Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 274/1974
ECLI:IT:COST:1974:274
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanze di analogo contenuto in data 23 marzo, 28 marzo,
11 aprile e 10 dicembre 1973, emesse tutte in procedimenti penali
relativi a contravvenzioni in materia di lavoro, il pretore di Bari -
rilevato, in ogni caso, che occorreva previamente accertare la natura o
durata del rapporto lavorativo da cui i contestati reati traevano
causa, e dovendo, in relazione a tale pregiudiziale controversia,
decidere, ai sensi dell'art. 20 c.p.p., se rimetterne o meno la
soluzione al giudice civile - ha sollevato questione di legittimità -
in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione - dell'art. 20
indicato, nella parte, appunto, in cui attribuisce' al giudice penale
la sola facoltà (e non l'obbligo) di rimettere al giudice civile la
soluzione di una controversia pregiudiziale di sua competenza.
2. - Identica questione di legittimità dell'art. 20 c.p.p., in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, ha sollevato il
pretore di Rutigliano, con ordinanza 3 novembre 1973.
3. - Nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - Le cause vanno riunite e decise con unica sentenza, perché
concernono la medesima questione.
2. - Tutte le ordinanze di rinvio prospettano il dubbio di
legittimità dell'art. 20 cod. proc. pen. "nella parte in cui prevede
la facoltà (e non l'obbligo) del giudice penale di rimettere al
giudice civile la soluzione di controversie civili pregiudiziali": per
contrasto, innanzitutto, con l'art. 25 della Costituzione, in base alla
considerazione che la norma impugnata consentirebbe di sottrarre la
controversia pregiudiziale al suo giudice naturale.
Il dubbio acquisterebbe ancora maggior consistenza nell'ipotesi
particolare - ricorrente in tutti i giudizi in cui sono state emesse le
ordinanze - che il procedimento penale pregiudicato concerna
contravvenzioni per le quali sia ammessa la oblazione.
Non essendo, infatti, in tal caso, consentito, avverso la sentenza,
il rimedio dell'appello (art. 515 n. 1 cod. proc. pen.), l'eventuale
decisione in sede penale della questione civile pregiudiziale
implicherebbe, per le parti di questa, la perdita di un grado di
giurisdizione. E si avrebbe anche una disparità di trattamento
rispetto ai soggetti che, in analoga situazione processuale, vengano
invece rimessi innanzi al giudice civile e fruiscano quindi del doppio
grado di giurisdizione.
Tale disparità di trattamento contrasterebbe col principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.), di cui, appunto, le ordinanze denunziano
pure la violazione.
3. - La questione non è fondata.
Innanzitutto, relativamente all'art. 25 della Costituzione - che
rappresenta, come si è detto, il principale parametro di valutazione
della norma impugnata - occorre ricordare che questa Corte, nell'iter
di progressiva enucleazione ed identificazione del precetto in esso
racchiuso, già con numerose sentenze (n. 130 del 1963; n. 1 del 1965;
n. 15 del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del 1972) ha avuto modo di
rilevare che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza
sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi
in gioco nel processo".
ora, nel novero di tale ultimo indicato tipo di disposizioni (che
prevedono, in pratica, meccanismi di alternativa o di spostamento di
competenza in favore di un giudice diverso, ma anch'esso precostituito)
certamente rientra anche l'art. 20 del codice di procedura penale.
L'attribuzione che tale norma fa al giudice penale, della facoltà
di rimettere o meno al giudice civile la cognizione di questioni civili
che pregiudichino il procedimento penale, risponde, infatti, ad un
criterio di evidente razionalità: in quanto - nel conflitto tra
l'interesse ad una previa e separata risoluzione della controversia
civile pregiudiziale in sede propria e l'interesse contrapposto ad una
decisione incidentale e contestuale della questione civile nel
procedimento penale, per una più rapida definizione di quest'ultimo -
prevede che la soluzione scaturisca non già dall'applicazione di una
formula astratta e generale, sibbene dall'adozione di un concreto
provvedimento del magistrato penale, valutati caso per caso la portata
ed i reali termini del conflitto stesso È evidente che tale
meccanismo implica un margine di discrezionalità .
Ma trattasi di discrezionalità relativa - in quanto il
provvedimento del giudice penale è adottato non senza motivazione e
previa audizione delle parti (che possono presentare, al riguardo,
istanze e conclusioni) - e, soprattutto, tale che non si risolve in
mero arbitrio, poiché rappresenta il connotato essenziale di un potere
ritenuto idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione di
apprezzabili esigenze processuali.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere che,
rispetto alla questione civile pregiudiziale, il giudice del processo
penale pregiudicato, che eventualmente ne ritenga la cognizione ex art.
20 cod. proc. pen., è pure esso giudice naturale e precostituito:
dimodoché resta esclusa la denunziata violazione dell'art. 25 della
Costituzione.
4. - Quanto, poi, al profilo di vulnerazione dell'art. 3 della
Costituzione, quale prospettato nelle ordinanze di rinvio, deve
escludersi che esso abbia autonomo rilievo e, comunque, fondamento.
Invero la lamentata perdita del grado dell'appello - in ipotesi di
pregiudiziale civile decisa in sede di processo penale relativo a
contravvenzioni per cui sia ammessa la oblazione - altro non
rappresenta che la conseguenza della ritenuta prevalenza dell'interesse
al sollecito svolgimento del procedimento penale, che giustifica
l'attrazione della questione civile nel procedimento penale e, quindi,
la sua soggezione al relativo regime delle impugnazioni (il quale - va
detto per inciso - ove non preveda il doppio grado di merito, non per
questo contraddice ad alcuna disposizione costituzionale: cfr. sent.
1963 n. 110 di questa Corte).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
agli artt. 25 e 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere