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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 27029/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22316-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di erede Accettazione tacita dell’eredità R.G.N. 22316/2019 Cron.

Rep.

Ud. 19/04/2023 CC avverso la sentenza n. 2325/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 3174/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 6206/2016, il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, sul presupposto, sostenuto dal creditore procedente, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva pertanto dichiarato l’inesistenza del diritto dell’Hoxha a procedere ad esecuzione forzata.

Il titolo esecutivo azionato dall’Hoxha era costituito da una sentenza dello stesso Tribunale che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Hoxha, della somma di € 79.284,59 per differenze retributive, oltre accessori, ma il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] per avere quest’ultimo rinunciato all’eredità con atto notarile del 4.10.2012, ritenendo, altresì, che il prelievo della somma di € 500,00, effettuato in data 22.8.2012 dall’[OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato con la madre [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:SOCIETA]. –in aggiunta a quanto prelevato dallo stesso ma rientrante nella propria quota di cointestatario del conto – non poteva qualificarsi come accettazione tacita dell’eredità, come invece sostenuto dall’Hoxha, per essere stata la somma verosimilmente utilizzata quale anticipo delle spese funerarie documentate in atti, stante la coincidenza temporale con il decesso, e che, quindi, tale atto gestorio non era incompatibile con la volontà successivamente espressa di rinunciare all’eredità.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Hoxha contro la sentenza di primo grado e in riforma di quest’ultima, rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva che nella fattispecie in esame emergeva per tabulas (dall’estratto conto [OSCURATO:SOCIETA] in atti) che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un prelievo dal conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA] successivamente al decesso della madre (avvenuto il 19.8.2012) di € 500,00 (verosimilmente utilizzati quale anticipo per le spese funerarie della propria madre, secondo quanto ritenuto dal Tribunale), prelievo relativo alla quota della de cuius e ricadente, quindi, nell’asse ereditario, e considerava allora come il prelievo della suddetta somma costituisce un atto di disposizione del patrimonio ereditario, in quanto tale incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità.

Sempre per la Corte d’appello, infatti, il prelievo in questione per la quota eccedente quella di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] rappresentava un atto di natura dispositiva che egli non avrebbe potuto compiere se non come erede, secondo quanto previsto dall’art. 476 c.c.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia “Errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 476 c.c. e conseguente erronea attribuzione” a lui “della qualità di erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, in quanto con le considerazioni svolte la Corte d’appello di Roma “ha formato il proprio convincimento attraverso un iter da ritenersi superficiale, semplicistico e non supportato da valide argomentazioni giuridiche nel ritenere che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] erede puro e semplice della madre Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presumendo un’accettazione tacita di eredità, in pieno contrasto con le risultanze istruttorie e rispetto a quanto delibato dal Giudice di prime cure”.

2. Tale motivo è inammissibile.3.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita dell’eredità, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice del merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, fra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. civ., sez.

II, 28.10.2020, n. 23737; id., 11.11.2021, n. 33516; e in termini esatti o analoghi id., sez.

III, 17.11.1999, n. 12753; id., sez.

II, 22.3.1999, n. 2663; id., sez.

II, 19.10.1988, n. 5688).

4. Nel caso in esame, l’unica censura proposta è formulata in chiave di errata interpretazione ed applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 476 c.c. in tema di accettazione tacita dell’eredità, in ipotesi quindi da ricondurre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Tuttavia, soprattutto dall’esposizione del motivo di ricorso si trae che, nella sostanza, il ricorrente, da un lato, si duole dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha qualificato in termini di accettazione tacita dell’eredità della madre di quello, accertamento che assume essere in contrasto con le risultanze istruttorie, e, dall’altro, contrappone a tale accertamento una propria diversa lettura di quelle risultanze; il che non può reputarsi consentito in questa sede di legittimità.

5. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22316-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di erede Accettazione tacita dell’eredità R.G.N. 22316/2019 Cron. Rep. Ud. 19/04/2023 CC avverso la sentenza n. 2325/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019 R.G.N. 3174/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 6206/2016, il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, sul presupposto, sostenuto dal creditore procedente, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva pertanto dichiarato l’inesistenza del diritto dell’Hoxha a procedere ad esecuzione forzata. Il titolo esecutivo azionato dall’Hoxha era costituito da una sentenza dello stesso Tribunale che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Hoxha, della somma di € 79.284,59 per differenze retributive, oltre accessori, ma il Tribunale aveva accolto l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] per avere quest’ultimo rinunciato all’eredità con atto notarile del 4.10.2012, ritenendo, altresì, che il prelievo della somma di € 500,00, effettuato in data 22.8.2012 dall’[OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente cointestato con la madre [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:SOCIETA]. –in aggiunta a quanto prelevato dallo stesso ma rientrante nella propria quota di cointestatario del conto – non poteva qualificarsi come accettazione tacita dell’eredità, come invece sostenuto dall’Hoxha, per essere stata la somma verosimilmente utilizzata quale anticipo delle spese funerarie documentate in atti, stante la coincidenza temporale con il decesso, e che, quindi, tale atto gestorio non era incompatibile con la volontà successivamente espressa di rinunciare all’eredità. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Hoxha contro la sentenza di primo grado e in riforma di quest’ultima, rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva che nella fattispecie in esame emergeva per tabulas (dall’estratto conto [OSCURATO:SOCIETA] in atti) che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un prelievo dal conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA] successivamente al decesso della madre (avvenuto il 19.8.2012) di € 500,00 (verosimilmente utilizzati quale anticipo per le spese funerarie della propria madre, secondo quanto ritenuto dal Tribunale), prelievo relativo alla quota della de cuius e ricadente, quindi, nell’asse ereditario, e considerava allora come il prelievo della suddetta somma costituisce un atto di disposizione del patrimonio ereditario, in quanto tale incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità. Sempre per la Corte d’appello, infatti, il prelievo in questione per la quota eccedente quella di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] rappresentava un atto di natura dispositiva che egli non avrebbe potuto compiere se non come erede, secondo quanto previsto dall’art. 476 c.c. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia “Errata interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 476 c.c. e conseguente erronea attribuzione” a lui “della qualità di erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, in quanto con le considerazioni svolte la Corte d’appello di Roma “ha formato il proprio convincimento attraverso un iter da ritenersi superficiale, semplicistico e non supportato da valide argomentazioni giuridiche nel ritenere che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] erede puro e semplice della madre Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presumendo un’accettazione tacita di eredità, in pieno contrasto con le risultanze istruttorie e rispetto a quanto delibato dal Giudice di prime cure”. 2. Tale motivo è inammissibile.3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita dell’eredità, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice del merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, fra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. civ., sez. II, 28.10.2020, n. 23737; id., 11.11.2021, n. 33516; e in termini esatti o analoghi id., sez. III, 17.11.1999, n. 12753; id., sez. II, 22.3.1999, n. 2663; id., sez. II, 19.10.1988, n. 5688). 4. Nel caso in esame, l’unica censura proposta è formulata in chiave di errata interpretazione ed applicazione di una sola norma di diritto sostanziale, ossia, dell’art. 476 c.c. in tema di accettazione tacita dell’eredità, in ipotesi quindi da ricondurre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. Tuttavia, soprattutto dall’esposizione del motivo di ricorso si trae che, nella sostanza, il ricorrente, da un lato, si duole dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha qualificato in termini di accettazione tacita dell’eredità della madre di quello, accertamento che assume essere in contrasto con le risultanze istruttorie, e, dall’altro, contrappone a tale accertamento una propria diversa lettura di quelle risultanze; il che non può reputarsi consentito in questa sede di legittimità. 5. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 6. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
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