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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30736/2026

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d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato lapronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi direclusione per il reato di cui all’art. 75 comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico del ricorso, con cui si deducono violazionedi legge e omessa motivazione in ordine alla responsabilità, sotto i profili deldifetto dell’elemento soggettivo e dell’inoffensività della condotta, èinammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamentevagliate e disattese dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici,nonché generico e aspecifico, in quanto privo della puntuale individuazione dispecifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di un apparatoargomentativo della sentenza d’appello che motiva adeguatamente in ordinealla sussistenza del fatto ascritto all’imputato, sia sotto il profilo oggettivo chesoggettivo (pag. 4); che, quanto alla documentazione difensiva asseritamentepretermessa, la Corte ne ha, al contrario, rilevato l’inconferenza rispetto ai fatticontestati (pag. 3).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorreavverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato lapronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi direclusione per il reato di cui all’art. 75 comma 2 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico del ricorso, con cui si deducono violazionedi legge e omessa motivazione in ordine alla responsabilità, sotto i profili deldifetto dell’elemento soggettivo e dell’inoffensività della condotta, èinammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamentevagliate e disattese dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici,nonché generico e aspecifico, in quanto privo della puntuale individuazione dispecifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di un apparatoargomentativo della sentenza d’appello che motiva adeguatamente in ordinealla sussistenza del fatto ascritto all’imputato, sia sotto il profilo oggettivo chesoggettivo (pag. 4); che, quanto alla documentazione difensiva asseritamentepretermessa, la Corte ne ha, al contrario, rilevato l’inconferenza rispetto ai fatticontestati (pag. 3).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris