Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1987

Cassazione n. 13161/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CUI 06X9Z8U ) nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, bulbi di papavero da oppio essiccati utili per l'estrazione del principio attivo della morfina e dell'eroina.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancanza di assunzione di prova decisiva con richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale e nuova escussione del conducente del taxi.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Va ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni del tassista rese in sede di indagini preliminari, in quanto il relativo verbale è stato regolarmente acquisito agli atti.

Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente non si confronta con le risultanze probatorie, dalle quali emerge il coinvolgimento di tre soggetti, tutti identificati nel verbale di arresto, escludendo la presenza di un quarto uomo sfuggito alla cattura.

I poliziotti intervenuti avevano, infatti, monitorato due soggetti, tra cui l'imputato, i quali, all'arrivo del pullman, si erano avvicinati insieme a un terzo uomo iniziando a caricare sul taxi i borsoni prelevati dal bagagliaio.

La Corte ha, quindi, ritenuto che la presenza dell'imputato sul luogo non fosse casuale, ma programmata e finalizzata alla realizzazione dell'attività contestata.

In ordine al secondo motivo, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato la sua presenza 1sul luogo, la partecipazione al carico dei borsoni sul taxi e la fuga all'arrivo della polizia, dimostrano che egli ha fornito un contributo consapevole nell'attività illecita.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 06X9Z8U ) nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, bulbi di papavero da oppio essiccati utili per l'estrazione del principio attivo della morfina e dell'eroina. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancanza di assunzione di prova decisiva con richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale e nuova escussione del conducente del taxi. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Va ricordato che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni del tassista rese in sede di indagini preliminari, in quanto il relativo verbale è stato regolarmente acquisito agli atti. Ha, inoltre, evidenziato che il ricorrente non si confronta con le risultanze probatorie, dalle quali emerge il coinvolgimento di tre soggetti, tutti identificati nel verbale di arresto, escludendo la presenza di un quarto uomo sfuggito alla cattura. I poliziotti intervenuti avevano, infatti, monitorato due soggetti, tra cui l'imputato, i quali, all'arrivo del pullman, si erano avvicinati insieme a un terzo uomo iniziando a caricare sul taxi i borsoni prelevati dal bagagliaio. La Corte ha, quindi, ritenuto che la presenza dell'imputato sul luogo non fosse casuale, ma programmata e finalizzata alla realizzazione dell'attività contestata. In ordine al secondo motivo, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato la sua presenza 1sul luogo, la partecipazione al carico dei borsoni sul taxi e la fuga all'arrivo della polizia, dimostrano che egli ha fornito un contributo consapevole nell'attività illecita. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13161/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris