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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47808/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 23 agosto 1982; avverso la ordinanza n. 135/2022 RGRiesR del Tribunale di Salerno depositata il 12 maggio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha impugnato la ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato la impugnazione presentata di fronte ad esso in relazione alla ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale con la quale era stata solo parzialmente accolta la richiesta di adozione della misura cautelare del sequestro preventivo presentata dal citato Procuratore della Repubblica nel corso di un'indagine penale, avente ad oggetto la commissione di reati edilizi ed un'ipotesi di falso, a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della impresa "La gavitella Restaurant & Beach".

In particolare, il Gip, e successivamente anche il Tribunale del riesame, avevano limitato l'oggetto del sequestro solo ad una parte del compendio immobiliare in relazione al quale la misura era stata richiesta, sulla base dell'affermazione che per la restante parte non sussistevano gli elementi per la individuazione del fumus delicti.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Pm salernitano, osservando che la decisione emessa dal Tribunale era viziata in primo luogo in quanto essa era frutto di una valutazione frazionata della condotta della imputata, in relazione alla quale non era stato considerato che, una volta ritenuta la illegittimità di talune opere edilizie, anche le eventuali restanti opere che ne costituiscono la continuazione, ripetono dalle precedenti in ogni caso il carattere della illegittimità.

Il ricorrente ha altresì rilevato che la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha evidenziato la irrilevanza nella presente vicenda della mancanza della cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] e della falsità della Scia sanitaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, essendo risultati i motivi di impugnazione in parte manifestamente infondati in parte decisamente inammissibili e')da ritenersi nel suo complesso a sua volta inammissibile.

Si osserva, quanto al primo motivo della impugnazione presentata dal ricorrente Pubblico ministero, che lo stesso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.E', infatti, pur vero la esecuzione di opere edili che siano la prosecuzione di una precedente opera a sua volta illegittima ripete da quest'ultima il carattere della illegittimità (così da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 agosto 2021, n. 30673), così come va ribadito il principio che nella valutazione della legittimità o meno di un'opera edilizia complessa, quest'ultima deve essere unitariamente valutata nella sua articolata complessità, non risultando corretto il "frazionamento" della stessa che possa portare a separare, laddove non si tratti di violazioni di carattere parziale, da un unicum funzionale e strutturale le parti correttamente assentite da quelle, invece abusive (principio già affermato, fra le altre, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2017, n. 30147; idem Sezione III penale, 15 aprile 2015, n. 15442).

Nel caso di specie, però, il Tribunale di Salerno ha precisato che sottoposto al suo giudizio non era un intervento caratterizzata dalla unicità funzionale e strutturale, essendo in discussione la realizzazione, in prosecuzione di un'opera che il giudice del gravame cautelare ritiene non essere abusiva, risultando la stessa essere stata oggetto di condono a decorrere dal 1999, di opere che sono strutturalmente e, dal punto di vista edilizio, anche funzionalmente del tutto indipendenti dagli altri manufatti che, invece, in sede di ricorso si assume essere abusivi e tali da "contagiare" per tale loro caratteristica le restanti opere per le quali dapprima il Gip e quindi il Tribunale del riesame non hanno ritenuto di disporre il sequestro.

Infatti, per come si legge nella motivazione della ordinanza impugnata, mentre per talune opere - si tratta dei lavori di ampliamento strutturale dei locali adibiti a cucina della struttura imprenditoriale gestita dalla indagata - la stessa concorda con il giudizio di illegittimità operato dal Pm - infatti, vi sono elementi idonei a ricondurre la loro realizzazione, in quanto sostenuta da semplice Dia laddove per gli stessi, comportanti una vera e propria ristrutturazione edilizia, sarebbe stato necessario un nuovo permesso a costruire, ad una ipotesi contravvenzionale - per le restanti opere - consistenti nella realizzazione di una piattaforma esterna alla struttura edile e nella realizzazione di un bagno con antistante locale a servizio di quello - prive, come detto, di nesso strutturale e funzionale con gli altri interventi, in ipotesi abusivi, non può dedursi la natura abusiva quale immediata conseguenza della illegittimità della precedenti opere.

Osserva, infatti, al riguardo questo Collegio che se la valutazione frazionata è ingiustificata laddove la stessa tenda ad atomizzare interventi che, invece, debbono essere, data la loro unitarietà strutturale e funzionale, essere considerati nella loro complessiva singolarità, una tale operazione deve considerarsi legittima laddove, invece, le opere, diverse e distinte fra loro, rispondano a caratteristiche tipologiche e funzionali del tutto autonome; cosa che nella presente fattispecie ha ritenuto il Tribunale di Salerno, operando ma valutazione che non appare, data la sua congrua plausibilità, essere stata compiuta, per le ragioni dianzi esposte, in spregio ai principi normativi applicabili alla materia.

Per quanto attiene ai restanti motivi di ricorso formulati dalla locale Procura della Repubblica, deve, invece, dichiararsene direttamente la inammissibilità.

Come è, infatti, noto l'ambito conoscitivo di questa Corte di legittimità in relazione alle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari di carattere reale è limitato alle sole ipotesi di censura avente ad oggetto la violazione di legge e non anche le doglianze riguardanti pretesi vizi della motivazione dell'atto impugnato.

Ora, rileva il Collegio, sebbene il concetto di violazione di legge sia stato considerato applicabile, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 125, comma Jroc. pen., anche alle ipotesi in cui in realtà si discute dì un vizio della motivazione, limitatamente alle ipotesi in cui essa, pur graficamente esistente, non abbia neppure quelle caratteristiche di minima compiutezza che consentano al lettore di attingere alle ragioni che hanno indotto il giudicante a decidere in un determinato modo ed a ripercorrere l'iter araomentativo che ha condotto ad una specifica decisione (si parla, in tali ipotesi, come è noto di motivazione meramente apparente, posto che la stessa non è atta ad esplicitare i "motivi" del provvedimento), nella presente fattispecie il Tribunale di Salerno ha individuato a sufficienza i motivi che lo hanno indotto ad affermare che, per un verso, la rilevata mancanza della cosiddetta Scia alimentare, non incidendo sulla realizzazione dei reati edilizi in relazione ai quali era stata richiesta la adozione della misura cautelare, non può spiegare effetto in ordine alla sussistenza o meno dei reauisiti oer la adozione della medesima, mentre, per ciò che attiene alla ritenuta falsità della Scia sanitaria, non riguardando tale atto l'immobile del quale si chiede il sequestro, la sua genuinità non incide sulla possibile adozione della misura in questione.

Per le ragioni che precedono il ricorso presentato dal Pm di Salerno deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] Francesca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 23 agosto 1982; avverso la ordinanza n. 135/2022 RGRiesR del Tribunale di Salerno depositata il 12 maggio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha impugnato la ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato la impugnazione presentata di fronte ad esso in relazione alla ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale con la quale era stata solo parzialmente accolta la richiesta di adozione della misura cautelare del sequestro preventivo presentata dal citato Procuratore della Repubblica nel corso di un'indagine penale, avente ad oggetto la commissione di reati edilizi ed un'ipotesi di falso, a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della impresa "La gavitella Restaurant & Beach". In particolare, il Gip, e successivamente anche il Tribunale del riesame, avevano limitato l'oggetto del sequestro solo ad una parte del compendio immobiliare in relazione al quale la misura era stata richiesta, sulla base dell'affermazione che per la restante parte non sussistevano gli elementi per la individuazione del fumus delicti. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Pm salernitano, osservando che la decisione emessa dal Tribunale era viziata in primo luogo in quanto essa era frutto di una valutazione frazionata della condotta della imputata, in relazione alla quale non era stato considerato che, una volta ritenuta la illegittimità di talune opere edilizie, anche le eventuali restanti opere che ne costituiscono la continuazione, ripetono dalle precedenti in ogni caso il carattere della illegittimità. Il ricorrente ha altresì rilevato che la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha evidenziato la irrilevanza nella presente vicenda della mancanza della cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] e della falsità della Scia sanitaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, essendo risultati i motivi di impugnazione in parte manifestamente infondati in parte decisamente inammissibili e')da ritenersi nel suo complesso a sua volta inammissibile. Si osserva, quanto al primo motivo della impugnazione presentata dal ricorrente Pubblico ministero, che lo stesso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.E', infatti, pur vero la esecuzione di opere edili che siano la prosecuzione di una precedente opera a sua volta illegittima ripete da quest'ultima il carattere della illegittimità (così da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 agosto 2021, n. 30673), così come va ribadito il principio che nella valutazione della legittimità o meno di un'opera edilizia complessa, quest'ultima deve essere unitariamente valutata nella sua articolata complessità, non risultando corretto il "frazionamento" della stessa che possa portare a separare, laddove non si tratti di violazioni di carattere parziale, da un unicum funzionale e strutturale le parti correttamente assentite da quelle, invece abusive (principio già affermato, fra le altre, da Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2017, n. 30147; idem Sezione III penale, 15 aprile 2015, n. 15442). Nel caso di specie, però, il Tribunale di Salerno ha precisato che sottoposto al suo giudizio non era un intervento caratterizzata dalla unicità funzionale e strutturale, essendo in discussione la realizzazione, in prosecuzione di un'opera che il giudice del gravame cautelare ritiene non essere abusiva, risultando la stessa essere stata oggetto di condono a decorrere dal 1999, di opere che sono strutturalmente e, dal punto di vista edilizio, anche funzionalmente del tutto indipendenti dagli altri manufatti che, invece, in sede di ricorso si assume essere abusivi e tali da "contagiare" per tale loro caratteristica le restanti opere per le quali dapprima il Gip e quindi il Tribunale del riesame non hanno ritenuto di disporre il sequestro. Infatti, per come si legge nella motivazione della ordinanza impugnata, mentre per talune opere - si tratta dei lavori di ampliamento strutturale dei locali adibiti a cucina della struttura imprenditoriale gestita dalla indagata - la stessa concorda con il giudizio di illegittimità operato dal Pm - infatti, vi sono elementi idonei a ricondurre la loro realizzazione, in quanto sostenuta da semplice Dia laddove per gli stessi, comportanti una vera e propria ristrutturazione edilizia, sarebbe stato necessario un nuovo permesso a costruire, ad una ipotesi contravvenzionale - per le restanti opere - consistenti nella realizzazione di una piattaforma esterna alla struttura edile e nella realizzazione di un bagno con antistante locale a servizio di quello - prive, come detto, di nesso strutturale e funzionale con gli altri interventi, in ipotesi abusivi, non può dedursi la natura abusiva quale immediata conseguenza della illegittimità della precedenti opere. Osserva, infatti, al riguardo questo Collegio che se la valutazione frazionata è ingiustificata laddove la stessa tenda ad atomizzare interventi che, invece, debbono essere, data la loro unitarietà strutturale e funzionale, essere considerati nella loro complessiva singolarità, una tale operazione deve considerarsi legittima laddove, invece, le opere, diverse e distinte fra loro, rispondano a caratteristiche tipologiche e funzionali del tutto autonome; cosa che nella presente fattispecie ha ritenuto il Tribunale di Salerno, operando ma valutazione che non appare, data la sua congrua plausibilità, essere stata compiuta, per le ragioni dianzi esposte, in spregio ai principi normativi applicabili alla materia. Per quanto attiene ai restanti motivi di ricorso formulati dalla locale Procura della Repubblica, deve, invece, dichiararsene direttamente la inammissibilità. Come è, infatti, noto l'ambito conoscitivo di questa Corte di legittimità in relazione alle impugnazioni aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari di carattere reale è limitato alle sole ipotesi di censura avente ad oggetto la violazione di legge e non anche le doglianze riguardanti pretesi vizi della motivazione dell'atto impugnato. Ora, rileva il Collegio, sebbene il concetto di violazione di legge sia stato considerato applicabile, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 125, comma Jroc. pen., anche alle ipotesi in cui in realtà si discute dì un vizio della motivazione, limitatamente alle ipotesi in cui essa, pur graficamente esistente, non abbia neppure quelle caratteristiche di minima compiutezza che consentano al lettore di attingere alle ragioni che hanno indotto il giudicante a decidere in un determinato modo ed a ripercorrere l'iter araomentativo che ha condotto ad una specifica decisione (si parla, in tali ipotesi, come è noto di motivazione meramente apparente, posto che la stessa non è atta ad esplicitare i "motivi" del provvedimento), nella presente fattispecie il Tribunale di Salerno ha individuato a sufficienza i motivi che lo hanno indotto ad affermare che, per un verso, la rilevata mancanza della cosiddetta Scia alimentare, non incidendo sulla realizzazione dei reati edilizi in relazione ai quali era stata richiesta la adozione della misura cautelare, non può spiegare effetto in ordine alla sussistenza o meno dei reauisiti oer la adozione della medesima, mentre, per ciò che attiene alla ritenuta falsità della Scia sanitaria, non riguardando tale atto l'immobile del quale si chiede il sequestro, la sua genuinità non incide sulla possibile adozione della misura in questione. Per le ragioni che precedono il ricorso presentato dal Pm di Salerno deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dich