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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07940/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo del ricorso — con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha adottato una motivazione per relationem, senza considerare le censure devolute con il gravame — sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente neppure indicato quali erano le deduzioni dell'atto di appello non considerate dalla Corte territoriale; considerato che il secondo motivo — concernente la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo del ricorso — con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha adottato una motivazione per relationem, senza considerare le censure devolute con il gravame — sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente neppure indicato quali erano le deduzioni dell'atto di appello non considerate dalla Corte territoriale; considerato che il secondo motivo — concernente la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 07940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris