CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 31456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2022 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa in data 17 febbraio 2022 dal medesimo Tribunale, con cui veniva dichiarata estinta per prescrizione la pena a lui irrogata con sentenza del 15 febbraio 1999 e respinta, invece, la richiesta di dichiarare estinta la pena irrogata con due ulteriori sentenze, emesse 1'11 luglio 1991 dalla Corte di appello di Brescia e il 01 febbraio 1996 dal Tribunale di Roma. L'ordinanza contestata aveva escluso la prescrizione della pena in tali due sentenze perché nella seconda era stata contestata la recidiva aggravata, sebbene poi non applicata perché ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, e per la pena di cui alla prima condanna era ostativa la recidiva ritenuta con la condanna successiva. L'opponente sosteneva che la recidiva ritenuta nella seconda sentenza non poteva essere qualificata come aggravata, e che, per conseguenza, quella condanna non era ostativa alla prescrizione della pena irrogata con la prima sentenza. Secondo il Tribunale, invece, non era possibile rivalutare, in sede esecutiva, la recidiva contestata e ritenuta, nella seconda sentenza, nella forma aggravata, essendo inoltre irrilevante il fatto che fosse stata valutata subvalente, e la declaratoria di sussistenza della recidiva aggravata ostava anche alla declaratoria di prescrizione della pena con riferimento alla prima sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del propri difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale censura la erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Il giudice dell'esecuzione ha errato nel dichiarare sussistente la recidiva aggravata, ostativa alla prescrizione della pena irrogata con le due sentenze citate, perché nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 01 febbraio 1996 essa non può dirsi né riconosciuta né concretamente applicata. Infatti essa era stata dichiarata subvalente, ma la Corte di cassazione, nella sentenza n. 36704/2011 ed altre, ha stabilito, in riferimento all'istituto di cui all'art. 656, comma 9, cod.proc.pen., che la recidiva meramente contestata ma in concreto non applicata, perché ritenuta subvalente, non è rilevante perché non incide in alcun modo sulla pena; lo stesso principio è stato espresso nella sentenza n. 53133 del 04/11/2016, con riferimento al calcolo del tempo necessario per la prescrizione del reato. La motivazione dell'ordinanza impugnata è carente, sul 2 f punto, perché si limita a richiamare un diverso indirizzo giurisprudenziale, che non è costante né consolidato. Peraltro, anche aderendo a tale indirizzo, il Tribunale non avrebbe dovuto valutare la recidiva ritenuta nella sentenza del Tribunale di Roma come ostativa alla prescrizione della pena irrogata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, perché in questa la recidiva non era stata neppure contestata. Anche in questo caso il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata, limitandosi a richiamare il relativo indirizzo giurisprudenziale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto sostiene tesi in contrasto con le norme di legge e con i principi consolidati di questa Corte, e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il testo della norma di cui all'art. 172 cod.pen. è chiaro, e la sua interpretazione giurisprudenziale è certa e consolidata. Esso recita che «L'estinzione non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99», e questa Corte ha costantemente affermato che «Alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che„ nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente». (Sez. 1, n. 17263 del 08/04/2008, Rv. 239627; Sez. 4, n.8079 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 269129). La norma, infatti, esclude la prescrilitibilità della pena sulla base della mera valutazione della sussistenza della recidiva aggravata, e non richiede che il relativo aumento della pena sia stato concretamente applicato. Questa interpretazione è conforma alla sua ratio, che è quella di escludere la estinguibilità delle pene quando il condannato risulti non avere riportato alcun effetto deterrente dalle condanne subite precedentemente o dalla stessa condanna la cui pena dovrebbe essere dichiarata estinta, tanto da essere stato o essere successivamente dichiarato recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. 2.1. Deve perciò essere ribadito il principio di diritto stabilito da questa Corte, a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, secondo cui «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'ari:. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena» (Sez. 1, n.44612 del 03/10/2013, Rv. 257896) e «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa» (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, Rv. 278165). 2.2. L'estinzione della pena è quindi esclusa se il condannato è stato dichiarato recidivo aggravato, o se tale dichiarazione sopraggiunga durante il decorso del termine di prescrizione, e prima che esso sia interamente spirato. Infatti, se la ratio dell'istituto della prescrizione della pene è la perdita di interesse dello Stato per la punizione di fatti molto risalenti nel tempo, potendosi ipotizzare che il condannato ha, nel frattempo, perso la capacità criminale che lo aveva portato a commettere il reato, l'accertamento di una recidiva qualificata, intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione dela pena, dimostra che questi non ha perso tale capacità con il passare del tempo. In tal caso permane, conseguentemente, l'interesse dello Stato ad eseguire la pena a suo tempo inflitta, affinché esplichi le sue finalità rieducativa e preventiva, a tutela del condannato e di tutti i consociati. 3. E' un esercizio ermeneutico errato citare, a sostegno della propria tesi, principi elaborati in relazione a istituti giuridici del tutto diversi (e in cui la sussistenza della recidiva ha una rilevanza diversa, dovendo incidere sulla pena e non solo sulla riprovevolezza del soggetto) o in base a norma del tutto diverse. L'art. 656 c.9 cod.proc.pen., a cui si riferisce la sentenza n. 36704/2011 citata dal ricorrente, escludeva la concessione della esecuzione della pena quando la recidiva era stata «applicata» (l'art. 656, cornma 9, lett. c), cod.proc.pen. è stato soppresso dal d.l. n. 78/2013, convertito dalla legge n. 94/2013), ed è evidente il suo diverso significato letterale rispetto all'art. 172 cod.pen., che parla di casi in cui la recidiva sia stata semplicemente ritenuta. L'art. 157 cod.pen., a cui si riferisce la sentenza n. 53133/2016, anch'essa citata dal ricorrente, stabilendo il calcolo della prescrizione del reato in base alla pena ad esso applicata, necessariamente richiede di tenere conto solo delle aggravanti che abbiano avuto un effetto sul calcolo della stessa.4. E' infine evidente che la recidiva, se ritenuta 'aggravata' con sentenza definitiva, non può essere rivalutata dal giudice dell'esecuzione, che non ha il potere di modificare le valutazioni operate dal giudice della cognizione, coperte dal giudicato. Sul punto, deve essere ribadito il seguente principio: «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione)» (Sez. 1, n. 20496 del 08/04/2015, Rv. 263609; .conforme Sez. 1, n. 47108 del 04/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000, mancando elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (C.Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali