CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 15212 del ruolo generale dell’anno 2017,proposto da [OSCURATO:SOCIETA].-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 107, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei c uratori, rappresentatie difesi, giusta procura speciale spillata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA], n. 5, elettivamente si domiciliano -controricorrente- per la cassazione del decreto del tribunale di Napoli depositato in data8 maggio 2017; Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Accollo dell’iva e finanziamenti soci- Rinuncia al ricorso.RG n. 15212/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: - e merge da l decreto impugnato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne l’ammissione solo parziale al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] credito che vantava e, in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo,ottenne, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, un’ulteriore parziale ammissione; - i n particolare, per i profili ancora d’interesse, il tribunale fallimentare ha respinto la ragione di credito ancorata all’affermato trasferimento dell’iva infragruppo, perché il consulente tecnico, pur accertando la certezza dell’ammontare degli importi chiesti per l’accollo del debito iva della fallita, aveva rimarcato l’assenza di prova del rapporto sottostante tra le due società, dato dalla mancanza della convenzione posta a base del rapporto di provvista; - i l tribunale ha poi aggiunto che, in relazione all’importo del finanziamento soci di cui l’opponente aveva chiesto l’ammissione il consulente non erariuscito ad accertare se la somma in questione fosse stata versata a titolo di finanziamento o di versamento in conto capitale, di modo che il credito non poteva essere ammesso, poiché la socia non aveva osservato l’onere della prova su di essa incombente; - a ncora, il tribunale ha respinto il capo di domanda concernente le somme oggetto delle ordinanze di somme di terzo pignorato, perché concernenti pagamenti di debiti propri dell’incorporata Circumvesuviana, terza debitrice di [OSCURATO:SOCIETA], di modo che, a suo avviso, l’incorporane EAV nessun titolo avrebbe per ripetere il pagamento coattivo compiuto in danno dell’incorporata; -nessuna statuizione è contenuta nel decreto in relazione alla ragione di credito numerata 12;RG n. 15212/17 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - c ontro questo decr eto propone ricorso l a [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso. Considerato che: la ricorrenteha rinunciato al ricorso, allegando la transazione intercorsa col [OSCURATO:SOCIETA]; tanto giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. la Cortedichiara estinto il giudizio e c