CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21561/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONEr.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 286/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 febbraio 2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 aprile 2023Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In forza di contratto di mutuo fondiario (ex art. 38 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385) stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e garantito, mediante rilascio di ipoteca, da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. promosse espropriazione immobiliare avente ad oggetto le quote indivise del diritto di proprietà nella titolarità del mutuatario e delterzo datore di ipoteca su un bene sito in Molfetta. Avverso detta procedura, sviluppatasi sino all’aggiudicazione del cespite in favore di [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], svolgendo distinte contestazioni sul credito del procedente e sui crediti r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei plurimi soggetti intervenuti ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. L’opposizione all’esecuzione è statadisattesa in ambedue i gradi di merito. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in grado di appello, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando nove motivi; resistono, con distinti controricorsi, la Elipso finance s.r.l. (e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, doValue S.p.A.), succedute, rispettivamente, alla creditrice procedente ed al creditore interventore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. 3. All’esito dell’adunanza camerale del 17 novembre 2022, con ordinanza interlocutoria resa in data 24 gennaio 2023, comunicata a parte ricorrente il giorno 1° febbraio 2023, questa Corte, rilevata l’omessa comunicazione a parte ricorrente dell’avviso di fissazione della adunanza camerale e lanullità delle notificazioni del ricorso introduttivo eseguite nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] santo e [OSCURATO:PERSONA], disponeva darsi avviso a parte ricorrente della successiva udienza ed ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle indicate parti, assegnando per l’incombente termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 4. Non hanno svolto attività processuale in grado di legittimità i soggetti in epifrafe dettagliatamente indicati come intimati. 5. Fissato per l’udienza pubblica del 18 aprile 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Le notificazionidel ricorso introduttivo originariamente effettuate nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inficiate da nullità, dacché eseguite - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso asseriti difensori domiciliatari d i tali parti,quantunque le stesse nel grado d’appello del giudizio definito con la pronuncia qui impugnata fosserorimaste contu maci . Attesa la mancata sanatoria del vizio (tramite la costituzione in questo grado delle parti malamente evocate oppure lo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente), questa Corte, con l’ordinanza n. 2137/2023, ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso, con termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. 1.1. Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, avvenuta il 1° febbraio 2023, parte ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso rinotificatoa [OSCURATO:PERSONA] entro il prescritto termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione (vale a dire entro il 23 marzo 2023). Alcunricorso corredato da notifica verso detta parte risulta infatti prodotto: si versa, in sostanza, nella pure residuale ipotesi di totale carenza materiale di notifica, cioè a dire nella inesistenza di un «atto» riconoscibile come «notificazione» (Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916). Ed invero, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo soltanto una dichiarazione (resa ai sensi e nelle forme del d.P.R. 28/12/2000, n. 445) di [OSCURATO:PERSONA] con cui questi dichiara «di aver preso visione e ricevuto copia del ricorso» e dell’ordinanza interlocutoria: documento a dir poco singolare e, in via dirimente, da qualificarsi sprovvisto di ogni efficacia asseverativa, atteso che, come è noto, la prova della notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio della relazione di notificazione (o dell’avviso di ricevimento, ove eseguita con spedizione amezzo posta) corredata (se eseguita con modalità telematica) dalle ricevute di accettazione e di consegna, unici documenti idonei a certificare l’avvenuta notifica ed attestarne la data e le modalità di esecuzione, preclusa al giudice qualsivoglia possibilità di accertare i predetti elementi da una diversa prova oppure di dare rilevanza alla conoscenza effettiva ad opera del destinatario della notifica aliunde desunta. 1.2. Ciò precisato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 371-biscod. proc. civ. . Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia, infatti, la citata disposizione, pur riferendosi espressamente all’ipotesi in cui sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso in grado di legittimità, è applicabile, con interpretazione estensiva, anche al caso in cui - come nella specie -sia stata ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso, con la precisazione che, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia dev’essere d’inammissibilità, e non già d’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, in motivazione; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass.25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398). 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 4. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della r.g. n. 21561/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore delleparti controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, doValue S.p.A.)delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle indicate parti controricorrenti,in euro 5.500 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deci