CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art.187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Venetico il 2 dicembre 2017. Considerato che con due motivi di ricorso l'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito fondato la condanna sulle dichiarazioni dell'agente di polizia stradale - che non sarebbe persona qualificata ad attestare lo stato di alterazione - e avere ignorato che l'imputato, presentatosi lucido al pronto soccorso, aveva una condotta di guida normale. Ritenuto che la motivazione esplicitata dalla Corte territoriale sia congrua e completa non avendo trascurato le argomentazioni offerte dalla difesa a sostegno del gravame e avendo rimarcato che la recente assunzione di sostanze cannabinoidi era provata dal forte odore di cannabis percepito dagli operanti, i quali constatarono che l'imputato aveva gli occhi arrossati. Rilevato che, con motivazione congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, si è ritenuto che tali dichiarazioni, in nulla contrastate dal fatto che l'imputato abbia mantenuto una corretta condotta di guida e si sia presentato lucido al pronto soccorso, fossero atte a corroborare l'esito positivo delle analisi. Rilevato, infatti, che, come più volte affermato da questa Corte di legittimità, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unita all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Sez. 4, n. 48004 del 04/11/2009 Confortola, Rv. 245798). Considerato che la Corte Costituzionale, affrontando il tema della legittimità dell'art.187 cod. strada, ha ritenuto tale fattispecie «integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), per il quale possono valere indici sintomatici, e l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti» (Corte Cost. Ord. n. 277 del 12 maggio 2004). Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA],e estensore D