CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26637/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato d difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PADOVA n. 1270/2021 depositata il 21/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo in sede di opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi in favore del geom. [OSCURATO:PERSONA], nominato consulente tecnico in un procedimento civile, il Tribunale di Padova ha confermato la liquidazione operata dal giudice del procedimento, seppure sulla base di un percorso logico diverso. Il giudice aveva liquidato l’intero compenso a vacazione, mentre il giudice dell’opposizione ha riconosciuto che alcune delle attività demandate al consulente rientravano nella previsione dell’art. 12, comma 2, del d.m. 30 maggio 2002, il quale prevede un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42. Secondo il giudice dell’opposizione, fra la pluralità degli accertamenti demandati al consulente tecnico, apparivano «riconducibili alla previsione dell’art.12, comma 2 cit. solo i punti 2-4-6-7-8 del quesito, i quali, tuttavia, hanno comportato quattro, distinti rilievi topografici e planimetrici, il primo relativo al tombinamento del fosso interpoderale, il secondo relativo al confine delle proprietà, il terzo relativo alla posizione dell’accesso carrabile alla proprietà Caccaro rispetto al confine delle proprietà ed il quarto relativo alle dimensioni dello scolo interpoderale nel tratto non tombinato». Ciò posto il giudice dell’opposizione ha liquidato, in applicazione della norma dell’art. 12, comma 2, cit., il compenso massimo riferito ai quattro rilievi; ha rilevato che le attività ulteriori, diverse da quelle considerat e nella norma , dovevano essere compensate a tempo; quindi, ha stabilito il compenso ulteriore nell’importo pari alla differenza fra il compenso complessivamente liquidato dal giudice del procedimento e l’onorario dovuto sulla base dell’applicazione dell’art. 12 cit. Il giudice dell’opposizione ha giustificato tale esito in base al richiamo del principio secondo cui la liquidazione tabellare è cumulabile con la liquidazione a tempo. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 1 e 12, comma 2, del d.m. del 30 maggio 2002, oltre all’omesso esame di fatto decisivo. Si contesta, fra l’altro, la scelta del giudice di moltiplicare per quattro volte il compenso previsto per i rilievi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione. Si fa notare che la causa, nella quale il ricorrente ha prestato la propria opera quale consulente tecnico, è stata definita con provvedimento che haposto le spese della consulenza tecnica a carico della controparte, che non ha impugnato la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controparti del giudizio nel quale il Lovison ha prestato la propria opera, restano intimati. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’eccezione del controricorrente non è fondata: permane, infatti, il contrasto sulle spese di lite, che sono state poste a carico del ricorrente con il provvedimento impugnato. Ciò è sufficiente a giustificare il persistente interesse del ricorrente al presente ricorso. Il ricorso è fondato. «In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. n. 7174/2010). Se è vero pertanto che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014). Insomma, seppure il criterio in questa materia non possa essere ancorato esclusivamente al dato formale dell’unicità dell’incarico, diviene tuttavia essenziale, al fine di moltiplicare il compenso tabellare, accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, nonostante siano distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare il criterio della cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, verrebbe la regola concetto dell’unitarietà del compenso. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non è in linea con tali principi. Il quesito demandava ai consulente, per quanto interessa in questa sede, a) di constatare l’esatta posizione del tombinamento del fosso interpoderale ed il suo percorso fino a raggiungere via Calandrine; b) individuare, secondo i dati catastali, la linea di confine tra le proprietà; c) di verificare se l’attuale accesso carrabile della proprietà Caccaro oltrepassi il confine tra i fondi, occupando anche parte della Particelle n. 313 - Foglio 18 del Catasto di Padova dell’arch. Mauro e, in caso positivo di quantificarne la misura; d) di verificare se ci fosse stata modifica della larghezza del fosso di scolo interpoderale, nella parte mai tombinata, tra le proprietà delle parti in causa e se la stessa sia stata allargata individuandone, se possibile, l’epoca. Il gi udice ha ritenuto che a tali operazioni corrispondessero altrettanti “ rilievi ” , tali da giustificare la moltiplicazione del compenso tabellare previsto dall’art. 12 del d.m.; ma di là dalla teorica correttezza tecnica di tale assunto, contestato dal ricorrente, resta il fatto che, avuto riguardo ai principi applicabili in materia, esso di per sé non giustificava in via automatica il cumulo del compenso tabellare. Il giudice a tal fine avrebbe dovuto considerare se le finalità del quesito avessero prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, fossero ripetitivi o omogenei. Il cumulo si giustificava solo nel primo caso, non nel secondo. Assorbiti gli altri profili di censura. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa l’ordinanza; rinvia al Tribunale di Padova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Co