CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07926/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4945/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7180/2024 depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il resistente impugnò avanti la Corte di Giustizia Tributaria di I gradodi Napoli un’intimazione di pagamento relativa alla TARI degli anni2014 e 2018 notificatagli il 16/2/2023 dalla società concessionariaper conto del Comune di Castellammare di Stabia.Numero registro generale 4945/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 7926/2026Il primo giudice, con sentenza n. 15537 del 13/11/2023, reDastpa pinubsbelic aizlio ne 31/03/2026ricorso.Su appello del ricorrente e con la sentenza indicata in epigrafe,pubblicata il 20 dicembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado di Napoli, nel contraddittorio con il Comune succitato, accolsel’appello.La Corte di merito, dopo avere respinto talune eccezioni preliminaridel Comune appellato, ritenne fondata la censura di difetto dilegittimazione attiva in capo all’(ex) concessionario della riscossioneper conto del Comune, atteso che la proroga della concessionedisposta il 20/7/2023, dal medesimo appellato invocata, non potevaritenersi valida atteso che:- era intervenuta quando il rapporto concessorio era già scaduto (il26/5/2021);- aveva superato i sei mesi massimi previsti dalla legge per la c.d.“proroga tecnica”;- era stata adottata con mera determina dirigenziale e non con attodella [OSCURATO:PERSONA] o del Consiglio Comunale.Ricorre per cassazione l’ente locale con un unico motivo di censura.Il contribuente, pur notificato telematicamente del ricorso in data18/2/2025 presso il proprio difensore, è rimasto intimato.Con atto 27/6/2025 il consigliere delegato ha formulato proposta exart. 380-bis c.p.c. ritenendo che:- non risultasse depositata la relazione di notificazione della sentenzaimpugnata;- tale atto fosse necessario a pena d’improcedibilità ex art. 369,comma 2, c.p.c.Con atto depositato il 9/9/2025 il Comune ricorrente ha formulatoistanza di decisione allegando copia della sentenza, notificata alComune il giorno stesso del suo deposito (20/12/2024) edevidenziando come il ricorso sia stato depositato il 18/2/2025,2 di 5Numero registro generale 4945/2025Numero sezionale 291/2026ovvero nel termine ex art. 325 c.p.c. dal deposito della pronunciaNumero di raccolta generale 7926/2026impugnata. Data pubblicazione 31/03/2026Il Comune ricorrente ha altresì depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve innanzi tutto condividersi quanto evidenziato nell’istanza didecisione depositata il 9/9/2025 a contestazione di quanto indicatonella proposta di definizione accelerata.1.1 Con riferimento alla sentenza impugnata, risulta dalla stessacome il deposito sia avvenuto il 20 dicembre 2024, mentre quantoal ricorso introduttivo del presente giudizio, è in atti il messaggio diposta elettronica certificata del 18/02/2025 alle ore 18:36:05(+0100) avente ad oggetto: "Notificazione ai sensi della legge n. 53del 1994" proveniente da "[OSCURATO:EMAIL]" edindirizzato a "[OSCURATO:EMAIL]" relativo all’avviso dellaconsegna del ricorso nella casella di destinazione del difensore delComune nel giudizio d’appello (e nel presente giudizio).1.2 Ne deriva che, rispetto alla sentenza pubblicata il 20 dicembre2024, il ricorso notificato martedì 18 febbraio 2025 è intervenuto nelsessantesimo giorno dal deposito suindicato ed è, pertanto ecomunque, rispettoso del termine ex art. 325 c.p.c. senza che abbiarilevanza l’avvenuta o meno produzione della relata di notificazionedella sentenza di merito a opera d’una delle parti del presentegiudizio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 (Rv. 661874 –01) né la tempestività di tale eventuale produzione (Sez. U,Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 (Rv. 665188 – 01).2. Con l’unico motivo di censura il Comune ricorrente prospetta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, l. 18 aprile2005, n. 62 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere ritenuto chela concessionaria fosse rimasta priva del potere impositivo.Sostiene che, pur convenendosi sulla scadenza del rapportooriginario in data 27/5/2021, vi era stata:3 di 5Numero registro generale 4945/2025Numero sezionale 291/2026- una prima determinazione dirigenziale n. 35 del 24/5/2021 ove,Numero di raccolta generale 7926/2026stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVDIaDta- p1ub9b,li casziio ne 31/03/2026disponeva l’estensione della durata del primo contratto sino al 20agosto 2022 (449 gg. - poco meno di 15 mesi) con i medesimi pattie condizioni contrattuali;- in data 22 giugno 2022 una delibera n. 72 della “CommissioneStraordinaria”, assunta “con i poteri del consiglio” dove era stabilitodi esternalizzare nuovamente il servizio di gestione, accertamento eriscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e dei serviziconnessi, demandando al Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], nellemore dell’espletamento della gara a evidenza pubblica, l’adozione ditutte le iniziative necessarie a garantire la piena continuità alleripercussioni in termini di mancata riscossione del tributo con graviconseguenze sulla liquidità dell’ente;- la determinazione dirigenziale n. 81 del 31/8/2022 con cui eraindetta una procedura per l’affidamento quinquennale del servizio;- analoga determinazione n. 82, sempre del 31 agosto 2022, con cuifu estesa la durata del primo contratto con SO.G.E.T. sino a fine2022.L’avviso impugnato fu notificato il 16/2/2023.Dopo l’aggiudicazione della gara e con la già citata determinadirigenziale del 20 luglio 2023, fu autorizzata la concessionaria aultimare l’attività di riscossione coattiva per tutte le attività relativeal completamento delle procedure in ordine ai crediti precedenti lascadenza della concessione.Secondo il Comune, avrebbe pertanto errato il giudice d’appello alimitare il suo esame a quest’ultima determina, trascurando leprecedenti, con ciò rendendo inapplicabile la limitazione temporaledi sei mesi di cui all’art. 23, comma 2, della l. n. 62/2005, come4 di 5Numero registro generale 4945/2025Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 7926/2026ritenuto in analoghe occasioni da questa Corte (n. 12288/2017 eData pubblicazione 31/03/202617033/2021).3. Ritiene questa Corte che la soluzione della questione di cui alpredetto motivo abbia rilevanza nomofilattica riguardando il poteredi disapplicazione esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli attiamministrativi con cui è disposta la proroga dei poteri delconcessionario ben oltre i termini contrattuali originari.Atteso pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., risulta opportunoche la questione sia trattata in pubblica udienza, va richiamato ilcostante orientamento di questa Corte secondo cui nel giudizio dicassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienzadall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. èammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione delricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolarerilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalitàdel collegio giudicante (Cass. Sez. U., 05/06/2018, n. 14437, Rv.649623 – 01). L’intervenuta modifica del vecchio testo dell’art. 380-bis c.p.c., con abrogazione del procedimento camerale avanti lasesta sezione e la conseguente introduzione del procedimento didefinizione accelerata, non introduce fattispecie che possanocontrastare con l’orientamento richiamato in merito alla citatadiscrezionalità. P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della sua trattazione inudienza pubblica.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO5 di 5