CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42098/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12/5/2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 15/2/2018, sull'appello dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze at- tenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, rideterminava in anni uno e mesi sei di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa in primo grado, con cui lo stesso era già stato condannato in quanto ritenuto responsabile del reato p. e p. dall'art. 589 c.p., perché alla guida dell'autoveicolo per uso spe- ciale marca Iveco modello 100 E 15 tg. [OSCURATO:TARGA], percorrendo via della Repub- blica con direzione di marcia Marina di Grosseto, per colpa consistita nel tenere una condotta di guida imperita, imprudente e negligente ed in particolare in vio- lazione degli artt. 141 co. 3, 142 e 40 co. 11 in relazione all'art. 146 co. 2 c.d.s., non regolando la velocità adeguatamente in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nell'attraversamento di un centro abitato ed in prossimità dell'intersezione stradale con la via Arcidosso, circolando a circa 90- 95 km/h e dunque superando il limite di velocità prescritto in 50 km/h, omettendo di concedere la precedenza al velocipede City bike marca "Tommasini" condotto da [OSCURATO:PERSONA], che provenendo dalla pista ciclabile esistente nella via Arci- dosso transitava sull'attraversamento ciclabile (regolarmente segnalato con appo- sita segnaletica orizzontale e verticale) con direzione centro, urtava con la parte anteriore e frontale sinistra (parte centrale e posteriore) del velocipede, provo- cando il decesso del Magagnini che in seguito all'urto veniva sbalzato dal veloci- pede andando a cadere sul manto stradale. [OSCURATO:PERSONA] via della Repubblica, intersezione stradale via Arcidosso in data 9.8.2013. Con la recidiva semplice. In entrambi i giudizi di merito l'imputato veniva anche condannato, in solido con il responsabile civile - al risarcimento dei danni e alle spese in favore della parte civile costituita. La vicenda in esame è relativa all'investimento di un ciclista da parte di un veicolo per soccorso stradale, avvenuto in Grosseto il 9/8/2013: l'imputato, alla guida dell'autocarro, urtava violentemente il ciclista, che circolava su una pista ciclabile e si stava accingendo ad attraversare un attraversamento stradale. Il ci- clista veniva sbalzato a terra e moriva praticamente sul colpo. Il giudice di primo grado, con motivazione sintetica, ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato, così come a lui contestato nell'imputazione, rilevando che: /. quanto al profilo della velocità, questa era di circa 90/95 km/h, come determinato dai CT del PM e della parte civile, a fronte del limite massimo di 50 km/h vigente nel centro abitato; inoltre, lo stesso CT dell'imputato aveva stimato una velocità di circa 75 km/h; 2. quanto all'omessa precedenza, vi era uno specifico segnale verticale relativo all'attraversamento ciclabile. Il tribunale ha inoltre escluso un concorso di colpa della vittima, consistente nell'omessa precedenza alle auto circolanti sulla strada che si accingeva ad attra- versare (come ritenuto dal CT del PM nella sua relazione), in quanto l'istruttoria dibattimentale aveva smentito che vi fosse tale obbligo. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Basso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Dopo la ricostruzione dell'intera vicenda processuale e la trascrizione dei mo- tivi di appello, con un primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alle valutazioni sulle condizioni del manto stradale e della velocità. Ci si duole dell'avvenuta ritenuta infondatezza delle rilevazioni del consulente della difesa sulle condizioni del manto stradale, che secondo il ricorrente, sareb- bero confermate dalle fotografie allegate alla perizia di ufficio, dalle quali si evi- denzierebbe che le lievi crepe laterali citate in sentenza erano in realtà profonde fenditure della larghezza di cm 50 e profondità dai 3 ai 5 cm. Tali pessime oggettive condizioni del manto stradale, non considerate dal pe- rito e dalla sentenza impugnate, avrebbero inciso fortemente sulla rilevazione della velocità del mezzo e sulla possibilità di un corretto arresto dell'automezzo, senza deragliamento a destra sulla corsia del ciclista. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 141, co. 3 e 142 cod. strada richiamati dall'art. 589 cod. pen. In relazione all'affermata violazione dell'art 142 cod. strada si rileva che il limite di 50 km/h per i centri urbani, non sarebbe invalicabile, essendo consentita in strade, con caratteristiche come quella in cui è avvenuto il sinistro, di elevarlo fino ai 70 km/h. La sentenza impugnata non avrebbe motivato sul contesto viario, desumendo il giudizio di imprudenza della condotta di guida unicamente da un dato formale. Ci si duole di assenza di motivazione anche in relazione alla ritenuta eccessiva velocità del carroattrezzi in prossimità di una intersezione stradale, in quanto il giudizio di responsabilità sarebbe fondato unicamente sul dato letterale dell'art. 141, co. 3, cod. strada, senza alcuna valutazione delle condizioni della strada, di circolazione dei veicoli e soprattutto dell'inevitabilità del sinistro anche per effetto del comportamento del ciclista, che munito di cuffie auricolare tentava improvvi- samente di attraversare la carreggiata.Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40, co. 11 e 146, co. 2 cod. strada richiamati dall'art. 589 cod. pen. Ci si duole che l'impugnata sentenza avrebbe erroneamente ricavato dall'art. 40, co. 1, cod. strada l'obbligo del conducente di dare precedenza a chi percorreva la pista, mentre in realtà il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 145 vigeva a favore della strada percorsa dal carro attrezzi condotto dall'imputato. Ritiene il ricorrente che vi sarebbe un apparente contrasto tra le due norme, ma in realtà, mentre l'art. 145 regola gli obblighi di precedenza, l'art. 40 riguarda solo la segnaletica. Nel caso che ci occupa, per il ricorrente va rilevato che sulla [OSCURATO:PERSONA] vi è un segnale verticale di dare precedenza a chi percorre Via della Repubblica, quella percorsa dal carro attrezzi, mentre su Via della Repubblica c'è un segnale verticale azzurro indicante l'inizio della pista ciclabile senza alcuna prescrizione di dare precedenza. Inoltre, l'art. 145 prescrive che i conducenti devono dare la pre- cedenza nelle intersezioni dove sia stabilito e sussista idoneo segnale di prescri- zione. Si richiama, poi, l'art. 182 cod. strada, che impone agli utenti delle piste ci- clabili, all'atto di immettersi in carreggiate a traffico veloce o di attraversarle, di effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. Pertanto, nel caso che ci occupa, l'impugnata sentenza avrebbe omesso di rilevare la violazione commessa dal ciclista e avrebbe errato nel ritenere applica- bile l'art. 40, co. 11 e 146, co. 2, cod. strada, piuttosto che la norma regolante la precedenza tra strade e piste ciclabile, ravvisando, invece un obbligo di prece- denza inesistente. Chiede, pertanto l'annullamento e/o la riforma integrale della sentenza impu- gnata, con ogni conseguenziale statuizione. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il proposto ricorso sia inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato le tesi oggi riproposte.Ed invero, la responsabilità del ricorrente è fondata sull'accertato supera- mento del limite di velocità, che ha impedito di far fronte all'improvviso attraver- samento del ciclista, reso prevedibile, tra l'altro dall'esistenza della pista ciclabile, opportunamente segnalata, e dall'attraversamento. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi tutti di motivazione avverso una doppia conforme pronunzia di condanna, censura che si fonda sulla rivalutazione dei profili di fatto che dovrebbero sconfessare gli accertamenti tecnici in punto di rilevazione della velocità con cui procedeva l'imputato. In particolare, il ricorrente assume che l'accertamento della velocità tenuta dall'imputato non sarebbe atten- dibile poiché si tratterebbe di velocità che non avrebbe potuto essere tenuta in ragione dell'asseritamente pessimo stato del fondo stradale. Tuttavia, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di di- ritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- i giudici fio- rentini hanno dato atto, quanto al motivo relativo alla velocità, che l'imputato ha contestato i circostanziati rilievi dei CT del PM e della parte civile sulla base di una propria consulenza, estremamente sintetica e discorsiva, non corredata né da cal- coli né da rilievi tecnici. E che il CT della difesa sì è limitato ad affermare apoditti- camente che il manto stradale presentava sconnessioni (non visibili sulle fotografie acquisite, se non per lievi crepe laterali), e soprattutto, sentito in dibattimento, non ha saputo rispondere alla domanda del difensore della parte civile, che gli chiedeva se, alla velocità di circa 75 km/h da lui stimata, l'urto sarebbe stato evitabile. Il motivo, in ogni caso, viene confutato sul rilievo che è incontestabile che la velocità, quand'anche fosse stata di 70 o 75 km/h (come asserito senza dimostra- zioni dal CT dell'imputato), era ben superiore a quella massima consentita (50 km/h ex art. 142 Cds), ed enormemente superiore (almeno del doppio) a quella da tenere in prossimità di una intersezione stradale (ex art. 141, co.3, cod. strada). 3. Con riguardo al secondo motivo il ricorrente ripropone il tema dell'elasticità del limite di velocità nei centri urbani che, a suo dire, non sarebbe invalicabile. Risulta, di contro, accertato, come detto, da una doppia conforme che la ve- locità tenuta dal ricorrente era di gran lunga superiore rispetto a quella consentita, e che seppure fosse stata accertata in 70/75 km/h sarebbe stata, comunque, su- periore rispetto a quella consentita ex art. 142 cod. strada. La sentenza impugnata opera un buon governo del principio secondo cui la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all'art. 141 cod. strada, peraltro, non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa suffi- ciente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare. Ciò anche perché - va qui ribadito- t h tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qua- lora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle re- gole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (così la recente Sez. 4, n. 7093 del 27/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549 che ha ritenuto esente da censure la sen- tenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo). L'art. 141 cod. strada impone al conducente di un veicolo di regolare la ve- locità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni al-tra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicu- rezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità. E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che l'obbligo di moderare ade- guatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condi- zioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali im- prudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/4/2017, Luciano, Rv. 270176, che ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all'attraversamento pedonale nonostante l'insistenza "in loco" di apposito sottopassaggio). 4. Con riguardo al terzo motivo, e alla dedotta violazione degli artt. 40 co. 11 e 146 cod. strada in relazione all'art. 589 cod. pen., il giudice del gravame del merito osserva che le dichiarazioni del teste Melossi e le altre acquisizioni dibatti- mentali (rilievi tecnici e fotografie) hanno consentito di ritenere accertato che il segnale di obbligo di dare precedenza era a favore dei ciclisti. La Corte territoriale ha già argomentatamente confutato tale motivo ben chia- rendo la questione della segnaletica presente sul luogo: 1. sulla via della Repub- blica, percorsa dall'imputato, era presente un segnale stradale quadrato azzurro di attraversamento ciclabile, che ai sensi dell'art. 40 co. 11 cod. strada pone l'ob- bligo di dare la precedenza ai ciclisti che attraversano la strada; 2. sulla pista ciclabile posta stilla sinistra di via Arcidosso, percorsa dal ciclista prima di attra- versare l'intersezione con via della Repubblica, c'era una segnaletica solo orizzon- tale di obbligo di dare la precedenza; il corrispondente segnale verticale era posto solo sulla destra, ed era quindi da riferirsi soltanto alla strada, e non alla pista ciclabile; la segnaletica solo orizzontale non ha valore cogente; 3. in ogni caso, va ribadito che i veicoli provenienti da via della Repubblica avevano un chiaro segnale che imponeva di dare la precedenza ai ciclisti. Con riguardo a detta tematica, la Corte ha evidenziato che la segnaletica oriz- zontale non è cogente e che il segnale di "dare precedenza" si riferiva agli utenti provenienti dalla strada e non dalla pista ciclabile e come la strada percorsa dall'imputato imponesse di dare precedenza ai ciclisti. In conclusione, la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente sul corretto rilievo che lo stesso percorresse una strada con intersezione a una velocità esorbitante (90-100 km/h ) e come sarebbe stata co- munque illegale anche una velocità di 75 km/h tenuto conto che il limite era fissato in 50 km/h. Di qui la coerente valutazione della Corte territoriale in forza della quale non potevano ritenersi sussistenti profili di colpa a carico del ciclista laddove emerge- vano - in termini indiscussi - i profili di colpa specifica dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dalle deposizioni degli operanti della [OSCURATO:PERSONA] risulta provata la violazione del principio di precedenza quale causa diretta e immediate dell'evento. L'istruttoria ha smentito la sussistenza del concorso di colpa poiché l'obbligo di precedenza richiede la segnaletica verticale e non può conseguire da una se- gnaletica orizzontale. E il giudice del gravame del merito ha già risposto anche sulla questione delle cuffie e della eventuale esitazione del ciclista prima di attra- versare, ritenendola logicamente del tutto irrilevante, in quanto il carro attrezzi guidato dal Basso procedeva a velocità troppo elevata per evitare l'urto. Conclusivamente la Corte territoriale, come detto operando un buon governo dei principi stabiliti in materia da questa Corte di legittimità, rileva come se la velocità tenuta dall'imputato fosse stata quella richiesta dalla sede stradale e dalla presenza di una intersezione le conseguenze del sinistro non sarebbero state così disastrose. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile i