Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 2023

Cassazione n. 30421/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, sezione s pecializzata in materia di impresa , con ordinanza resa il 10/11/2022 , nel giudizio iscritto al n. 14886/2022 R.G., pendentetra [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale “Giochi LaPerla di [OSCURATO:PERSONA]”, e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali è stato chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata in materia di impresa, in seguito a ordinanza di incompetenza pronunziata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", ha chiesto che venisse accertata, in via preliminare, la conclusione di un contratto di cessione d'azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'agenzia di scommesse Sisal sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'agenzia di scommesse di cui sopra, oltre al risarcimento dei danni.

Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e diritto l'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.

Alla prima udienza di trattazione e comparizione, il giudice istruttore ha sollevato d’ufficio l a questione di incompetenza, invitando le parti a discutere sulla competenz a d el Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, come individuata dal giudice remittente e, poi, ha rimesso la decisione al Collegio, previa rinunzia delle parti ai termini per eventuali comparse conclusionali erepliche.

Con ordinanza resa il 10/11/2022, il Tribunale di Napoli, ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ritenendo che le domande proposte non rientrassero nella competenza per materia della sezione specializzata, ma in quella del Tribunale ordinario di TorreAnnunziata, nel cui circondario aveva sede la società convenuta (art. 19 c.p.c.)ed era sorta o d oveva eseguirsi l'obbligazione dedotta ingiudizio (art. 20 c.p.c.).

Le parti hanno ricevuto la comunicazione dell’ordinanza, ma non hannodepositato scritture difensive.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte datate 25/04/2023, con le quali ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La richiesta di regolamento di competenza proposto d’ufficio è fondata.

1.1. Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto si legge che la materia del contendere riguarda l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" , con la quale ha chiesto che venisse accertata la conclusione di un contratto di cessione d'azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'agenzia di scommesse Sisal sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'agenzia di scommessee al risarcimento dei danni. 1.2.Com’è noto, secondo quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l . n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere sulle seguenti materie: 1) controversie di cui all'articolo 134 d.lgs. n. 30 del 2005, n. 30, e successive modificazioni, salvo alcune eccezioni per le quali è prevista l’attribuzione della cognizione altribunale unificato dei brevetti; 2) controversie in materia di diritto d'autore; 3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l . 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea; 5) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile; 6) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: a)i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503 bis , co mma 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341bis c.c.; d)aventi ad oggetto azioni di responsabilit à promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1 , n . 3), c.c., all'articolo 2497septies c.c. e all'articolo 2545 septies c.c. ; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societ à di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra menzionati.

Non rientrano, dunque, nella competenza delle sezioni specializzate le liti che riguardino l’accertamento della stipula di un contratto di cessione di azienda, né la risoluzione per adempimento dello stesso. 3.In conclusione, in accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio della competenza, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sullespese (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018 ) .

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, sezione s pecializzata in materia di impresa , con ordinanza resa il 10/11/2022 , nel giudizio iscritto al n. 14886/2022 R.G., pendentetra [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale “Giochi LaPerla di [OSCURATO:PERSONA]”, e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], datate [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali è stato chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata in materia di impresa, in seguito a ordinanza di incompetenza pronunziata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", ha chiesto che venisse accertata, in via preliminare, la conclusione di un contratto di cessione d'azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'agenzia di scommesse Sisal sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'agenzia di scommesse di cui sopra, oltre al risarcimento dei danni. Si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e diritto l'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto. Alla prima udienza di trattazione e comparizione, il giudice istruttore ha sollevato d’ufficio l a questione di incompetenza, invitando le parti a discutere sulla competenz a d el Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, come individuata dal giudice remittente e, poi, ha rimesso la decisione al Collegio, previa rinunzia delle parti ai termini per eventuali comparse conclusionali erepliche. Con ordinanza resa il 10/11/2022, il Tribunale di Napoli, ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ritenendo che le domande proposte non rientrassero nella competenza per materia della sezione specializzata, ma in quella del Tribunale ordinario di TorreAnnunziata, nel cui circondario aveva sede la società convenuta (art. 19 c.p.c.)ed era sorta o d oveva eseguirsi l'obbligazione dedotta ingiudizio (art. 20 c.p.c.). Le parti hanno ricevuto la comunicazione dell’ordinanza, ma non hannodepositato scritture difensive.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte datate 25/04/2023, con le quali ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La richiesta di regolamento di competenza proposto d’ufficio è fondata. 1.1. Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto si legge che la materia del contendere riguarda l’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" , con la quale ha chiesto che venisse accertata la conclusione di un contratto di cessione d'azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell'agenzia di scommesse Sisal sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell'agenzia di scommessee al risarcimento dei danni. 1.2.Com’è noto, secondo quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l . n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere sulle seguenti materie: 1) controversie di cui all'articolo 134 d.lgs. n. 30 del 2005, n. 30, e successive modificazioni, salvo alcune eccezioni per le quali è prevista l’attribuzione della cognizione altribunale unificato dei brevetti; 2) controversie in materia di diritto d'autore; 3) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l . 10 ottobre 1990, n. 287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);4) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea; 5) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile; 6) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto: a)i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), art. 2447 quater , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503 bis , co mma 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341bis c.c.; d)aventi ad oggetto azioni di responsabilit à promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1 , n . 3), c.c., all'articolo 2497septies c.c. e all'articolo 2545 septies c.c. ; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societ à di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra menzionati. Non rientrano, dunque, nella competenza delle sezioni specializzate le liti che riguardino l’accertamento della stipula di un contratto di cessione di azienda, né la risoluzione per adempimento dello stesso. 3.In conclusione, in accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio della competenza, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sullespese (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018 ) . P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale
Sentenza Cassazione n. 30421/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris