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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38185/2021

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027 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1994; avverso la ordinanza n. 940-P/20 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza deliberata in data 15 ottobre 2020, ha confermato, in tal modo rigettando il ricorso presentato in sede di riesame cautelare, il provvedimento del 18 agosto 2020 con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ad una ipotesi dì associazione per delinquere pluriaggravata• finalizzata alla commissione dì reati in materia di stupefacenti, la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] della impugnazione della cautela personale ha osservato che a carico del prevenuto erano emerse, principalmente a seguito della esecuzione di una serie di intercettazioni telefoniche, gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua compromissione con un gruppo di malviventi impegnati nella realizzazione di reati in materia di stupefacenti.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione con il quale questi ha, in primo luogo, lamentato, in relazione all'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione che affetterebbe la ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito alla partecipazione alla associazione criminosa di cui al capo di imputazione a lui contestato.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'indagato ha lamentato che la motivazione della ordinanza impugnata presentasse delle aporie logiche in punto di sussistenza delle specifiche esigenze cautelari che avevano giustificato l'adozione della misura della custodia intramuraria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nei limiti che saranno di seguito illustrati, fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la ordinanza impugnata deve essere annullata nei termini infra precisati.

Quanto al primo motivo di impugnazione si osserva che il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la ampia messe di elementi rivenienti dalle intercettazioni telefoniche che testimoniano - come, invece, correttamente valorizzato nella ordinanza impugnata - di una cospicua serie di contatti intervenuti fra il Foti e tale [OSCURATO:PERSONA], dominus della associazione per delinquere; tali elementi dimostrano con attuale sufficiente chiarezza la consapevole adesione del Foti alle istanze criminose delle quali il 2 L ••n 91' Chillino si faceva portatore; ciò tanto più ove si tenga conto della attuale fase processuale nella quale, ai fini del mantenimento della misura cautelare in atto, sono sufficienti, quanto all'elemento dimostrativo del coinvolgimento nella ipotesi criminosa in provvisoria contestazione, elementi indiziari a carico del soggetto attinto dalla misura - purchè essi assorgano al grado della "gravità", dovendosi per tale intendere la idoneità del fatto accertato, qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, ad esprimere una elevata probabilità di derivazione, sotto il profilo gnoseologico, dal fatto noto di quello ignoto e che sia, pertanto, dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 settembre 2020, n. 26115).

Infatti dagli elementi evidenziati nella impugnata ordinanza emerge chiaramente la esistenza di un rapporto di carattere fiduciario fra il Chllino ed il Foti, affidando il primo al secondo - il quale è consapevole della situazione di difficoltà in cui quello sì è venuto a trovare a causa di operazioni di polizia che hanno portato alla, momentanea, neutralizzazione di parte del sodalizio criminoso da lui diretto - compiti di non secondaria importanza quali la riscossione di crediti connessi all'attività criminosa che, sebbene siano di modesto importo, appaiono essere di non trascurabile significato per il mandante, atteso che per il loro soddisfacimento il Chillino non esita a lanciare oscure minacce a carico del debitore ove conservasse il suo stato di inadempiente.

Di non secondaria importanza sono altresì i compiti di latore di messaggi e di fornitore di strumenti di comunicazione a soggetti cui era inibito di colloquiare con altri indagati (si veda, infatti, sia l'episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] passa il proprio telefono al congiunto [OSCURATO:PERSONA], al momento ristretto agli arresti domicíliari, affinchè questo possa parlare con il Chillino e l'episodio in cui lo stesso Foti riceve dal Chillino l'incarico di portare un telefono ad altro soggetto anch'egli ristretto nella detenzione domiciliare e pertanto privato di mezzi di comunicazione con l'esterno) che il Chiplino affida a [OSCURATO:PERSONA], come detto in concomitanza con la ricordata operazione di polizia, della quale questo era ben informato, messaggi e strumenti attraverso i quali evidentemente il Chiyllino intende fare una sorta di appello, servendosi, appunto del fiduciario Foti, dei suoi sodali rimasti liberi onde serrare nuovamente le fila della organizzazione.

Sono tutti questi elementi indiziari che sono stati valutati e ritenuti, con giudizio del quale non più non riconoscersi la piena plausibilità, dal giudice 3 della cautela idonei a fondare la conferma della esistenza delle condizioni, quanto al quadro indiziario di compartecipazione alla associazione per delinquere, sufficienti per l'applicazione a carico del Foti di una misura cautelare.

Quanto alla esistenza delle esigenze cautelari, consistenti nel pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte costituenti reati della medesima specie di quello per cui ora si procede, ritiene il Collegio che la spregiudicata immediatezza con la quale il Foti aderisce alle richieste del Chillino, deponendo ciò in senso decisamente sfavorevole, come osservato dal Tribunale reggino, in ordine alla sua personalità ed alla capacità di resistere alla forza intimidatoria del precetto penale, fanno ritenere che lo stesso, ove lasciato pienamente libero di muoversi, potrebbe nuovamente assecondare le richieste di cooperazione per le finalità della associazione criminosa che potrebbero essergli fatte.

Vi è, piuttosto, da dire che la motivazione della ordinanza in punto di adeguatezza della sola misura intramuraria a fronteggiare le descritte esigenze cautelari appare non pienamente esaustiva; deve, infatti, considerarsi che i compiti esecutivi che sono stati commessi al Foti - pur rivestendo, come dianzi segnalato, un indubbio carattere di fiduciarietà, tale da evidenziare il grado non marginale di "intraneità" del ricorrente nell'organigramma della associazione per delinquere della quale il vertice appare essere [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale non per caso il Foti è in diretto ed immediato contatto - comportano tutti la necessità della libertà del movimento sul territorio; sicchè, ove questa fosse adeguatamente limitata con idonei mezzi di contenimento, pur non comportanti la restrizione extradomiciliare dell'indagato, essendo in tal modo impedito al Foti lo svolgimento di quelle attività di supporto associativo che, allo stato, appaiono le uniche a lui affidate, le esigenze cautelarí segnalate nella ordinanza impugnata sarebbero egualmente presidiate dal pericolo che si determini una reiterazione di condotte criminose.

Né, ad avviso di questa Corte, può ritenersi aprioristicamente non idonea, in funzione della ritenuta ridotta capacità di autocontrollo dell'indagato, una misura di tipo autocustodiale, potendo la stessa, all'occorrenza, essere rafforzata sia attraverso forme, anche stringenti, di controllo affidate, oltre che agli organi di polizia, anche a strumenti tecnici atti a segnalare con precisione e tempestività eventuali violazioni delle prescrizioni connesse alla adozione della misura concretamente applicata.In questi termini, pertanto, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame dei provvedimenti cautelari personali, in altra composizione personale, nei soli limiti del vizio di motivazione in punto di idoneità a tutelare le esigenze cautelari ravvisate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], della sola misura della custodia cautelare in carcere.

Non comportando'd presente provvedimento la rimessione in libertà del Foti, deve essere disposta la trasmissione di esso ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.

PQM Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta il ricorso nel resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
027 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1994; avverso la ordinanza n. 940-P/20 RTL del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza deliberata in data 15 ottobre 2020, ha confermato, in tal modo rigettando il ricorso presentato in sede di riesame cautelare, il provvedimento del 18 agosto 2020 con il quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ad una ipotesi dì associazione per delinquere pluriaggravata• finalizzata alla commissione dì reati in materia di stupefacenti, la misura cautelare della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] della impugnazione della cautela personale ha osservato che a carico del prevenuto erano emerse, principalmente a seguito della esecuzione di una serie di intercettazioni telefoniche, gravi indizi di colpevolezza in relazione alla sua compromissione con un gruppo di malviventi impegnati nella realizzazione di reati in materia di stupefacenti. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione con il quale questi ha, in primo luogo, lamentato, in relazione all'art. 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione che affetterebbe la ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito alla partecipazione alla associazione criminosa di cui al capo di imputazione a lui contestato. Con il secondo motivo di ricorso la difesa dell'indagato ha lamentato che la motivazione della ordinanza impugnata presentasse delle aporie logiche in punto di sussistenza delle specifiche esigenze cautelari che avevano giustificato l'adozione della misura della custodia intramuraria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nei limiti che saranno di seguito illustrati, fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, per quanto di ragione, e la ordinanza impugnata deve essere annullata nei termini infra precisati. Quanto al primo motivo di impugnazione si osserva che il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la ampia messe di elementi rivenienti dalle intercettazioni telefoniche che testimoniano - come, invece, correttamente valorizzato nella ordinanza impugnata - di una cospicua serie di contatti intervenuti fra il Foti e tale [OSCURATO:PERSONA], dominus della associazione per delinquere; tali elementi dimostrano con attuale sufficiente chiarezza la consapevole adesione del Foti alle istanze criminose delle quali il 2 L ••n 91' Chillino si faceva portatore; ciò tanto più ove si tenga conto della attuale fase processuale nella quale, ai fini del mantenimento della misura cautelare in atto, sono sufficienti, quanto all'elemento dimostrativo del coinvolgimento nella ipotesi criminosa in provvisoria contestazione, elementi indiziari a carico del soggetto attinto dalla misura - purchè essi assorgano al grado della "gravità", dovendosi per tale intendere la idoneità del fatto accertato, qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, ad esprimere una elevata probabilità di derivazione, sotto il profilo gnoseologico, dal fatto noto di quello ignoto e che sia, pertanto, dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 settembre 2020, n. 26115). Infatti dagli elementi evidenziati nella impugnata ordinanza emerge chiaramente la esistenza di un rapporto di carattere fiduciario fra il Chllino ed il Foti, affidando il primo al secondo - il quale è consapevole della situazione di difficoltà in cui quello sì è venuto a trovare a causa di operazioni di polizia che hanno portato alla, momentanea, neutralizzazione di parte del sodalizio criminoso da lui diretto - compiti di non secondaria importanza quali la riscossione di crediti connessi all'attività criminosa che, sebbene siano di modesto importo, appaiono essere di non trascurabile significato per il mandante, atteso che per il loro soddisfacimento il Chillino non esita a lanciare oscure minacce a carico del debitore ove conservasse il suo stato di inadempiente. Di non secondaria importanza sono altresì i compiti di latore di messaggi e di fornitore di strumenti di comunicazione a soggetti cui era inibito di colloquiare con altri indagati (si veda, infatti, sia l'episodio in cui [OSCURATO:PERSONA] passa il proprio telefono al congiunto [OSCURATO:PERSONA], al momento ristretto agli arresti domicíliari, affinchè questo possa parlare con il Chillino e l'episodio in cui lo stesso Foti riceve dal Chillino l'incarico di portare un telefono ad altro soggetto anch'egli ristretto nella detenzione domiciliare e pertanto privato di mezzi di comunicazione con l'esterno) che il Chiplino affida a [OSCURATO:PERSONA], come detto in concomitanza con la ricordata operazione di polizia, della quale questo era ben informato, messaggi e strumenti attraverso i quali evidentemente il Chiyllino intende fare una sorta di appello, servendosi, appunto del fiduciario Foti, dei suoi sodali rimasti liberi onde serrare nuovamente le fila della organizzazione. Sono tutti questi elementi indiziari che sono stati valutati e ritenuti, con giudizio del quale non più non riconoscersi la piena plausibilità, dal giudice 3 della cautela idonei a fondare la conferma della esistenza delle condizioni, quanto al quadro indiziario di compartecipazione alla associazione per delinquere, sufficienti per l'applicazione a carico del Foti di una misura cautelare. Quanto alla esistenza delle esigenze cautelari, consistenti nel pericolo attuale e concreto di reiterazione di condotte costituenti reati della medesima specie di quello per cui ora si procede, ritiene il Collegio che la spregiudicata immediatezza con la quale il Foti aderisce alle richieste del Chillino, deponendo ciò in senso decisamente sfavorevole, come osservato dal Tribunale reggino, in ordine alla sua personalità ed alla capacità di resistere alla forza intimidatoria del precetto penale, fanno ritenere che lo stesso, ove lasciato pienamente libero di muoversi, potrebbe nuovamente assecondare le richieste di cooperazione per le finalità della associazione criminosa che potrebbero essergli fatte. Vi è, piuttosto, da dire che la motivazione della ordinanza in punto di adeguatezza della sola misura intramuraria a fronteggiare le descritte esigenze cautelari appare non pienamente esaustiva; deve, infatti, considerarsi che i compiti esecutivi che sono stati commessi al Foti - pur rivestendo, come dianzi segnalato, un indubbio carattere di fiduciarietà, tale da evidenziare il grado non marginale di "intraneità" del ricorrente nell'organigramma della associazione per delinquere della quale il vertice appare essere [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale non per caso il Foti è in diretto ed immediato contatto - comportano tutti la necessità della libertà del movimento sul territorio; sicchè, ove questa fosse adeguatamente limitata con idonei mezzi di contenimento, pur non comportanti la restrizione extradomiciliare dell'indagato, essendo in tal modo impedito al Foti lo svolgimento di quelle attività di supporto associativo che, allo stato, appaiono le uniche a lui affidate, le esigenze cautelarí segnalate nella ordinanza impugnata sarebbero egualmente presidiate dal pericolo che si determini una reiterazione di condotte criminose. Né, ad avviso di questa Corte, può ritenersi aprioristicamente non idonea, in funzione della ritenuta ridotta capacità di autocontrollo dell'indagato, una misura di tipo autocustodiale, potendo la stessa, all'occorrenza, essere rafforzata sia attraverso forme, anche stringenti, di controllo affidate, oltre che agli organi di polizia, anche a strumenti tecnici atti a segnalare con precisione e tempestività eventuali violazioni delle prescrizioni connesse alla adozione della misura concretamente applicata.In questi termini, pertanto, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame dei provvedimenti cautelari personali, in altra composizione personale, nei soli limiti del vizio di motivazione in punto di idoneità a tutelare le esigenze cautelari ravvisate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], della sola misura della custodia cautelare in carcere. Non comportando'd presente provvedimento la rimessione in libertà del Foti, deve essere disposta la trasmissione di esso ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. PQM Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, d
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