CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di concorso in furto ai danni di beni appartenenti ad una impresa fallita, sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. 1.1. Considerato che, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità e configurabilità del reato, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la non credibilità della versione difensiva, secondo cui l'imputato non sarebbe stato a conoscenza dell'altruità dei beni, ma li avrebbe creduti abbandonati, nel sito aziendale privo di lucchetti e chiusure: il ricorrente tenta di riproporla coinvolgendo, tuttavia, il Collegio in una rivalutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la difesa si è limitata a rievocare i motivi d'appello e le ragioni del provvedimento impugnato, riproponendo nei motivi di ricorso le medesime ragioni di censura già risolte dalla motivazione d'appello, con la quale, in sostanza, non si confronta effettivamente. 1.2. Rilevato che anche il secondo motivo dedicato al trattamento sanzionatorio è estremamente generico, poiché invoca i parametri ex art. 133 cod. pen. in via astratta, senza confrontarsi con una dosimetria sanzionatoria adeguata e motivata, contenuta in limiti congrui al disvalore del fatto (otto mesi di reclusione e 140 euro di multa). 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i