CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1974
Cassazione n. 31600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° LUCIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1974 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per il reato a lui ascritto, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624, 625 comma 1, n. 2) e 7). Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso con cui si contesta vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento ed, inoltre, che contestando l'eccessività della pena, tale motivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci