VTD).[OSCURATO:PERSONA] venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro1.410.887,00.2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò il provvedimento dell’AGCMdinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4469 del 2018,accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio.2 di 4Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/20223. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appelloNumero di raccolta generale 11539/2022principale da parte dell’AGCM ed incidentale da parte delDlat a Spuabbplicioaz;io niel 08/04/2022Consiglio di Stato, con sentenza n. 1046 del 12 febbraio 2020,respingeva l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, inriforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorsooriginariamente proposto dalla società Sapio.4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laSapio [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione ad un solo,articolato, motivo.Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con lequali chiede sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppoeconomico, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]. eRespiraire s.r.l.5. – In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrenteha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 10marzo 2022 a tutte le parti evocate nel presente giudizio, del quale –in ragione dell’intervenuta sentenza (n. 1094/2022 delle VI sez. delConsiglio di Stato) che ha disposto la revocazione della decisioneimpugnata in questa sede - chiede che venga dichiarata l’estinzione,con compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA]:1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, enotificato alle parti evocate nel presente giudizio di legittimità, attocon il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite i propri difensori muniti dimandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per3 di 4Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/2022sopravvenuto difetto del relativo oggetto, essendo la sentenzaNumero di raccolta generale 11539/2022impugnata in questa sede stata revocata dal Consiglio di SDtaatat pou bbcliocanzi olnae 08/04/2022sentenza n. 1094/2022.Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia,nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparteper essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28maggio 2020, n. 10140).2. – Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondocomma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito delladeclaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integraledelle spese del giudizio di legittimità.3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio delcontributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità(originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso dirinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensainteramente le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili, il 5 aprile 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])4 di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per legge;Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 11539/2022Data pubblicazione 08/04/2022nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO ECONOMIA-intimati-nonché nei confrontiAGENZIA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 1046/2020,depositata il 12/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. - L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (diseguito anche solo “AGCM” o “Autorità”), con provvedimento n.26136 del 21 dicembre 2016, sanzionò talune società (Linde, MedicairItalia, Medigas, Vitalaire, Vivisol) e, tra queste, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (diseguito anche solo “Sapio”), per aver concertato, nel periodo tra il2012 e il 2014, un’intesa restrittiva della concorrenza in violazionedell’articolo 101 del TFUE nell’ambito della partecipazione a quattroprocedure di gara bandite dalla ASL Milano 1, volte all’affidamento delservizio di ventiloterapia domiciliare (VTD).[OSCURATO:PERSONA] venne irrogata la sanzione pecuniaria di euro1.410.887,00.2. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò il provvedimento dell’AGCMdinanzi al T.A.R. per il Lazio, che, con sentenza n. 4469 del 2018,accolse il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio.2 di 4Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/20223. – La sentenza del TAR per il Lazio veniva gravata di appelloNumero di raccolta generale 11539/2022principale da parte dell’AGCM ed incidentale da parte delDlat a Spuabbplicioaz;io niel 08/04/2022Consiglio di Stato, con sentenza n. 1046 del 12 febbraio 2020,respingeva l’appello incidentale, accoglieva quello principale e, inriforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorsooriginariamente proposto dalla società Sapio.4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laSapio [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione ad un solo,articolato, motivo.Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con lequali chiede sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppoeconomico, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]. eRespiraire s.r.l.5. – In prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrenteha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 10marzo 2022 a tutte le parti evocate nel presente giudizio, del quale –in ragione dell’intervenuta sentenza (n. 1094/2022 delle VI sez. delConsiglio di Stato) che ha disposto la revocazione della decisioneimpugnata in questa sede - chiede che venga dichiarata l’estinzione,con compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA]:1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiaratoestinto per rinuncia al ricorso.Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, enotificato alle parti evocate nel presente giudizio di legittimità, attocon il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite i propri difensori muniti dimandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per3 di 4Numero registro generale 25236/2020Numero sezionale 179/2022sopravvenuto difetto del relativo oggetto, essendo la sentenzaNumero di raccolta generale 11539/2022impugnata in questa sede stata revocata dal Consiglio di SDtaatat pou bbcliocanzi olnae 08/04/2022sentenza n. 1094/2022.Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa lecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia,nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparteper essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28maggio 2020, n. 10140).2. – Le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondocomma dell’art. 92 c.p.c., (nella formulazione all’esito delladeclaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integraledelle spese del giudizio di legittimità.3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio delcontributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità(originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso dirinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensainteramente le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili, il 5 aprile 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])4 di 4
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