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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40940/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14585/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso la sentenza n.69/28/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 aprile 2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., di cartella, emessa ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, L'Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti della Curatela della Società (nelle more dichiarata fallita) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento.

Fissata per la trattazione del ricorso l'adunanza camerale del giorno 8 settembre 2020. questa Corte, con ordinanza del 15 ottobre 2020, rilevato che il ricorso era stato notificato solo alla parte personalmente, ne ordinava la rinnovazione della notificazione.

Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell'art.380 bís- 1 cod.proc.cv., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che 1 tordinanza di questa Corte è stata ritualmente comunicata, a mezzo pec, all'Avvocatura Generale dello Stato in data 20.10.2020; 2.non avendo l'Avvocatura provveduto alla rinotifica del ricorso nei confronti dell'intimata, come disposto con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso» (Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass.18/01/2013, n. 1226; id. n. 14742 del 29/05/2019). 3 non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14585/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - intimata - avverso la sentenza n.69/28/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 aprile 2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., di cartella, emessa ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, L'Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti della Curatela della Società (nelle more dichiarata fallita) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento. Fissata per la trattazione del ricorso l'adunanza camerale del giorno 8 settembre 2020. questa Corte, con ordinanza del 15 ottobre 2020, rilevato che il ricorso era stato notificato solo alla parte personalmente, ne ordinava la rinnovazione della notificazione. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell'art.380 bís- 1 cod.proc.cv., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che 1 tordinanza di questa Corte è stata ritualmente comunicata, a mezzo pec, all'Avvocatura Generale dello Stato in data 20.10.2020; 2.non avendo l'Avvocatura provveduto alla rinotifica del ricorso nei confronti dell'intimata, come disposto con la già indicata ordinanza, ritualmente comunicata, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art.291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso» (Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass.18/01/2013, n. 1226; id. n. 14742 del 29/05/2019). 3 non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre
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