CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16.9.2020 della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamata a rispondere in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con l'amministratore di fatto, dei reati di truffa semplice per aver conseguito indebitamente i finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione di una cantina vinicola, di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per essersi i suddetti delitti, dei quali era stata ritenuta colpevole dal giudice di primo grado, estinti per intervenuta prescrizione ed ha al contempo confermato la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, pur riducendo l'ammontare della provvisionale liquidata dal Tribunale di Taranto. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di rinnovazione istruttoria circa l'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento delle forniture e dei servizi indicati nelle fatture in contestazione, necessaria ad escludere che la documentazione utilizzata nelle dichiarazioni IVA riguardasse prestazioni inesistenti, dovendo la relativa contestazione riguardare al più la società emittente le suddette fatture. Evidenzia la contraddittorietà della scelta istruttoria effettuata dalla Corte di Appello che aveva ammesso ex art. 603 cod. proc. pen. l'acquisizione delle dichiarazioni IVA per verificare se in esse fossero state inserite le medesime fatture che, comunque in contrasto con l'epilogo decisorio consistito nell'improcedibilità per intervenuta prescrizione dei reati, avrebbe imposto di chiarire definitivamente per coerenza di ragionamento anche l'esistenza delle prestazioni ivi indicate. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la riqualificazione del reato sub A), contestato come indebita percezione di finanziamenti erogati dalla Regione Puglia ex art. 316 ter cod. pen., nel reato di truffa ex art. 640 cod. pen. posto che, portando alle logiche conseguenze il ragionamento seguito dalla Corte di appello, il delitto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie criminosa della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo contesta la sussistenza del dolo specifico in relazione al reato ex art. 2 d. Igs. 74/2000 di cui al capo B) atteso che la finalità di evadere le imposte, con il correlativo risparmio di imposta, non era stato mai dimostrato neppure con l'acquisizione disposta dalla Corte di appello della documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA]., finalizzata semmai ad una eventuale riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 4 del medesimo d. Igs. 74/2000; deduce al riguardo che l'unico accertamento utile ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo sarebbe stata la verifica dell'inserimento nella contabilità dell'anno 2008, cui era riferita la dichiarazione IVA 2009, delle fatture in contestazione, verifica questa non effettuabile mediante l'acquisizione delle dichiarazioni IVA che non contengono i dati analitici delle singole fatture, ma soltanto l'importo complessivo dell'imponibile e dell'IVA, con conseguente impossibilità di accertare sulla base delle acquisite risultanze processuali l'effettivo risparmio di imposta eventualmente conseguito dall'imputata. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine a reato di truffa aggravata ai danni del Favale cui al capo C) in relazione all'esistenza nel patrimonio della società di macchine agricole di valore di gran lunga superiore al credito vantato dalla parte civile che avrebbe consentito con una semplice visura al PRA di ottenere il pignoramento dei veicoli ai fini del soddisfacimento del credito. Deduce che in ogni caso emergeva dall'atto di cessione del ramo di azienda che il 50% delle quote societarie era rimasta in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., il che conseguentemente consentiva di procedere esecutivamente nei confronti della medesima società pignorando le suddette quote. 3. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale il difensore dell'imputata ha contestato in particolare, quanto al primo motivo, la sufficienza di una motivazione implicita in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria, non riferibile ad atti sopravvenuti, nonché, quanto al secondo motivo, la mancanza di interesse considerati i plurimi effetti della pronuncia impugnata ricadenti sull'imputato indipendentemente dalla pena irrogata in concreto, ed ha ulteriormente illustrato gli ulteriori motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. La richiesta di perizia da disporsi ad opera della Corte territoriale non soltanto contrasta con la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, ma è, ancor prima, incompatibile con l'epilogo decisorio di improcedibilità stante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). E' perciò la stessa richiesta di approfondimento istruttorio, cui è volta la perizia sollecitata dalla difesa, ad escludere la possibilità di una pronuncia a costei più favorevole allo stato degli atti, onde difettava alla radice il presupposto per il suo accoglimento. Né vale obiettare che la Corte salentina abbia invece disposto, in contrasto con la rato decidendi sottesa alla rinnovazione istruttoria, l'acquisizione delle dichiarazioni IVA presentate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 2008-2011 richiedendone la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, posto che trattavasi di documentazione indispensabile al fine di accertare il dies a quo della prescrizione, decorrente dal giorno di presentazione delle relative dichiarazioni di imposta. Dal momento che mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p., la doglianza non può, conseguentemente trovare ingresso innanzi a questa Corte. 2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione. Al di là del merito della questione devoluta, puntualmente affrontata dai giudici del gravame con rilievi integralmente tralasciati dalla difesa che si limita a riproporre la medesima questione a questa Corte in termini assertivi ed aspecifici, nessun vantaggio potrebbe comunque conseguire la ricorrente dalla asserita sussumibilità del fatto contestato al capo A) come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in luogo della truffa aggravata ai danni dello Stato, così come riqualificata dalla Corte di appello la contestazione formulata dalla pubblica accusa come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter cod. pen.. Considerato che l'interesse ad impugnare nel sistema processuale penale, costruito secondo una prospettiva strettamente utilitaristica, è ravvisabile nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), dirimente è il rilievo che il reato ex art. 640 bis cod. pen. è incontestabilmente più grave, avuto riguardo al raffronto tra le rispettive pene edittali, di quello di cui all'art. 640 secondo comma cod. pen. essendo per il primo prevista la detenzione da due a sette anni e per il secondo la detenzione da uno a cinque anni e dunque una pena ben più severa sia nel minimo che nel massimo. 3. I residui motivi di doglianza sono anch'essi inammissibili. Una volta accertata l'estinzione dei delitti in contestazione per intervenuta prescrizione, le deduzioni svolte dalla difesa tanto in punto di elemento soggettivo riferito al reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo B) quanto al danno riferito al reato di truffa di cui al capo C) non valgono a fornire alcuna evidenza dell'innocenza dell'imputata, sol che si consideri, quanto al primo punto, che le fatture contestate come relative ad operazioni inesistenti risultano sia annotate singolarmente nella contabilità della società / sia riportate nel loro importo nelle dichiarazioni IVArtanto da aver indotto la stessa difesa a richiedere la perizia per accertare che si riferissero a prestazioni effettivamente avvenute, e, quanto al secondo punto, che l'asserita insussistenza del fatto passa attraverso l'effettuazione di ulteriori accertamenti sia presso il PRA che presso la società Bruno per verificare il valore delle quote da costei detenute nel neo costituito ramo di azienda. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell