Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 650/2026
ECLI:EU:C:2026:749
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 settembre 2026 (
1
).
[OSCURATO:PERSONA]310/25
MMWB GmbH & Co. KG
contro
E.L.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Rinuncia all’eredità – Dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dinanzi agli organi giurisdizionali di due diversi Stati membri – Organo giurisdizionale di un altro Stato membro che si dichiara competente a decidere in una causa in materia di successione, ma che non è l’organo giurisdizionale dello Stato del luogo di residenza abituale della persona che ha reso la dichiarazione – Validità della dichiarazione resa dinanzi a tale organo giurisdizionale
Introduzione
1.
La controversia civile nel procedimento principale non presenta complessità né sotto il profilo fattuale né sotto il profilo giuridico. Il proprietario di un appartamento fa valere pretese derivanti da un contratto di locazione. A seguito del decesso del locatario, egli conviene in giudizio la moglie di quest’ultimo in quanto sua erede. Quest’ultima, tuttavia, eccepisce di aver rinunciato all’eredità devolutale dal marito. Di conseguenza, in mancanza di un titolo diverso dalla successione per il subentro della moglie negli obblighi del locatario, la domanda dovrebbe essere respinta, sempre che la rinuncia all’eredità sia stata efficace.
2.
È proprio quest’ultima circostanza a suscitare dubbi nel giudice del rinvio, investito in primo grado della causa nel procedimento principale. I suddetti dubbi traggono origine dalle seguenti circostanze: il giudice del rinvio ha sede in [OSCURATO:PERSONA], nella città in cui il
de cuius
aveva preso in locazione l’appartamento prima del decesso; dinanzi a tale giudice, quale organo giurisdizionale competente per la successione, alcuni eredi hanno reso dichiarazioni di rinuncia all’eredità; d’altra parte, in relazione alla successione del
de cuius
, è stato altresì avviato, su istanza di un suo creditore, un procedimento dinanzi a un giudice dei [OSCURATO:PERSONA]; la moglie del
de cuius
ha reso dinanzi a quest’ultimo giudice una dichiarazione di rinuncia all’eredità; ella risiede in Polonia e la sua dichiarazione non soddisfa i requisiti previsti dal diritto tedesco. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se, in ragione del fatto che il giudice dei [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato competente, l’efficacia della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dalla moglie del
de cuius
debba essere determinata dal diritto dei [OSCURATO:PERSONA].
3.
Nelle presenti conclusioni dimostrerò che, alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 (
2
), il mero riconoscimento, da parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, della propria competenza a decidere su una successione non giustifica la conclusione secondo la quale alla valutazione dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia all’eredità trovino applicazione le disposizioni della legge dello Stato membro di tale giudice. Esaminerò inoltre la questione della rilevanza, ai fini del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, della decisione emessa dal giudice dei [OSCURATO:PERSONA] nella causa relativa alla successione del
de cuius
.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 3 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Definizioni», al paragrafo 1, lettera g), così dispone:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
(…)
g) “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
(…)».
5.
Il capo II di tale regolamento contiene le disposizioni intese a determinare la competenza a decidere nelle cause in materia di successione. Ai sensi del suo articolo 4, rubricato «Competenza generale»:
«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».
6.
A sua volta, l’articolo 13 di tale regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima» così dispone:
«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».
7.
Il capo III del regolamento n. 650/2012 è dedicato alla legge applicabile in materia di successioni. L’articolo 21, ivi contenuto, rubricato «Criterio generale», così dispone:
«1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».
8.
L’articolo 22 di detto regolamento, rubricato «Scelta di legge», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
(…)».
9.
A sua volta, l’articolo 23 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione della legge applicabile», così dispone:
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
(…)
e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;
(…)».
10.
Orbene, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia»:
«La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:
a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o
b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».
11.
Il capo IV di tale regolamento è dedicato al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni. L’articolo 39, paragrafo 1, ivi contenuto, prevede il principio generale secondo cui:
«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare».
12.
L’articolo 40 del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento».
13.
Al contempo, l’articolo 41 di tale regolamento, rubricato «Divieto di riesame del merito», prevede che:
«In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito».
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
14.
Il
de cuius
è deceduto il 22 dicembre 2022 in [OSCURATO:PERSONA]. Al momento del decesso era coniugato con E.L. I coniugi erano comproprietari, ciascuno per metà, di una casa situata nei [OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo precedente al decesso del
de cuius
, essi, tuttavia, non vivevano insieme; E.L. viveva da qualche tempo in Polonia, mentre il
de cuius
aveva preso in locazione, dal 1º febbraio 2022 fino alla data del decesso, un appartamento a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
15.
Il 26 gennaio 2023, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in funzione di giudice della successione, la figlia e le nipoti del
de cuius
hanno rinunciato all’eredità loro devoluta da quest’ultimo. Il 9 febbraio 2023 E.L. ha preso visione del fascicolo di tale causa e ha ottenuto informazioni generali relative alla procedura di rinuncia all’eredità.
16.
Il 4 ottobre 2023, sempre dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), è stato avviato un procedimento nell’ambito del quale la MMWB GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «MMWB»), proprietaria dell’appartamento preso in locazione dal
de cuius
prima del decesso, ha chiesto l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di E.L., in qualità di erede del locatario, per i canoni di locazione arretrati.
17.
E.L. ha proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti. La MMWB ha quindi comunicato a E.L. la risoluzione del contratto di locazione senza preavviso e l’ha invitata, senza successo, a lasciare l’appartamento entro il 31 gennaio 2024. E.L. non si è conformata a tale richiesta. A fronte di ciò, la MMWB ha chiesto a quest’ultima il pagamento dei canoni di locazione arretrati, di un indennizzo per l’uso dell’appartamento con posto auto a decorrere dal 1º febbraio 2024, nonché il rilascio dell’appartamento e la restituzione delle chiavi unitamente al posto auto.
18.
E.L. ha chiesto il rigetto di tale domanda. Essa ha eccepito che, con lettera del 19 dicembre 2023, indirizzata al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), aveva rinunciato all’eredità del marito e che, pertanto, non era erede di quest’ultimo e non rispondeva dei suoi debiti. Richiamando gli articoli 4 e 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, essa ha sottolineato che il suddetto giudice aveva esaminato e accertato la propria competenza a decidere sulla successione del
de cuius
. Esso ha accertato, in particolare, che la residenza abituale e il luogo di soggiorno del
de cuius
si trovavano, almeno dal dicembre 2000, nei [OSCURATO:PERSONA]. Secondo E.L., l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha quindi erroneamente ritenuto sussistente la propria competenza «sulla base dell’indirizzo» del
de cuius
in [OSCURATO:PERSONA].
19.
A sostegno delle proprie affermazioni, E.L. ha prodotto una copia dell’ordinanza emessa il 29 maggio 2024 dal rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nel procedimento avviato su richiesta della banca creditrice del
de cuius
. Con la suddetta ordinanza, tale giudice aveva nominato un curatore della successione. Nella motivazione dell’ordinanza il giudice ha sottolineato il carattere transfrontaliero della causa e ha riconosciuto la propria competenza in considerazione del fatto che la residenza abituale del
de cuius
al momento della morte si trovava nei [OSCURATO:PERSONA], paese con il quale il
de cuius
aveva legami stretti e durevoli. A questo proposito, detto giudice si è basato, tra l’altro, sulla circostanza che il 13 luglio 2001 il
de cuius
aveva acquistato una casa nei [OSCURATO:PERSONA], dove quest’ultimo, peraltro, risiedeva già prima di tale acquisto. Dal 2000 il
de cuius
era dipendente presso un datore di lavoro con sede nei [OSCURATO:PERSONA]. Egli aveva in essere un mutuo ipotecario e disponeva di depositi bancari presso banche dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si era invece recato circa otto mesi prima del decesso per ricevere le cure necessarie dalla sorella. Nella succitata ordinanza, il giudice ha inoltre constatato che, sebbene E.L. avesse sostenuto di aver rinunciato all’eredità del marito con lettera del 19 dicembre 2023, ciò, tuttavia, non risultava dal registro delle successioni tenuto presso il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]).
20.
Il 24 febbraio 2025, dinanzi al rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), E.L. ha reso, per il tramite di un mandatario, una dichiarazione di rinuncia all’eredità del
de cuius
.
21.
Il giudice del rinvio indica che l’accoglimento della domanda dipende dal fatto che la convenuta nel procedimento principale abbia o meno validamente rinunciato all’eredità del marito. Esso osserva che, nonostante le disposizioni degli articoli 4, 17 e 28 del regolamento n. 650/2012, gli organi giurisdizionali di due Stati membri hanno riconosciuto la propria competenza e hanno condotto procedimenti successori. Nessuno di essi è tuttavia l’organo giurisdizionale del luogo di residenza abituale della convenuta nel procedimento principale. Al contempo, è pacifico che nessuna delle dichiarazioni rese da quest’ultima soddisfa i requisiti quanto alla forma e ai termini previsti dal diritto tedesco.
22.
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione del regolamento n. 650/2012:
«1. Se, nel caso in cui due organi giurisdizionali in due diversi Stati membri, i quali non coincidono con la residenza abituale dell’erede, dichiarino ciascuno la propria competenza per la successione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, un’erede in uno Stato membro possa validamente rendere una dichiarazione di rinuncia all’eredità dinanzi a uno di tali organi giurisdizionali, in conformità ai requisiti formali ivi applicabili.
2) In caso di risposta affermativa alla questione 1):
se una siffatta dichiarazione di rinuncia resa dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato membro nei confronti di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, che si ritiene parimenti competente a decidere sulla successione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da rendere dinanzi a tale organo giurisdizionale in modo tale che essa sia considerata validamente resa alla data della dichiarazione[;]
se la convenuta abbia potuto validamente rinunciare all’eredità dinanzi al Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] (…), mediante dichiarazioni (rinuncia) del 19 dicembre 2023 e del 24 febbraio 2025.
3) In caso di risposta affermativa alle questioni 1) e 2):
se, ai fini della validità, rilevi il fatto che l’erede, nel primo procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale di uno Stato membro di cui sia venuta a conoscenza, renda una dichiarazione di rinuncia, conformemente ai requisiti di forma ad essa applicabili, o possa decidere, a suo piacimento, in quale procedimento rendere la dichiarazione di rinuncia».
23.
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il governo portoghese e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Non si è tenuta alcuna udienza.
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
24.
Nella presente causa, le questioni pregiudiziali sono state sottoposte alla Corte da un giudice tedesco chiamato a decidere in primo grado su una domanda di pagamento e di rilascio conseguente alla risoluzione di un contratto di locazione di un appartamento. Il giudice del rinvio non ha indicato, nelle sue questioni, le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, né le ha richiamate nella motivazione della sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso si è limitato a rilevare che il riconoscimento della propria competenza da parte degli organi giurisdizionali di due Stati membri è avvenuto in contrasto con le disposizioni degli articoli 4, 17 e 28 del regolamento n. 650/2012.
25.
Tenuto conto dell’oggetto delle questioni e del richiamo ad alcuni articoli del regolamento n. 650/2012 da parte del giudice del rinvio e della convenuta nel procedimento principale, si deve ritenere che il giudice del rinvio chieda l’interpretazione delle disposizioni di tale regolamento. Tale conclusione è giustificata alla luce della natura della questione giuridica sorta nel procedimento principale. Infatti, anche se l’oggetto principale di tale procedimento non riguarda una questione di successione, l’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 riveste un’importanza fondamentale ai fini del suo esito. Ciò si spiega con il fatto che, alla luce del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, la legittimazione passiva della convenuta nel procedimento principale dipende dalla circostanza che essa sia o meno subentrata, per effetto della successione, negli obblighi del marito. Ciò, a sua volta, dipende dalla valutazione dell’efficacia degli atti da essa compiuti dinanzi al giudice con sede nei [OSCURATO:PERSONA].
26.
La necessità sottesa alla domanda del giudice del rinvio emerge con particolare chiarezza dalla seconda parte della seconda questione pregiudiziale, nella quale esso chiede espressamente se la convenuta nel procedimento principale abbia potuto validamente rinunciare all’eredità del
de cuius
mediante le dichiarazioni da essa rese dinanzi al giudice dei [OSCURATO:PERSONA]. Occorre pertanto ritenere che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chieda indicazioni sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 che gli consentano di valutare la validità (
3
) delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità (
4
) rese dalla moglie del
de cuius
dinanzi al giudice di quest’ultimo Stato membro.
27.
La circostanza che le questioni siano incentrate sul riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali di un determinato Stato membro, della competenza a decidere sulla successione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 impone di ritenere che, con le sue questioni, da esaminarsi congiuntamente, il giudice del rinvio intenda stabilire se il solo fatto che un organo giurisdizionale di uno Stato membro, diverso da quello del luogo di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione, si ritenga competente a decidere su una successione ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, costituisca il fondamento per valutare la validità della dichiarazione resa alla luce dei requisiti previsti dal diritto di tale Stato membro.
28.
La risposta alla questione così formulata dipende, in primo luogo, dall’interpretazione dell’articolo 23 (che indica la legge applicabile alla valutazione della validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità) e dell’articolo 28 (che indica la legge applicabile alla valutazione della validità formale della dichiarazione di rinuncia all’eredità) del regolamento n. 650/2012. Inoltre, nell’analisi occorre tener conto dell’articolo 4 (che stabilisce la regola generale relativa alla competenza in materia di successioni), nonché dell’articolo 13 (che prevede una competenza sussidiaria a ricevere una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità) di tale regolamento.
Sulla valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità nell’ambito di una causa che non è una causa in materia di successione
29.
La necessità di valutare la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità (
5
) resa da una determinata persona può sorgere non soltanto nelle cause in materia di successione, il cui oggetto principale sia l’individuazione della cerchia dei successori del
de cuius
o la risoluzione di controversie relative all’eredità, ma anche, quale questione incidentale, in altri procedimenti giudiziari, stragiudiziali, amministrativi e persino penali, qualora il loro esito dipenda, almeno in parte, dall’accertare se i diritti e gli obblighi della persona deceduta siano stati trasmessi alla persona chiamata all’eredità che invoca il fatto di aver reso siffatta dichiarazione.
30.
Il fatto di invocare tale dichiarazione in un determinato procedimento comporta la necessità che l’autorità che conduce tale procedimento stabilisca, secondo le disposizioni che ne regolano lo svolgimento, se la dichiarazione resa abbia prodotto l’effetto consistente nella perdita, da parte della persona chiamata all’eredità, dei diritti sull’eredità, il cui presupposto essenziale è che tale dichiarazione sia valida.
31.
Ciò non implica necessariamente che l’autorità dinanzi al quale si svolge il procedimento debba procedere a una valutazione autonoma della validità della dichiarazione. Può infatti accadere che tale valutazione sia già stata effettuata nell’ambito di altri procedimenti, da altre autorità, le cui decisioni, in particolare quelle aventi direttamente ad oggetto l’individuazione della cerchia degli eredi del
de cuius
, possono essere vincolanti per altre autorità. In pratica, in situazioni del genere, la persona chiamata all’eredità farà piuttosto valere la decisione stessa di una determinata autorità oppure il pertinente atto pubblico, e non la propria dichiarazione di rinuncia all’eredità, e ciò in ragione dell’efficacia probatoria della decisione e dell’atto nonché della loro efficacia nei confronti delle altre autorità statali, come definita dalle disposizioni vigenti nello Stato interessato. In sostanza, tuttavia, ciò equivale a invocare la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa, richiamando al contempo la valutazione della sua validità già effettuata dall’autorità che ha emesso la decisione o rilasciato l’atto pubblico.
32.
In altri termini, stabilire se la persona chiamata all’eredità, la quale invochi l’avvenuta presentazione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità (
6
), sia o meno subentrata nei diritti e negli obblighi del
de cuius
per effetto della successione può dipendere non soltanto dalla valutazione della validità della dichiarazione resa, ma anche da altre circostanze, quali l’esistenza di decisioni, vincolanti per l’autorità dinanzi alla quale si svolge il procedimento, che contengano un accertamento, positivo o negativo, di tale circostanza, o, eventualmente, di atti pubblici che la attestino. La portata dell’efficacia vincolante che tali decisioni producono nei confronti di altre autorità, così come l’eventuale possibilità di rimettere in discussione gli accertamenti in esse contenuti, dipende dalle disposizioni vigenti nello Stato interessato.
33.
Se è vero che il compimento degli opportuni accertamenti a tal riguardo non presenta particolari difficoltà nelle cause in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano entro i confini di un unico Stato membro, la situazione si complica invece nelle cause transfrontaliere, in cui l’autorità che conduce il procedimento deve valutare la validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa in un altro Stato (
7
) o gli effetti di determinate decisioni provenienti da autorità di un altro Stato membro. Si pone allora la questione di stabilire in base a quali disposizioni una siffatta valutazione debba essere effettuata.
34.
Nella presente causa è pacifico che la successione del
de cuius
rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, il quale contiene, in particolare, norme di conflitto che determinano la legge applicabile all’intera successione, la competenza degli organi giurisdizionali in materia di successione nonché le regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse in altri Stati membri nelle cause in materia di successione. Le disposizioni del suddetto regolamento determinano pertanto le modalità secondo le quali tali circostanze devono essere accertate nel procedimento principale.
35.
Salvo che dalla natura e dal contenuto delle disposizioni del regolamento in parola risulti diversamente, esse vincolano non solo gli organi giurisdizionali chiamati a decidere nelle cause in materia di successione, ma anche quelli che statuiscono in altre cause. Al fine di stabilire se una persona chiamata all’eredità vi abbia rinunciato, tali ultimi organi devono valutare l’insieme delle prove disponibili di cui si possa tenere conto ai sensi delle norme che regolano lo svolgimento del procedimento di cui trattasi (
8
).
36.
È logico che, in una situazione in cui il complesso del materiale probatorio disponibile sia costituito da decisioni di organi giurisdizionali, atti pubblici e scritture private, occorra in primo luogo valutare se tali elementi non siano già di per sé sufficienti per accertare le circostanze decisive ai fini della soluzione della questione incidentale, vale a dire il subentro, o il mancato subentro, della persona chiamata all’eredità nei diritti e negli obblighi del
de cuius
.
37.
Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, salvo che sussistano motivi di diniego del riconoscimento della decisione previsti dall’articolo 40 del medesimo regolamento. Pertanto, qualora in un altro Stato membro fosse stata emessa una decisione soggetta a riconoscimento che accerti il mancato subentro della persona chiamata all’eredità nei diritti e negli obblighi del
de cuius
, la valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità potrebbe risultare priva di oggetto, dal momento che tale questione sarebbe già coperta dall’autorità di cosa giudicata.
38.
Un ruolo analogo a quello delle decisioni emesse in un altro Stato membro può essere svolto dal certificato successorio europeo rilasciato (in prosieguo: il «CSE»), il quale, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, di tale regolamento, il CSE fa sorgere determinate presunzioni quanto all’esattezza degli elementi in esso accertati (
9
).
39.
Ai fini della soluzione della questione incidentale possono risultare determinanti anche gli atti pubblici redatti conformemente alle disposizioni dello Stato membro interessato, i quali, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, hanno in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d’origine o producono gli effetti più comparabili.
40.
Solo in assenza di decisioni, di un CSE o di atti pubblici nazionali che definiscano, se del caso, la questione del subentro, o del mancato subentro, nei diritti e negli obblighi del
de cuius
, può sorgere la necessità che l’organo giurisdizionale investito della causa in cui è coinvolta una persona che invoca la presentazione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità proceda a una valutazione autonoma della validità di tale dichiarazione secondo le regole risultanti dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012.
41.
Affinché una dichiarazione di rinuncia all’eredità possa essere considerata idonea a produrre l’effetto consistente nel mancato subentro della persona chiamata all’eredità nei diritti e negli obblighi del
de cuius
, essa deve soddisfare i requisiti di validità sostanziale e formale. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012, la validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità è determinata dalla legge applicabile alla successione, designata a norma degli articoli 21 e 22 di tale regolamento. A sua volta, ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento, la validità formale della dichiarazione di rinuncia all’eredità è determinata dalla legge applicabile alla successione, designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 del medesimo regolamento [articolo 28, lettera a), del regolamento n. 650/2012], oppure, se del caso, dalla legge dello Stato in cui la persona che rende la dichiarazione ha la propria residenza abituale [articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012].
42.
Il punto di partenza per valutare la validità di una dichiarazione di accettazione dell’eredità è quindi la designazione della legge applicabile alla successione. In mancanza di ciò non è possibile accertare la validità sostanziale della dichiarazione, poiché non è dato sapere alla luce di quali requisiti, ossia dei requisiti previsti dalla legge di quale Stato, tale valutazione debba essere effettuata. La legge così designata può determinare anche la validità formale della dichiarazione resa.
43.
Nel procedere, in via incidentale, all’individuazione della legge applicabile alla successione e, quindi, della legge applicabile alla valutazione della validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità, si pone una questione analoga a quella formulata in precedenza (
10
), vale a dire se le circostanze determinanti ai fini della designazione della legge applicabile alla successione siano comprese negli accertamenti contenuti in una decisione soggetta a riconoscimento emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro oppure negli atti pubblici rilasciati, e se tali accertamenti siano vincolanti per l’organo giurisdizionale investito della causa in cui la validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità si è posta quale questione incidentale. In caso di risposta affermativa a tale questione, occorrerebbe ritenere che le circostanze in parola non possano essere riesaminate dall’organo giurisdizionale investito della causa promossa contro la persona chiamata all’eredità (
11
). In caso di risposta negativa, non resta altra possibilità se non che detto organo giurisdizionale proceda autonomamente a siffatti accertamenti (
12
).
44.
In sintesi, al fine di stabilire se la persona chiamata all’eredità del
de cuius
, che invoca la rinuncia all’eredità, sia o meno subentrata nei diritti e negli obblighi di quest’ultimo, trattandosi di una questione incidentale nell’ambito di un procedimento condotto dall’organo giurisdizionale di un determinato Stato membro, tale organo dovrebbe esaminare, in primo luogo, conformemente alle disposizioni che regolano lo svolgimento del procedimento, se la suddetta questione sia già stata definita da decisioni o atti pubblici nazionali, oppure, eventualmente, da decisioni e atti pubblici di altri Stati membri soggetti, rispettivamente, a riconoscimento o ad accettazione (
13
). In mancanza di tali decisioni e atti, nonché qualora essi non siano vincolanti per l’organo giurisdizionale di cui trattasi, quest’ultimo dovrebbe, in secondo luogo, procedere a una valutazione autonoma della validità delle dichiarazioni alla luce dei requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione o, se del caso, per quanto riguarda la validità formale, alla luce dei requisiti previsti dalla legge del luogo di residenza abituale della persona chiamata all’eredità. Nell’ipotesi in cui l’organo giurisdizionale proceda a una valutazione autonoma della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità, esso dovrebbe esaminare, conformemente alle disposizioni che regolano lo svolgimento del procedimento, se le circostanze determinanti ai fini della designazione della legge applicabile alla successione del
de cuius
siano comprese negli accertamenti contenuti in decisioni o atti pubblici nazionali o, eventualmente, in decisioni e atti pubblici di altri Stati membri soggetti, rispettivamente, a riconoscimento o ad accettazione, e se siffatti accertamenti siano per esso vincolanti. In mancanza di tali decisioni e atti, nonché qualora essi non siano vincolanti, l’organo giurisdizionale interessato dovrebbe compiere autonomamente gli accertamenti necessari per individuare la legge applicabile alla successione. Alla luce dei requisiti previsti dalla legge così designata, esso dovrà valutare la validità sostanziale della dichiarazione.
Sul nesso
(
sua
assenza)
tra l’accertamento della competenza in una causa in materia di successione e la valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità
45.
Nella presente causa, il giudice del rinvio ravvisa un nesso tra il fatto che l’organo giurisdizionale di un determinato Stato membro si dichiari competente a decidere su una successione e la legge applicabile alla valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità. Come risulta dalle mie considerazioni sin qui svolte (
14
), alla luce delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 un nesso del genere non sussiste. Né la sussistenza della competenza né il fatto che l’organo giurisdizionale si ritenga, fondatamente o meno, competente a decidere in una causa in materia di successione oppure a ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità determinano la legge applicabile alla valutazione della validità di tale dichiarazione.
46.
Se esiste un nesso tra l’accertamento della competenza a decidere sulla successione di una determinata persona e la legge applicabile alla successione, ossia la legge applicabile alla valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità (l’unica applicabile alla valutazione della validità sostanziale), esso deriva dal fatto che il principale criterio di collegamento, sia per l’accertamento della competenza a decidere sulla successione sia per la determinazione della legge applicabile alla successione, è la residenza abituale del
de cuius
al momento della morte (articolo 4 e articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012). Tuttavia, esso non è l’unico criterio di collegamento ai fini della designazione della legge applicabile alla successione. Le disposizioni del regolamento non escludono la situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione applichi il diritto sostanziale di un altro Stato membro o di uno Stato terzo. Anche in tale situazione, a determinare la validità sostanziale della dichiarazione non saranno le disposizioni del diritto dello Stato membro dell’organo giurisdizionale competente, bensì le disposizioni della legge applicabile alla successione (
15
).
47.
Lo stesso vale in caso di sussistenza della competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro a ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012. La circostanza che un organo giurisdizionale di un determinato Stato membro sia, conformemente a tale disposizione, competente a ricevere una dichiarazione di rinuncia all’eredità non comporta, di per sé, che le disposizioni del diritto di tale Stato trovino applicazione ai fini della valutazione della validità formale della dichiarazione resa. Infatti, a determinare l’applicazione delle disposizioni del diritto di tale Stato membro alla valutazione della validità formale della dichiarazione resa dinanzi agli organi giurisdizionali di detto Stato membro non è l’articolo 13, bensì l’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012. Il fatto che quest’ultima disposizione utilizzi lo stesso criterio di collegamento dell’articolo 13 di tale regolamento non cambia nulla: il criterio di collegamento ai fini della designazione della legge applicabile non è la sussistenza della competenza degli organi giurisdizionali di un determinato Stato membro, ma la residenza abituale della persona che rende la dichiarazione.
48.
In tali circostanze, occorre chiedersi se, nonostante il tenore inequivocabile delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, esistano ragioni per le quali la Corte dovrebbe ritenere che il solo fatto che un organo giurisdizionale di un determinato Stato membro si dichiari competente debba essere considerato sufficiente ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dello Stato membro di tale organo alla valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dinanzi ad esso.
49.
Tale soluzione non trova alcun fondamento nelle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Il suddetto regolamento stabilisce in modo univoco le modalità di designazione della legge applicabile alla valutazione della validità dell’atto in questione e non contiene alcuna clausola che consenta di introdurre nel sistema criteri di collegamento supplementari.
50.
Il giudice del rinvio non indica alcuna circostanza particolare che deponga a favore di una diversa conclusione. [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione una situazione in cui la persona che rende la dichiarazione potrebbe agire in base a un’erronea convinzione circa la legge applicabile alla successione del
de cuius
in questione, errore che potrebbe trarre origine dal fatto che l’organo giurisdizionale di un determinato Stato membro abbia compiuto atti relativi alla successione tali da far ritenere che esso si considerasse competente a decidere sulla successione. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’eliminazione degli effetti degli errori dovrebbe avvenire mediante l’applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale che disciplinano la possibilità di sottrarsi agli effetti di un atto compiuto sotto l’influenza di un errore e le modalità a tal fine(
16
).
51.
In ogni caso, ritenere che il solo fatto che un organo giurisdizionale di un determinato Stato membro dichiari la propria competenza a decidere su una successione giustifichi l’applicazione della legge dello Stato di tale organo alla valutazione della validità sostanziale della dichiarazione di rinuncia all’eredità comporterebbe il rischio che per l’accertamento del subentro nei diritti e negli obblighi di un
de cuius
trovi applicazione una legge, mentre per la valutazione della validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità ne trovi applicazione un’altra. Ciò condurrebbe a conseguenze assurde: la legge applicabile alla successione potrebbe non prevedere la possibilità di rinunciare all’eredità; ciononostante, qualora tale possibilità fosse prevista dalla legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale che si sia dichiarato competente a decidere sulla successione, la rinuncia risulterebbe comunque valida, benché la legge di tale Stato non sia la legge applicabile alla successione.
52.
Quanto alla valutazione della validità formale, gli argomenti non sono altrettanto forti, soprattutto alla luce dell’articolo 28, lettera b), del regolamento n. 650/2012. Nondimeno, non ravviso particolari ragioni per le quali la Corte dovrebbe integrare, mediante la propria giurisprudenza, il contenuto dell’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 introducendo ulteriori criteri di collegamento determinanti ai fini della designazione della legge applicabile. Né il giudice del rinvio, né il governo portoghese, né la [OSCURATO:PERSONA] adducono alcun motivo in tal senso.
53.
Alla luce di ciò, ritengo che alla questione del giudice del rinvio occorra rispondere dichiarando che gli articoli 4, 13, 23 e 28 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui la decisione sui diritti o sugli obblighi di una parte di un procedimento giudiziario dipenda dalla valutazione della validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da tale parte, valutazione che l’organo giurisdizionale adito deve effettuare autonomamente, la validità sostanziale di tale dichiarazione deve essere valutata alla luce dei requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione, designata conformemente all’articolo 21 o all’articolo 22 di tale regolamento, mentre la validità formale deve essere valutata alla luce dei requisiti previsti da quest’ultima legge oppure, se del caso, dalla legge dello Stato in cui la persona che rende la dichiarazione ha la propria residenza abituale. Il solo fatto che un organo giurisdizionale di uno Stato membro si sia dichiarato competente a decidere sulla successione di un determinato
de cuius
, anche ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, non fornisce alcun fondamento per valutare la validità, tanto sostanziale quanto formale, della dichiarazione resa dinanzi a tale organo giurisdizionale alla luce dei requisiti previsti dalla legge di detto Stato membro, qualora essa non sia la legge applicabile alla successione o, limitatamente alla validità formale della dichiarazione, la legge dello Stato in cui la persona che rende la dichiarazione ha la propria residenza abituale.
Sull’efficacia vincolante, nei confronti del giudice del rinvio, degli accertamenti compiuti da altri organi giurisdizionali riguardo alla successione
54.
Nella situazione di fatto del procedimento principale, quale esposta alla Corte, si possono individuare questioni che, alla luce del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, non hanno suscitato dubbi nel giudice del rinvio, ma la cui soluzione può rivestire un’importanza essenziale per l’esito del procedimento dinanzi ad esso pendente.
55.
In concreto, richiamando le mie osservazioni preliminari, in particolare quelle esposte ai paragrafi 32, 43 e 44 delle presenti conclusioni, si pone la questione della portata dell’efficacia vincolante, nei confronti del giudice del rinvio, delle decisioni e degli atti pubblici emanati in relazione alla successione del
de cuius
e, più precisamente, degli accertamenti che ne risultano in ordine alle circostanze determinanti ai fini della designazione della legge applicabile alla successione, segnatamente riguardo alla residenza abituale del
de cuius
al momento del decesso (
17
).
56.
Nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di soffermarsi su tale questione, esporrò brevemente le mie osservazioni al riguardo.
Decisioni e atti pubblici contenenti accertamenti relativi alle circostanze determinanti ai fini della designazione della legge applicabile alla successione nella presente causa
57.
Alla luce delle circostanze emerse dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre prendere in considerazione la questione della portata dell’efficacia vincolante per il giudice del rinvio degli accertamenti compiuti dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualità di giudice della successione, e dal rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Gli accertamenti di tale primo organo giurisdizionale potrebbero desumersi dalla ricezione delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese dalla figlia e dalle nipoti del
de cuius
, mentre quelli del secondo, dalla sua ordinanza del 29 maggio 2024 relativa alla nomina del liquidatore dell’eredità oppure, eventualmente, dalla ricezione della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da E.L.
58.
La questione dell’efficacia vincolante, nei confronti dell’organo giurisdizionale di un determinato Stato membro, degli accertamenti compiuti nei procedimenti condotti dinanzi agli organi giurisdizionali del medesimo Stato è disciplinata dal diritto nazionale, la cui interpretazione esula dalla competenza della Corte. Dal punto di vista del diritto dell’Unione, è invece fondamentale la questione dell’obbligo, previsto dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012, per il giudice del rinvio, di riconoscere l’ordinanza del rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), del 29 maggio 2024, e delle conseguenze che ne derivano.
59.
Ricordo che quest’ultima ordinanza, in quanto emessa in una causa in materia di successione da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, è riconosciuta dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. Ad ogni buon conto, rilevo che nulla induce a ritenere che sussistano le circostanze previste dall’articolo 40 di tale regolamento, la cui ricorrenza imporrebbe il diniego del riconoscimento di detta ordinanza.
60.
In particolare, in primo luogo, anche qualora tale ordinanza fosse stata emessa da un organo giurisdizionale non competente a decidere sulla successione, ciò non costituirebbe, di per sé, un motivo per negare il riconoscimento (
18
). Il difetto di competenza di un determinato organo giurisdizionale non costituisce infatti una circostanza che impone il diniego del riconoscimento della decisione emessa dal medesimo. La competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro di origine della decisione e le basi sulle quali essa si fonda non possono formare oggetto di riesame da parte dell’organo giurisdizionale di un altro Stato membro (
19
).
61.
In secondo luogo, alla luce del tenore dell’articolo 40 del regolamento n. 650/2012, l’eventuale violazione degli articoli 17 e 18 di tale regolamento non costituisce, di per sé, un motivo di diniego del riconoscimento, anche qualora si ritenesse che le suddette disposizioni fossero applicabili in ragione della precedente ricezione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. In ogni caso, nulla indica che tali disposizioni siano state violate dal rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), nella causa relativa alla nomina del liquidatore dell’eredità.
62.
Da un lato, infatti, alla luce dell’esposizione dei fatti del procedimento principale, l’oggetto del procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), quale giudice della successione, con la partecipazione della figlia e delle nipoti del
de cuius
, si limitava alla ricezione di dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese da queste ultime e alla redazione del relativo verbale. Non si può pertanto sostenere che, dinanzi all’organo giurisdizionale di un altro Stato membro al quale sia stata presentata un’istanza: a) di nomina del liquidatore dell’eredità, oppure b) di ricezione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità da parte di una persona chiamata all’eredità diversa dalle persone che avevano già reso tali dichiarazioni, siano state
proposte, tra le stesse parti, domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo
, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
63.
Dall’altro lato, in considerazione del diverso ambito oggettivo e soggettivo delle cause instaurate dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), quale giudice della successione, a mio avviso, non vi sono neppure ragioni per ritenere che tali cause presentassero con una qualsiasi delle cause sopra menzionate alle lettere a) e b), avviate dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), un collegamento così stretto da rendere necessario esaminare gli effetti della mancata applicazione, da parte di quest’ultimo organo giurisdizionale, dell’articolo 18 del regolamento n. 650/2012. Non si tratta infatti di cause che possano dar luogo a decisioni tra loro incompatibili, circostanza che costituisce, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento, il criterio per ravvisare uno stretto collegamento tra le cause. Alla luce della definizione contenuta nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, non si può ritenere che la ricezione di una dichiarazione di rinuncia all’eredità costituisca una decisione. Non sussiste neppure alcuna incompatibilità tra gli atti consistenti nella ricezione di dichiarazioni di rinuncia all’eredità rese da persone diverse.
64.
In terzo luogo, come emerge già da queste ultime osservazioni, deve escludersi che nel procedimento principale sussista il motivo di diniego del riconoscimento della decisione previsto all’articolo 40, lettera c), del regolamento n. 650/2012, poiché non ricorre la situazione in cui la decisione sia incompatibile con una decisione emessa in [OSCURATO:PERSONA] tra le stesse parti. Come ho già rilevato, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) non ha emesso alcuna decisione nella causa successoria, bensì si è limitato a redigere il verbale di ricezione di dichiarazioni di rinuncia all’eredità. Occorre sottolineare che, qualora gli atti compiuti dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]), su istanza della figlia e delle nipoti del
de cuius
, dovessero essere intesi come attestanti il riconoscimento della propria competenza nella causa successoria, da equiparare a una decisione, si tratterebbe della competenza a ricevere la dichiarazione di rinuncia all’eredità. Tale competenza spetterebbe al suddetto organo giurisdizionale anche ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, in ragione della residenza abituale in [OSCURATO:PERSONA] della figlia e delle nipoti del
de cuius
, e quindi dalla «decisione» in parola non risulterebbe che tale giudice abbia accertato la residenza abituale del
de cuius
al momento della sua morte. E anche se così fosse, dai verbali non emerge che esso abbia compiuto un siffatto accertamento dopo aver valutato tutte le circostanze determinanti al riguardo: alla base degli accertamenti vi erano soltanto le dichiarazioni rese dalle persone interessate, non sottoposte a verifica né a valutazione alla luce delle dichiarazioni di altri eredi.
65.
In una situazione del genere, la questione decisiva ai fini della definizione del procedimento principale è la portata dell’efficacia vincolante, nei confronti del giudice del rinvio, dell’ordinanza del rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), del 29 maggio 2024, relativa alla nomina del liquidatore dell’eredità e, più precisamente, dell’accertamento in essa compiuto quanto alla circostanza determinante la legge applicabile alla successione, vale a dire l’accertamento relativo alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte.
66.
Ricordo che il dispositivo di tale ordinanza si limita alla decisione di nomina del liquidatore dell’eredità. Da esso non risulta espressamente alcun accertamento circa la legge applicabile alla successione del
de cuius
né circa la residenza abituale di quest’ultimo al momento della morte. Alla luce del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, dalla motivazione di detta ordinanza risulta tuttavia che l’organo giurisdizionale che l’aveva emessa ha proceduto a un’analisi approfondita in merito alla residenza abituale del
de cuius
nei [OSCURATO:PERSONA] al momento della morte e, su tale base, ha accertato la propria competenza a decidere sulla successione. Dal dispositivo della sua ordinanza si può altresì desumere che esso abbia compiuto accertamenti anche riguardo alla legge applicabile alla successione. Infatti, dall’articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 650/2012 risulta che la legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 di tale regolamento regola anche i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori. La nomina del liquidatore doveva pertanto essere preceduta dalla determinazione della legge applicabile all’intera successione, la quale prevedesse tale facoltà o tale obbligo (
20
).
67.
Alla luce di tali accertamenti, si pone la questione se il giudice del rinvio possa accertare una residenza abituale diversa da quella indicata nell’ordinanza del rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), del 29 maggio 2024.
Efficacia vincolante dell’accertamento relativo alla residenza abituale del de cuius al momento della morte compiuto in una decisione soggetta a riconoscimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012
68.
In linea di principio, l’effetto del riconoscimento di una decisione consiste nell’attribuirle in un altro Stato membro l’autorità e l’efficacia che essa riveste nello Stato membro in cui è stata pronunciata (
21
).
69.
Sussiste tuttavia anche un orientamento secondo cui, in alcuni casi, gli effetti del riconoscimento derivanti dal diritto nazionale dello Stato d’origine sono soggetti a correzione, specialmente quando la decisione riguarda una questione che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e quest’ultimo determina autonomamente gli effetti da ricollegare alla definizione di una determinata questione in uno degli Stati membri (cosiddetta concezione degli effetti autonomi del riconoscimento) (
22
). A sostegno di tale tesi viene richiamata la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
23
).
70.
In tale sentenza, pronunciata nel quadro del regolamento (CE) n. 44/2001 (
24
), la Corte ha dichiarato che la nozione di autorità della cosa giudicata nel diritto dell’Unione non riguarda solo il dispositivo della decisione giudiziaria riconosciuta, ma si estende anche alla motivazione della stessa, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile (
25
). In tale contesto, la Corte ha dichiarato che una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza, in base al rilievo della validità di tale clausola, vincola i giudici degli altri Stati membri sia per quanto concerne la decisione di incompetenza di tale giudice, contenuta nel dispositivo della sua decisione, che per quanto concerne l’accertamento della validità di tale clausola, contenuta nella motivazione di tale decisione, che costituisce il fondamento necessario del dispositivo. A sostegno di tale soluzione deponeva il fatto che il sistema istituito dal suddetto regolamento si fondava sul principio della fiducia reciproca tra i giudici (
26
) . La Corte ha rilevato che un livello elevato di fiducia reciproca si impone a maggior ragione quando i giudici degli Stati membri sono chiamati ad applicare disposizioni comuni sulla competenza (
27
).
71.
Al pari del regolamento n. 44/2001, anche il regolamento n. 650/2012 istituisce un regime giuridico uniforme in materia di competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri nelle cause in materia di successione. Inoltre, a differenza del primo regolamento, il regime istituito dal regolamento n. 650/2012 comprende anche norme comuni sulla legge applicabile all’intera successione. Come risulta dal considerando 37 del regolamento n. 650/2012, l’introduzione di norme armonizzate sul conflitto di leggi in materia di legge applicabile mirava a evitare risultati contraddittori e a prevenire la frammentazione della successione, così da garantire, in particolare, che l’intera successione sia regolata da un’unica legge.
72.
Come il regime previsto dal regolamento n. 44/2001, anche quello istituito dal regolamento n. 650/2012 è fondato sul principio della fiducia reciproca. Ciò posto, si deve assumere che il riconoscimento di una decisione emessa in materia di successioni si estende anche agli elementi della sua motivazione che costituiscono il fondamento necessario del dispositivo e che sono, per tale ragione, inscindibili da quest’ultimo.
73.
Si pone dunque la questione se gli accertamenti compiuti dall’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione soggetta a riconoscimento in forza dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, relativi alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte, assunta quale base per la designazione della legge applicabile alla successione, possano rientrare tra gli elementi della motivazione che costituiscono il fondamento necessario del dispositivo e che sono pertanto da esso inscindibili.
74.
La risposta alla questione così formulata dipende dall’analisi complessiva della decisione soggetta a riconoscimento, dalla natura e dall’importanza della statuizione in essa contenuta nonché dagli effetti da essa prodotti. Solo all’esito di tale analisi sarà possibile stabilire se gli accertamenti relativi alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte costituiscano il fondamento necessario del dispositivo della decisione.
75.
Se così fosse, a mio avviso, dal complesso delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 risulta che gli accertamenti compiuti in tale ambito, posti a fondamento della determinazione della legge applicabile alla successione, legge poi applicata nella decisione emessa riguardo alla successione di un determinato
de cuius
, dovrebbero essere coperti dal riconoscimento a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento.
76.
La residenza abituale del
de cuius
al momento della morte costituisce infatti il criterio di collegamento principale previsto dal regolamento. Essa determina la competenza a decidere sulla successione nonché la legge applicabile all’intera successione. Sebbene l’individuazione di tale residenza con riferimento a un determinato
de cuius
possa, in pratica, rivelarsi problematica (
28
), non vi è dubbio che essa debba essere effettuata dall’autorità che si occupa della successione (
29
). In nessun caso tale accertamento si riduce alla constatazione di una circostanza meramente fattuale, ma esso costituisce piuttosto l’espressione di una valutazione giuridica compiuta da detta autorità.
77.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la residenza abituale del
de cuius
al momento della morte non può essere fissata in più di uno Stato membro (
30
), poiché ciò comporterebbe la frammentazione della successione. Un’interpretazione che ammettesse tale possibilità sarebbe pertanto incompatibile con gli obiettivi del regolamento n. 650/2012 (
31
).
78.
In tale contesto, un’interpretazione secondo la quale i giudici di uno Stato membro non sarebbero vincolati dagli accertamenti relativi alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte risultanti dalle decisioni soggette a riconoscimento risulterebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento n. 650/2012. Essa comporterebbe infatti il rischio di frammentazione della successione, a causa della possibilità che vengano emesse decisioni tra loro incompatibili, e ciò in ragione del fatto che, a seguito di accertamenti divergenti circa la residenza abituale del
de cuius
al momento della morte, troverebbe applicazione una diversa legge quale legge applicabile alla successione.
79.
Tale tesi non dovrebbe suscitare dubbi soprattutto in una situazione come quella del procedimento principale, in cui la determinazione della legge applicabile alla successione è necessaria esclusivamente per risolvere una questione incidentale sorta in un procedimento che, di per sé, non rientra nell’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento n. 650/2012. È difficile immaginare ragioni per le quali un organo giurisdizionale potenzialmente privo di competenza a decidere in una causa in materia di successione (essendo quest’ultima determinabile sulla base di norme diverse da quelle previste dal regolamento n. 650/2012), dovrebbe avere il potere di rimettere in discussione gli accertamenti e le statuizioni degli organi giurisdizionali che tale competenza possiedono.
80.
In ogni caso, l’assenza di efficacia vincolante degli accertamenti relativi alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte, posti a fondamento di una decisione soggetta a riconoscimento ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, sarebbe altresì contraria all’obiettivo di tale regolamento consistente nel reciproco riconoscimento delle decisioni da parte degli Stati membri e al principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, su cui detto regolamento si fonda.
81.
Ritengo pertanto che l’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento previsto da tale articolo comprende l’accertamento relativo alla residenza abituale del
de cuius
al momento della morte, qualora tale accertamento costituisca il fondamento necessario del dispositivo della decisione oggetto di riconoscimento.
Conclusioni
82.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
Gli articoli 4, 13, 23 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
devono essere interpretati nel senso che:
in una situazione in cui la decisione sui diritti o sugli obblighi di una parte di un procedimento giudiziario dipenda dalla valutazione della validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da tale parte, valutazione che l’organo giurisdizionale adito deve effettuare autonomamente, la validità sostanziale di tale dichiarazione deve essere valutata alla luce dei requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione, determinata conformemente all’articolo 21 o all’articolo 22 di tale regolamento, mentre la validità formale deve essere valutata alla luce dei requisiti previsti da quest’ultima legge oppure, se del caso, dalla legge dello Stato in cui la persona che rende la dichiarazione ha la propria residenza abituale. Il solo fatto che un organo giurisdizionale di uno Stato membro si è dichiarato competente a decidere sulla successione di un determinato
de cuius
, anche ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, non fornisce alcun fondamento per valutare la validità, tanto sostanziale quanto formale, della dichiarazione resa dinanzi a tale organo giurisdizionale alla luce dei requisiti previsti dalla legge di detto Stato membro, qualora essa non sia la legge applicabile alla successione o, limitatamente alla validità formale della dichiarazione, la legge dello Stato in cui la persona che rende la dichiarazione ha la propria residenza abituale.
1
Lingua originale: il polacco.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
3
Come ho spiegato nelle mie conclusioni del 20 gennaio 2022 nella causa T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità) (C‑617/20, EU:C:2022:49, paragrafo 40), l’adempimento delle condizioni necessarie affinché una dichiarazione di accettazione o di rinuncia all’eredità produca i suoi effetti può essere qualificato, in alcuni ordinamenti giuridici, come validità di tale dichiarazione, in altri come sua efficacia, e, in altri ancora, come effettuazione della medesima. Per chiarezza espositiva, nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò il termine «validità».
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Preciso, al riguardo, che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge alcun elemento di prova idoneo a comprovare l’avvenuta presentazione della dichiarazione del 19 dicembre 2023. In ogni caso, tale circostanza non è stata annotata nel registro delle successioni tenuto presso il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), al quale la dichiarazione in parola avrebbe dovuto essere trasmessa (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni). Dal tenore delle questioni pregiudiziali risulta che il giudice del rinvio muove dal presupposto che una siffatta dichiarazione sia stata resa.
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Tenuto conto dell’oggetto della controversia nel procedimento principale e dell’oggetto delle questioni pregiudiziali, nelle presenti conclusioni mi riferirò esclusivamente alle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. Tuttavia, le mie considerazioni troveranno applicazione,
mutatis mutandis
, anche alle dichiarazioni di accettazione dell’eredità nonché alle dichiarazioni di accettazione o di rinuncia a un legato.
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Eventualmente, anche un’altra persona che invochi tale fatto, purché ciò rilevi sotto il profilo del suo interesse giuridico.
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Anche in uno Stato terzo.
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Tali disposizioni possono determinare la ripartizione dell’onere della prova, il termine per la sua produzione, nonché il diritto o l’obbligo di procedere ad accertamenti d’ufficio.
9
Rilevo che l’allegato IV del modulo del CSE, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30), prevede, al punto 4, la possibilità di attestare che l’erede ha rinunciato all’eredità.
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V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.
11
V., più ampiamente, i paragrafi da 68 a 81 delle presenti conclusioni.
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Fatte salve le soluzioni procedurali particolari previste dal diritto degli Stati membri. Si può infatti teoricamente immaginare che la decisione su tale questione sia riservata alla competenza per materia di determinati organi giurisdizionali, le cui decisioni sarebbero vincolanti per altri organi giurisdizionali.
13
Tenuto conto dell’oggetto del procedimento nella presente causa, ometto la questione del riconoscimento delle decisioni e degli atti provenienti da Stati terzi, ivi compresi gli Stati membri che non applicano il regolamento n. 650/2012.
14
V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
15
Ad esempio, nell’ipotesi in cui la competenza a decidere di un organo giurisdizionale di un determinato Stato membro sia accertata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, qualora il
de cuius
abbia scelto, a norma dell’articolo 22 del medesimo regolamento, la legge di un altro Stato membro quale legge applicabile alla successione.
16
A titolo di esempio di un tale procedimento, v. sentenza del 27 marzo 2025,
Ławida
(C‑57/24, EU:C:2025:217).
17
Indipendentemente da quanto precede, ci si può chiedere se, e in quale misura, l’ordinanza del rechtbank Limburg, zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], sede di [OSCURATO:PERSONA]), del 29 maggio 2024, relativa alla nomina del liquidatore dell’eredità del
de cuius
, incida sulla possibilità di far valere il diritto al pagamento dei debiti ereditari in un procedimento diverso da quello relativo alla liquidazione dell’eredità. L’analisi di tale questione esula dall’ambito della problematica oggetto delle questioni pregiudiziali.
18
L’eventuale violazione delle norme generali sulla competenza da parte dell’organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe, di per sé, far ritenere che il riconoscimento della decisione sia manifestamente contrario all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 40, lettera a), del regolamento n. 650/2012. È vero che, a differenza di altri regolamenti in materia di competenza giurisdizionale [v., in particolare, articolo 45, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1); articolo 69, seconda frase, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1); articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1); articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU 2016, L 183, pag. 30); articolo 24, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1)], il legislatore dell’Unione non ha inserito nel regolamento n. 650/2012 una disposizione espressa che escluda l’applicazione della clausola di ordine pubblico alle norme sulla competenza. Nondimeno, ritengo che le disposizioni espresse contenute in tali altri regolamenti al riguardo abbiano carattere chiarificatore, e non costitutivo di tale esclusione, la quale discende già dai principi del reciproco riconoscimento delle decisioni e della fiducia reciproca nonché dal divieto di riesame nel merito, fermo restando che la deroga relativa all’ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente – v. sentenza del 21 marzo 2024,
Gjensidige
(C‑90/22, EU:C:2024:252, punti da 52 a 62).
19
Se il legislatore dell’Unione ammette, in taluni casi, il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine, in deroga al principio generale del divieto di tale riesame, lo prevede espressamente – v. articolo 45, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1215/2012. Tale soluzione manca invece nel regolamento n. 650/2012.
20
Dagli atti del procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio, nei quali figura una copia dell’intera ordinanza dell’organo giurisdizionale dei [OSCURATO:PERSONA], risulta che tale giudice ha anche compiuto un accertamento esplicito in ordine alla legge applicabile e ha ritenuto che la legge applicabile alla successione fosse quella dei [OSCURATO:PERSONA]. I menzionati passaggi dell’ordinanza non sono stati tuttavia citati nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Per questo motivo mi limito alla conclusione desumibile dal contenuto del dispositivo dell’ordinanza e dall’articolo 23, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 650/2012.
21
V. sentenza del 28 aprile 2009,
Apostolides
(C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 66 e giurisprudenza ivi citata); v. altresì: relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, elaborata da P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 48); A. Bonomi, P. Wautelet, Article 39. Reconnaissance, in: Le droit européen des successions, 2ª edizione, Bruxelles, Bruylant, 2016, pag. 631.
22
Così K. Pacuła, in: M. Pazdan, K. Pacuła, Prawo prywatne międzynarodowe. Zaryssystemu, Warszawa, [OSCURATO:PERSONA], 2026, punto 811, pag. 639.
23
Sentenza del 15 novembre 2012 (C‑456/11, in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
», EU:C:2012:719, in particolare punti da 39 a 42).
24
Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
25
[OSCURATO:PERSONA], punto 40 e giurisprudenza ivi citata.
26
[OSCURATO:PERSONA]
, punti 28, 35, 40 e 42.
27
[OSCURATO:PERSONA]
, punto 35.
28
Circostanza di cui il legislatore era consapevole al momento dell’adozione di tale criterio di collegamento, come risulta dai considerando da 23 a 25 del regolamento n. 650/2012.
29
Sentenza del 16 luglio 2020,
E.E.
(Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 40).
30
Lo stesso vale per gli Stati terzi.
31
Sentenza del 16 luglio 2020,
E.E.
(Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).