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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 30230/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13444/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato e in TORINO, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in cale al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], KASTELETT S .

A .

S . [OSCURATO:PERSONA] C. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.1819/2018depositata il 19 . 10 . 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del geometra [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 29.11.2010 alla [OSCURATO:PERSONA] SRL in bonis chiedevano di essere riconosciute proprietarie per usucapione ordinaria di una villa e dependances del Comune di Cuorgné, e di una villa sita in [OSCURATO:PERSONA], per averle possedute come proprietarie dal 1974, abitandovi in diversi periodi dell'anno e pagando alcune bollette delle utenze domestiche.

Assumevano le attrici che la villa di Cuorgné e la villa di [OSCURATO:PERSONA] erano state trasferite dai coniugi Riva e Marchese fiduciariamente il 28.9.1978, con riserva del diritto di riscatto entro un certo termine (riscatto poi non avvenuto), alla società anonima svizzera [OSCURATO:PERSONA] S.A; che tale trasferimento fiduciario era avvenuto in quanto il geometra Riva, che aveva da lui ricevuto un prestito usurario, era stato pressato ad effettuare quel trasferimento da [OSCURATO:PERSONA], arrestato e condannato per mafia, come emergente dalla prodotta sentenza del Tribunale penale di Torino; che nelle more la Uniriscossione aveva iscritto ipoteca sulla villa di Cuorgné per € 42.000,00 in quanto l'ICI per tale immobile non era mai stata pagata; che senza rivelarlo alle attrici, [OSCURATO:PERSONA], non sapendo come risolvere il problema del mancato pagamento dell'ICI, aveva avuto contatti con l'immobiliarista [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva rappresentato di essere proprietario tramite una società estera dei due immobili di rilevante valore (€2.500.000,00 la villa di Cuorgné ed € 400.000,00 quella di [OSCURATO:PERSONA]); che il Vigna, che era in contatto col Riva per un'altra operazione immobiliare a Sanremo, si era detto disponibile a sostenere tutte le spese ed a mettere a disposizione una società con adeguate risorse finanziarie per intestarsi i due immobili; che il 19.5.2006 la [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva quindi venduto i due immobili alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Balducci C., (avente come socio accomandatario con quota del 25% [OSCURATO:PERSONA] e come socio accomandante con quota del 75% [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]) al prezzo dichiarato di € 600.000,00 e con l'impegno di accollarsi il debito relativo all'ICI verso la Uniriscossioni; che la [OSCURATO:SOCIETA]., però, aveva venduto il 13.12.2006 gli immobili di Cuorgné e di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di € 792.000,00 con accollo del debito da parte della stessa verso la Uniriscossioni; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] un'apertura di credito di € 350.000,00, da impiegare in un'altra operazione immobiliare, aveva ipotecato la villa di Cuorgné per € 700.000,00.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] SRL, che chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, e quest'ultima faceva altrettanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.A., e veniva altresì chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di aderire alla domanda di usucapione avanzata dalle attrici.

Con la sentenza n. 101/2015 il Tribunale di Ivrea, per quanto qui rileva, dopo avere respinto l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. in relazione al processo penale di Torino n. 11574/2011, in quanto l'eccezione di annullabilità per dolo del contratto di compravendita concluso dalla stessa con la [OSCURATO:SOCIETA] era stata tardivamente sollevata, respingeva la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condannava le stesse, e separatamente anche [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] SRL, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.A..

Impugnata tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procedimento veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, e riassunto dalle appellanti nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e di [OSCURATO:PERSONA].

A seguito della riassunzione si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria, in quanto i beni già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] SRL, tra i quali la villa di Cuorgné oggetto di causa, erano stati assoggettati l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a sequestro preventivo nell'ambito del processo penale per associazione mafiosa del Tribunale di Torino n.11574/2011 (cosiddetto processo “[OSCURATO:PERSONA]”), che vedeva imputati tra gli altri [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva nel giudizio di appello riassunto anche la [OSCURATO:PERSONA] S.A., che proponeva appello incidentale al fine di ottenere la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato per truffa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui la vendita effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe potuta risultare annullabile per vizio del consenso, mentre restavano contumaci in secondo grado il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 1819/2018 del 5/19.10.2018 la Corte d'Appello di Torino, disattesa la reiterata richiesta di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. avanzata dalle appellanti e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., e riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria, rigettava l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando le stesse in solido al pagamento delle spese processuali di secondo grado a favore delle appellate costituite.

Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria con controricorso notificato il 23.5.2019, mentre le altre parti sono rimaste intimate.

La sola [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3, 4 e 5 c.p.c. cumulativamente richiamati, la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e la motivazione solo apparente, ma in realtà contraddittoria, insufficiente e travisante su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamentano le ricorrenti che la Corte d'Appello di Torino non abbia disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del processo penale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”.

Si dolgono altresì le ricorrenti che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che la villa di Cuorgné oggetto di causa era inclusa tra gli immobili oggetto di sequestro preventivo per i quali la sentenza penale “[OSCURATO:PERSONA]” del Tribunale penale di Torino aveva disposto la confisca, e che quella sentenza aveva riconosciuto sulla base della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle intercettazioni dei ROS, la consumazione di una truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari da parte di una serie di imputati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], truffa volta ad acquisire le proprietà immobiliari di [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo vile per poi rivenderle alla [OSCURATO:PERSONA] SRL che avrebbe contratto un mutuo ipotecario per un ulteriore investimento immobiliare utilizzando l'immobile di Cuorgné come garanzia e per dividere poi gli utili tra i vari associati.

Le ricorrenti sottolineano altresì che la sentenza penale aveva accertato che numerosi assegni, dati a titolo di prezzo dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL alla [OSCURATO:SOCIETA], per l'acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA], non erano stati pagati, essendo tornati nella disponibilità di soggetti vicini al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che la motivazione insufficiente, contraddittoria, o travisante, dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non épiù censurabile davanti alla Corte di Cassazione, e che i vizi della mancanza totale, o mera apparenza della motivazione che non sia idonea a far comprendere le effettive ragioni della decisione, determinanti la nullità della sentenza impugnata, vanno censurati in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche a voler ritenere che nella confusa articolazione del motivo le ricorrenti abbiano inteso riferirsi a tale ultimo tipo di vizio, non essendo peraltro invocabile l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. nuova formulazione, in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in casi, come quello in esame, di duplice pronuncia conforme di rigetto con motivazione sovrapponibile dei giudici di merito, il primo motivo di ricorso é infondato e va respinto.

La Corte d'Appello di Torino, infatti, ha evidenziato che il giudizio pendente in sede civile era relativo all'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due immobili in proprietà della (fallita) [OSCURATO:PERSONA] SRL, sottoposti insieme ad altri beni ad amministrazione giudiziaria, per cui gli esiti del giudizio penale, a prescindere da quanto chiarito dalla sentenza n. 10027/2012 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, non avevano alcuna rilevanza sul giudizio civile, essendo riservato ad altre sedi l'eventuale giudizio sul rapporto tra titoli (quale la domanda di usucapione se trascritta nei registri immobiliari) antecedenti la data della trascrizione del sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria penale.

La motivazione non può quindi definirsi inesistente, o meramente apparente, in quanto ha correttamente richiamato il dettato normativo dell'art. 295 c.p.c. e la sentenza n. 10027/2012 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha confermato che l'ambito di applicazione dell'art. 295 c.p.c. é costituito dai casi di cosiddetta pregiudizialità tecnica.

Può al più riconoscersi poco felice l'espressione usata con la quale si é negata qualsiasi rilevanza nel presente giudizio civile al processo penale, che viceversa poteva comunque fornire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice civile, dovendosi comunque ritenere che con quell'espressione, conclusiva del ragionamento svolto, la Corte d'Appello di Torino abbia inteso semplicemente negare l'esistenza di una pregiudizialità nel senso tecnico sopra evidenziato tra il processo penale e quello civile.

Del resto un giudizio civile avente ad oggetto una domanda di usucapione di un immobile é volto a verificare la sussistenza dei presupposti di un acquisto della proprietà a titolo originario e di un fenomeno di fatto quale l'esercizio del possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, per cui essendo comunque in causa tutti i proprietari dell'immobile oggetto della domanda che si sono succeduti nel tempo, la vicenda penale della truffa ai danni dei Riva, eventualmente incidente sull'annullabilità degli atti di trasferimento, non influisce invece in modo vincolante sulla fondatezza, o meno della domanda di usucapione, dipendente non dalla validità degli atti di trasferimento degli immobili, ma dell'esercizio di un potere di fatto accompagnato dalla volontà di comportarsi per oltre venti anni come proprietarie esclusive da parte delle originarie attrici, che é stato motivatamente negato in entrambi i gradi di merito.

Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1141, 1142 e 1158 cod. civ. e la motivazione inesistente e/o insufficiente su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Le ricorrentisi dolgono del fatto che l'impugnata sentenza non abbia applicato in loro favore la presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 cod. civ., così invertendo l'onere probatorio gravante sulle controparti in ordine all'interruzione del loro possesso.

Lamentano poi le ricorrenti che l'impugnata sentenza abbia dato peso a talune risultanze istruttorie, trascurandone altre, che invece deponevano nel senso della fondatezza dell'avanzata domanda di usucapione.

La doglianza relativa alla mancata applicazione della presunzione di possesso intermedio in favore delle originarie attrici é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall'impugnata sentenza, la quale ha correttamente escluso l'applicazione a favore delle stesse dell'art. 1142 cod. civ., in quanto gli immobili oggetto di causa sono stati venduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.A. con contestuale trasferimento del possesso, rinuncia all'ipoteca legale e rilascio di quietanza con l'atto pubblico notarile del 28.9.1978, non seguito da riscatto nel termine pattuito, ed in quanto in seguito il possesso é stato trasferito insieme alla proprietà nei successivi trasferimenti degli immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e da quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] momento dell'introduzione del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] non erano nel possesso degli immobili oggetto di causa, e non potevano invocare pertanto la presunzione di possesso intermedio.

La sentenza stessa ha anche evidenziato che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era stata privata del godimento dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010 col cambio delle serrature operato dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL, e che quanto alla villa di Cuorgné, [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche la moglie e la figlia con lui conviventi, avevano ottenuto la legittimazione del loro godimento col contratto di comodato concluso il 14.7.2009 con la [OSCURATO:PERSONA] SRL, attributivo di detenzione e non di possesso, e quindi non utile ai fini dell'usucapione.

Ugualmente inammissibile é la richiesta delle ricorrenti volta ad ottenere dalla Suprema Corte, giudice nomofilattico, una rivalutazione del materiale istruttorio allo scopo di addivenire al riconoscimento in favore delle originarie attrici di un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ultraventennale sugli immobili oggetto di causa dal 1974 come proprietarie, a fronte di una motivata e plausibile valutazione di segno contrario espressa, nell'esercizio del libero convincimento, prima dal Tribunale di Ivrea e poi dalla Corte d'Appello di Torino.

L'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, infatti, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 17.10.2023 n. 28777; Cass. 31.7.2017 n. 19011; Cass. 2.8.2016 n. 16056).

Le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico delle ricorrenti in solido in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in amministrazione giudiziaria, mentre sono irripetibili le spese delle ricorrenti nei confronti delle parti intimate.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in amministrazione giudiziaria, liquidate in € 200,00 per spese ed € 8.500,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13444/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato e in TORINO, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in cale al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], KASTELETT S . A . S . [OSCURATO:PERSONA] C. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.1819/2018depositata il 19 . 10 . 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia del geometra [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 29.11.2010 alla [OSCURATO:PERSONA] SRL in bonis chiedevano di essere riconosciute proprietarie per usucapione ordinaria di una villa e dependances del Comune di Cuorgné, e di una villa sita in [OSCURATO:PERSONA], per averle possedute come proprietarie dal 1974, abitandovi in diversi periodi dell'anno e pagando alcune bollette delle utenze domestiche. Assumevano le attrici che la villa di Cuorgné e la villa di [OSCURATO:PERSONA] erano state trasferite dai coniugi Riva e Marchese fiduciariamente il 28.9.1978, con riserva del diritto di riscatto entro un certo termine (riscatto poi non avvenuto), alla società anonima svizzera [OSCURATO:PERSONA] S.A; che tale trasferimento fiduciario era avvenuto in quanto il geometra Riva, che aveva da lui ricevuto un prestito usurario, era stato pressato ad effettuare quel trasferimento da [OSCURATO:PERSONA], arrestato e condannato per mafia, come emergente dalla prodotta sentenza del Tribunale penale di Torino; che nelle more la Uniriscossione aveva iscritto ipoteca sulla villa di Cuorgné per € 42.000,00 in quanto l'ICI per tale immobile non era mai stata pagata; che senza rivelarlo alle attrici, [OSCURATO:PERSONA], non sapendo come risolvere il problema del mancato pagamento dell'ICI, aveva avuto contatti con l'immobiliarista [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva rappresentato di essere proprietario tramite una società estera dei due immobili di rilevante valore (€2.500.000,00 la villa di Cuorgné ed € 400.000,00 quella di [OSCURATO:PERSONA]); che il Vigna, che era in contatto col Riva per un'altra operazione immobiliare a Sanremo, si era detto disponibile a sostenere tutte le spese ed a mettere a disposizione una società con adeguate risorse finanziarie per intestarsi i due immobili; che il 19.5.2006 la [OSCURATO:PERSONA] S.A. aveva quindi venduto i due immobili alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Balducci C., (avente come socio accomandatario con quota del 25% [OSCURATO:PERSONA] e come socio accomandante con quota del 75% [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]) al prezzo dichiarato di € 600.000,00 e con l'impegno di accollarsi il debito relativo all'ICI verso la Uniriscossioni; che la [OSCURATO:SOCIETA]., però, aveva venduto il 13.12.2006 gli immobili di Cuorgné e di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di € 792.000,00 con accollo del debito da parte della stessa verso la Uniriscossioni; che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] un'apertura di credito di € 350.000,00, da impiegare in un'altra operazione immobiliare, aveva ipotecato la villa di Cuorgné per € 700.000,00. Si costituiva nel giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] SRL, che chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione, e quest'ultima faceva altrettanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.A., e veniva altresì chiamato in causa dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di aderire alla domanda di usucapione avanzata dalle attrici. Con la sentenza n. 101/2015 il Tribunale di Ivrea, per quanto qui rileva, dopo avere respinto l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. in relazione al processo penale di Torino n. 11574/2011, in quanto l'eccezione di annullabilità per dolo del contratto di compravendita concluso dalla stessa con la [OSCURATO:SOCIETA] era stata tardivamente sollevata, respingeva la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e condannava le stesse, e separatamente anche [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali a favore della [OSCURATO:PERSONA] SRL, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.A.. Impugnata tale sentenza da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procedimento veniva dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, e riassunto dalle appellanti nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:PERSONA] S.A. e di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della riassunzione si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria, in quanto i beni già di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] SRL, tra i quali la villa di Cuorgné oggetto di causa, erano stati assoggettati l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a sequestro preventivo nell'ambito del processo penale per associazione mafiosa del Tribunale di Torino n.11574/2011 (cosiddetto processo “[OSCURATO:PERSONA]”), che vedeva imputati tra gli altri [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva nel giudizio di appello riassunto anche la [OSCURATO:PERSONA] S.A., che proponeva appello incidentale al fine di ottenere la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo penale “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato per truffa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui la vendita effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. alla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe potuta risultare annullabile per vizio del consenso, mentre restavano contumaci in secondo grado il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] SRL, la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 1819/2018 del 5/19.10.2018 la Corte d'Appello di Torino, disattesa la reiterata richiesta di sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. avanzata dalle appellanti e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A., e riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria, rigettava l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando le stesse in solido al pagamento delle spese processuali di secondo grado a favore delle appellate costituite. Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria con controricorso notificato il 23.5.2019, mentre le altre parti sono rimaste intimate. La sola [OSCURATO:PERSONA] SRL in amministrazione giudiziaria ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3, 4 e 5 c.p.c. cumulativamente richiamati, la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e la motivazione solo apparente, ma in realtà contraddittoria, insufficiente e travisante su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamentano le ricorrenti che la Corte d'Appello di Torino non abbia disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del processo penale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”. Si dolgono altresì le ricorrenti che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che la villa di Cuorgné oggetto di causa era inclusa tra gli immobili oggetto di sequestro preventivo per i quali la sentenza penale “[OSCURATO:PERSONA]” del Tribunale penale di Torino aveva disposto la confisca, e che quella sentenza aveva riconosciuto sulla base della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle intercettazioni dei ROS, la consumazione di una truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari da parte di una serie di imputati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], truffa volta ad acquisire le proprietà immobiliari di [OSCURATO:PERSONA] ad un prezzo vile per poi rivenderle alla [OSCURATO:PERSONA] SRL che avrebbe contratto un mutuo ipotecario per un ulteriore investimento immobiliare utilizzando l'immobile di Cuorgné come garanzia e per dividere poi gli utili tra i vari associati. Le ricorrenti sottolineano altresì che la sentenza penale aveva accertato che numerosi assegni, dati a titolo di prezzo dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL alla [OSCURATO:SOCIETA], per l'acquisto degli immobili di [OSCURATO:PERSONA], non erano stati pagati, essendo tornati nella disponibilità di soggetti vicini al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] SRL, [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la motivazione insufficiente, contraddittoria, o travisante, dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. non épiù censurabile davanti alla Corte di Cassazione, e che i vizi della mancanza totale, o mera apparenza della motivazione che non sia idonea a far comprendere le effettive ragioni della decisione, determinanti la nullità della sentenza impugnata, vanno censurati in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche a voler ritenere che nella confusa articolazione del motivo le ricorrenti abbiano inteso riferirsi a tale ultimo tipo di vizio, non essendo peraltro invocabile l'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. nuova formulazione, in base all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in casi, come quello in esame, di duplice pronuncia conforme di rigetto con motivazione sovrapponibile dei giudici di merito, il primo motivo di ricorso é infondato e va respinto. La Corte d'Appello di Torino, infatti, ha evidenziato che il giudizio pendente in sede civile era relativo all'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due immobili in proprietà della (fallita) [OSCURATO:PERSONA] SRL, sottoposti insieme ad altri beni ad amministrazione giudiziaria, per cui gli esiti del giudizio penale, a prescindere da quanto chiarito dalla sentenza n. 10027/2012 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, non avevano alcuna rilevanza sul giudizio civile, essendo riservato ad altre sedi l'eventuale giudizio sul rapporto tra titoli (quale la domanda di usucapione se trascritta nei registri immobiliari) antecedenti la data della trascrizione del sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria penale. La motivazione non può quindi definirsi inesistente, o meramente apparente, in quanto ha correttamente richiamato il dettato normativo dell'art. 295 c.p.c. e la sentenza n. 10027/2012 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha confermato che l'ambito di applicazione dell'art. 295 c.p.c. é costituito dai casi di cosiddetta pregiudizialità tecnica. Può al più riconoscersi poco felice l'espressione usata con la quale si é negata qualsiasi rilevanza nel presente giudizio civile al processo penale, che viceversa poteva comunque fornire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice civile, dovendosi comunque ritenere che con quell'espressione, conclusiva del ragionamento svolto, la Corte d'Appello di Torino abbia inteso semplicemente negare l'esistenza di una pregiudizialità nel senso tecnico sopra evidenziato tra il processo penale e quello civile. Del resto un giudizio civile avente ad oggetto una domanda di usucapione di un immobile é volto a verificare la sussistenza dei presupposti di un acquisto della proprietà a titolo originario e di un fenomeno di fatto quale l'esercizio del possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, per cui essendo comunque in causa tutti i proprietari dell'immobile oggetto della domanda che si sono succeduti nel tempo, la vicenda penale della truffa ai danni dei Riva, eventualmente incidente sull'annullabilità degli atti di trasferimento, non influisce invece in modo vincolante sulla fondatezza, o meno della domanda di usucapione, dipendente non dalla validità degli atti di trasferimento degli immobili, ma dell'esercizio di un potere di fatto accompagnato dalla volontà di comportarsi per oltre venti anni come proprietarie esclusive da parte delle originarie attrici, che é stato motivatamente negato in entrambi i gradi di merito. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1141, 1142 e 1158 cod. civ. e la motivazione inesistente e/o insufficiente su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le ricorrentisi dolgono del fatto che l'impugnata sentenza non abbia applicato in loro favore la presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 cod. civ., così invertendo l'onere probatorio gravante sulle controparti in ordine all'interruzione del loro possesso. Lamentano poi le ricorrenti che l'impugnata sentenza abbia dato peso a talune risultanze istruttorie, trascurandone altre, che invece deponevano nel senso della fondatezza dell'avanzata domanda di usucapione. La doglianza relativa alla mancata applicazione della presunzione di possesso intermedio in favore delle originarie attrici é inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione addotta dall'impugnata sentenza, la quale ha correttamente escluso l'applicazione a favore delle stesse dell'art. 1142 cod. civ., in quanto gli immobili oggetto di causa sono stati venduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] S.A. con contestuale trasferimento del possesso, rinuncia all'ipoteca legale e rilascio di quietanza con l'atto pubblico notarile del 28.9.1978, non seguito da riscatto nel termine pattuito, ed in quanto in seguito il possesso é stato trasferito insieme alla proprietà nei successivi trasferimenti degli immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A. alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e da quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] momento dell'introduzione del giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] non erano nel possesso degli immobili oggetto di causa, e non potevano invocare pertanto la presunzione di possesso intermedio. La sentenza stessa ha anche evidenziato che la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era stata privata del godimento dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2010 col cambio delle serrature operato dalla [OSCURATO:PERSONA] SRL, e che quanto alla villa di Cuorgné, [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche la moglie e la figlia con lui conviventi, avevano ottenuto la legittimazione del loro godimento col contratto di comodato concluso il 14.7.2009 con la [OSCURATO:PERSONA] SRL, attributivo di detenzione e non di possesso, e quindi non utile ai fini dell'usucapione. Ugualmente inammissibile é la richiesta delle ricorrenti volta ad ottenere dalla Suprema Corte, giudice nomofilattico, una rivalutazione del materiale istruttorio allo scopo di addivenire al riconoscimento in favore delle originarie attrici di un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ultraventennale sugli immobili oggetto di causa dal 1974 come proprietarie, a fronte di una motivata e plausibile valutazione di segno contrario espressa, nell'esercizio del libero convincimento, prima dal Tribunale di Ivrea e poi dalla Corte d'Appello di Torino. L'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, infatti, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 17.10.2023 n. 28777; Cass. 31.7.2017 n. 19011; Cass. 2.8.2016 n. 16056). Le spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico delle ricorrenti in solido in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in amministrazione giudiziaria, mentre sono irripetibili le spese delle ricorrenti nei confronti delle parti intimate. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in amministrazione giudiziaria, liquidate in € 200,00 per spese ed € 8.500,0
Sentenza Cassazione n. 30230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris