CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31524/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistitoper il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi nellaveste di giudice del riesame delle misure reali, ha confermato il decreto diperquisizione, personale e locale, e di ispezione informatica in modalità “prewiew”emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaronell’ambito del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottopostoad indagini per i delitti di accesso abusivo a sistemi informatici d’interesse e dicorruzione propria.Il decreto oggetto di riesame aveva disposto la ricerca di materiale informaticodetenuto all’indagato, al fine di rinvenire elementi pertinenti ai reati che gli eranostati provvisoriamente contestati, e ne aveva disposto l’acquisizione attraverso ilsequestro di plurimi supporti, ossia, di computer, smartphone, pen drive e harddisk.Il Tribunale ha premesso che il decreto del Pubblico ministero non si eralimitato a rimettere alla discrezionalità degli operanti l’individuazione delle cose dasottoporre a vincolo, ma aveva indicato la categoria di beni da ricercare, la lorodestinazione probatoria e il loro collegamento con le ipotesi investigative e harilevato che l’attività eseguita aveva condotto al sequestro di plurimi supportiinformatici, all’interno di alcuni dei quali (segnatamente, nello smartphonedell’indagato) - come emergente da una preliminare verifica - erano contenuteconversazioni d’interesse investigativo. Con riguardo ai rilievi difensivi, ha, poi,osservato che non vi era stata nessuna violazione del principio costituzionale dellasegretezza della corrispondenza, posto che la necessità di ulteriori accertamenti,non immediatamente esperibili, legittimava la materiale apprensione dei supporti:l’acquisizione integrale di quanto in essi memorizzato, infatti, era solo funzionalealla successiva selezione dei pertinenti al tema di prova. Ha, quindi, ritenutoproporzionato il sequestro eseguito, valorizzando, da un lato, la natura delleindagini, volte a verificare l’esistenza di un’indebita commistione tra la vita privatae l’attività lavorativa dell’indagato, con specifico riferimento ai rapporti conl’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e ad altre sue conoscenze personali; dall’altro, ladifficoltà tecnica di delimitare ex ante il materiale informatico di rilevanzainvestigativa, accertabile solo dopo la materiale apprensione dei supporti.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori diSimone [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’illegittimità del decreto di perquisizionee sequestro e la violazione del principio di proporzionalità nell’apprensione deidispositivi informatici, erroneamente esclusa dal giudice censurato.In particolare, con specifico riferimento al delitto di corruzione propria, chepostula la prova di un accordo, espresso o tacito, avente ad oggetto lacompravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteri di un pubblico ufficiale,sarebbe stato necessario che il decreto indicasse, sin dall’origine, il nesso dipertinenzialità tra le cose ricercate e i reati contestati, le finalità probatorieperseguite e le ragioni per le quali l’apprensione di una massa estesa di datiinformatici fosse ineludibile e proporzionata rispetto all’oggetto dell’accertamento.Poiché il decreto del Pubblico ministero aveva portato all’acquisizione di unapluralità indifferenziata di dati, senza alcuna loro previa selezione e senza nessunaindicazione dei criteri atti a distinguere ciò che era rilevante per le indagini da ciòche, invece, era estraneo al tema di prova, anche solo per questa ragione sarebbestato illegittimo. Illegittimità che, peraltro, risulterebbe comprovata dalleindicazioni ritraibili dal verbale di sequestro, dal quale emergerebbe che, a seguitodell’ispezione sommaria dello smartphone di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stateindividuate conversazioni soltanto con alcuni contatti e che dalla sommaria verificacondotta sui contenuti delle conversazioni intrattenute sull’applicazione dimessagistica istantanea “WhatsApp” non sarebbero stati evidenziati elementi utilialle indagini in corso, tanto conclamando la scarsa o nulla rilevanza investigativadel contenuto dei dispositivi oggetto di apprensione, con conseguentesproporzione del vincolo di indisponibilità su di essi imposto, giustificato solo dafinalità esplorative. Finalità esplorative che avrebbero caratterizzato anche ilsequestro di alcune pen drive, risultate prive di dati o contenenti dati privi dipertinenza rispetto ai reati in via di accertamento.Né sarebbe rilevante la distinzione, valorizzata nella motivazionedell’ordinanza impugnata, tra “copia-mezzo” e “copia-fine”. L’individuazione, inseno al provvedimento genetico, di criteri selettivi che consentano di circoscrivereab origine l’oggetto dell’apprensione è, infatti, cosa ben diversa dal demandaretale selezione ad una fase successiva: legittimare una prassi di questo tiposignificherebbe affidare siffatta delicata operazione, suscettibile di incidere suldiritto alla riservatezza e sul diritto alla segretezza della corrispondenza, allevalutazioni discrezionali degli ausiliari tecnici o degli organi investigativi.3. La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone la difesa delricorrente avanzato tempestiva richiesta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso infondato.1. Il richiamo, contenuto nell’enunciazione del motivo di ricorso, al vizio di cuiall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della «mancanza dimotivazione del provvedimento di perquisizione e sequestro », evoca la denunciadi un vizio non consentito nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti emessiin materia di misure reali. In tal senso si è espresso il diritto vivente, affermandoche «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozionedovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933,Malgioglio, non massimata sul punto)». (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692 - 01).2. Così delineato il perimetro del sindacato consentito a questa Corte, deveescludersi che il provvedimento impugnato sia affetto da motivazione apparente.2.1. Deve essere ribadito che, in sede di riesame del sequestro probatorio, iltribunale ha l’obbligo di stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, nelsenso che «Alla giurisdizione compete [….] il potere-dovere di espletare il controllodi legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblicoministero», di modo che «L'accertamento della sussistenza del "fumus commissidelicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati,che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenzacon le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al finedi verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica»(Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01).Al lume di tale indiscusso principio e avuto riguardo, oltretutto, all’ampiezzadelle contestazioni contenute del decreto di perquisizione, di ispezione informaticae di sequestro adottato dal Publico ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indata 2 febbraio 2026, occorre riconoscere che il Tribunale del riesame non eraaffato tenuto, come invece preteso dal ricorrente, ad impegnarsi in un’analisiapprofondita e particolareggiata in ordine «alla prova di un accordo, espresso otacito, avente ad oggetto la compravendita dell’esercizio delle funzioni o dei poteridi un pubblico ufficiale» onde verificare l’esistenza del «nesso di pertinenzialità trala cosa ricercata e i reati contestati». Peraltro, i reati contestati a Corteseriguardavano anche ipotesi di accesso abusivo a sistemi telematici di interessepubblico per ragioni diverse dall’accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA] [capi da 3)a 6)].2.2. Nondimeno, il diritto vivente, pur avendo sancito la regula iuris secondocui il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cosecostituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, ha, tuttavia,precisato che tale motivazione può essere legittimamente resa in termini concisi(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).Donde, non può ritenersi apparente la motivazione resa dal Tribunale delriesame in ordine alla specifica indicazione nel decreto di perquisizione, ispezionee sequestro emesso dal Pubblico ministero oggetto di riesame delle specifichefinalità probatorie perseguite in rapporto agli addebiti preliminari mossiall’indagato: lo specifico riferimento ai contatti rinvenuti nella rubrica del telefonocellulare di [OSCURATO:PERSONA] a «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti menzionati nei capi dall’1) al 5) dellaimputazione provvisoria, compiutamente riportati in apertura del decreto» (cfr.pag. 2 del provvedimento impugnato) è tale, invero, da rendere del tuttocomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice per dare conto delle finalitàprobatorie che giustificavano la temporanea compressione del diritto dell’indagatoalla riservatezza e alla segretezza dei dati relativi alla sua vita privata e alla suacorrispondenza, immagazzinati nella memoria dei suoi dispositivi elettronici. Il tipodi reati contestati, infatti, imponeva di accertare, attraverso la verifica dei rapportiintrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti indicati negli addebiti, quali fosserole ragioni che l’avevano spinto alle interrogazioni dei sistemi informatici d’interessepubblico riferite ai loro nominativi.3. Escluso, quindi, il vizio di motivazione apparente, occorre scrutinare ladoglianza riferita alla violazione degli artt. 244, 247, comma 1-bis, 254, 260 cod.proc. pen, con specifico riguardo al profilo della violazione del principio diproporzionalità delle attività demandate dal Pubblico ministero alla Poliziagiudiziaria e dei vincoli imposti sul patrimonio di informazioni e conversazioniriferibili all’indagato, contenuto nei dispositivi elettronici oggetto di sequestro,rispetto alle finalità probatorie perseguite.3.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità haprogressivamente elaborato un sistema di garanzie volto ad assicurareproporzionalità e affidabilità nell'acquisizione dei dati informatici.Si è, così, affermato che è illegittimo, per violazione del principio diproporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivoelettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminataapprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essie comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n.17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020,dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo,Rv. 264092 - 01); di modo che il decreto del pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confinitemporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01).3.2. Condivisi tali principi e ribadito che, in tema di sequestro probatorio didati informatici, non possono, comunque, trovare applicazione criteri rigidi epredeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendoessere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedenterispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità delcaso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative(Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 01), va riconosciuto cheil provvedimento impugnato si è attenuto a tali indicazioni direttive.Ha, infatti, dato atto di come nel decreto del Pubblico ministero fossero statepuntualmente enucleate le cose da ricercare, in quanto pertinenti ai reati di cuiagli addebiti, ossia «documentazione, anche informatica, relativa all’accordocorruttivo con il [OSCURATO:PERSONA] e alle motivazioni sottostanti agli accessi abusivi contestatial [OSCURATO:PERSONA]», nonché le ragioni per le quali, fini della prosecuzione delle indagini,fosse assolutamente indispensabile la cristallizzazione delle informazioni allocatesui sistemi informatici nella disponibilità dell’indagato; di come fossero statioggetto di preventiva determinazione i criteri e i limiti temporali (tre mesi)dell’analisi da compiere sulla copia forense (cd. “copia – mezzo”) di quelpatrimonio informativo, complessivamente inteso [ossia, il criterio della«perimetrazione temporale», ossia, dalla data dei primi accessi abusivi – il 2021 -fino alla data di esecuzione del decreto, successiva di soli pochi mesi alla data(settembre 2025) in cui si erano registrati gli ultimi accessi abusivi ai sistemiinformatici in uso alle Forze di Polizia), e il criterio della ricerca di tutti i dati relativi«all’accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA] e alle persone fisiche oggetto di ricerca abusivasulle banche dati»]; di come si fosse dato mandato ai tecnici, incaricati dell’analisi,di riversare, in esito ad essa, i dati d’interesse investigativo su una cd. “copia-fine”, con conseguente dissequestro della cd. “copia-mezzo”.3.3. Con le specifiche indicazioni riportate il Pubblico ministero ha, dunque,senz’altro adempiuto sia all'obbligo di dare conto delle «ragioni determinanti lanecessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati daparte del destinatario del provvedimento ablatorio» (Sez. 5, n. 9797 del04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02), sia all’obbligo di predisporre un'adeguataorganizzazione per compiere la selezione a fini investigativi dei dati acquisiti neltempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione della copiaintegrale dei dati all’avente diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.279949 - 01): sicché è stato rispettato il principio di diritto, che qui si vuoleribadire, secondo cui «In tema di sequestro probatorio di dati contenuti indispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine diconsentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nellafase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specificheinformazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informaticoarchiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazionetemporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confinitemporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01).4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]