CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico, ponendo a base del calcolo, come pena del reato più grave, quella irrogata dal Tribunale di Venezia in data 6 ottobre 2020 all'esito del rito ordinario (sei anni di reclusione e 26.000 euro di multa). 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo - mediante unico motivo - violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, andava considerata pena più grave quella, concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e conclusivamente più mite, oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 27 giugno 2013 (da assumere, ai soli fini del raffronto per la scelta della pena base, al lordo della riduzione per il rito). L'art. 187 disp. att. cod. proc. (a mente del quale, «(p)er l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato») non varrebbe infatti rispetto alla sentenza adotta all'esito del patteggiamento. 3. Con rituale memoria il ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale requirente, riportate in epigrafe, chiedendo in via subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. 4. Con tempestivo motivo aggiunto, intestato come violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente ha lamentato l'eccessività dell'aumento irrogato dal giudice dell'esecuzione a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, perché la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679-01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643-01) - con condivisibili argomentazioni, da intendersi qui richiamate e con le quali il ricorrente omette di confrontarsi - ha sancito il principio di diritto, secondo cui, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nei determinare la pena più grave da assumere come pena base, deve confrontare le pene rispettive, tenendo conto, per la pena patteggiata, della riduzione concessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta, mentre, ove ritenga tale reato come satellite, nel determinare la pena unica dovrà applicare sull'aumento la riduzione in discorso. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale esegesi sistematica, stante anche l'identica funzione processuale delle riduzioni premiali previste per il rito abbreviato (ove esiste l'espressa regola di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.) e per il patteggiamento, e non vi è dunque spazio per investire della questione le Sezioni Unite. 2. Il motivo aggiunto è invece inammissibile, perché esso non si limita ad allegare ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori sulla questione dedotta, ma intende ampliare, come non è consentito, l'ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini ordinari d'impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01). 3. Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Il ricorrente deve essere per l'effetto condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle