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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23114/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato e dalle parti civili, sentenza con la quale il Tribunale di Avellino il 28 novembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (artt. 141, commi 1, 2, 3 e 4, e 142 del codice della strada), in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, senza provvisionale, ha condannato l'imputato a pagare una provvisionale alle parti civili; con conferma nel resto.

2. I fatti, in breve, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

E' stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 17.35 del 14 giugno 2014, alla guida di un autocarro all'interno di un centro abitato lungo una strada a due corsie con doppio senso di marcia in un tratto rettilineo costeggiato da negozi, da abitazioni e da una pensilina adibita a fermata degli autobus, non adeguando la condotta di guida alle concrete condizioni del traffico (traffico intenso ed abbondante pioggia), ha investito il pedone [OSCURATO:PERSONA], che, a circa di venti metri dalle strisce pedonali, stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia dell'autoveicolo e che aveva quasi raggiunto l'altro lato della strada.

L'investimento ha provocando alla vittima plurime lesioni che la hanno condotta a morte dopo qualche ora.

L'urto è avvenuto in fase di accelerazione del mezzo, che ha "caricato" la donna sul cofano del veicolo ed ha frenato solo dopo l'investimento.

Inoltre, si è ritenuto, conformemente alla valutazione operata dal consulente del P.M. (p. 6 della decisione impugnata e pp. 6 e 8-9 della sentenza di primo grado), che ha contribuito ad aumentare gli effetti dell'impatto la struttura detta "bull-bar", di cui era fornito il mezzo, costituente in pratica un paraurti aggiuntivo, struttura non omologata, siccome parte integrante nello scambio di energia cinetica tra mezzo e pedone.

Si è ritenuto esistente un concorso di colpa della vittima, non escludente la responsabilità penale dell'imputato, stimata incidente nella misura percentuale del 10 % (p. 6 della sentenza del Tribunale e pp. 12 e 15 di quella di appello). 3.Ricorrono per la cassazione della sentenza sia l'imputato sia le parti civili, tramite Difensori di fiducia.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è affidata a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

4.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 589, comma 2, cod. pen., 141, commi 2 e 4, del codice della strada e contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione.

La condanna sarebbe basata su una motivazione solo apparente ed addirittura mancante, meramente ripetitiva delle argomentazioni del Giudice di primo grado, non sarebbero stati esplorati i temi dell'avere l'imputato rispettato i limiti e, anzi, tenuto una velocità adeguata. alle condizioni del traffico, e sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen.

Non solo mancherebbe la prova della mancanza di imprudenza, imperizia e negligenza da parte dell'imputato ma, anzi, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece emersa la perizia, la prudenza e la diligenza nella condotta di guida da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha rispettato i limiti di velocità.

Sarebbe stata violata anche la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" codificata dall'art. 533 cod. proc. pen.

La giustificazione sarebbe graficamente assente e basata su mere congetture, quali quella di avere l'imputato omesso di ispezionare la sede stradale, peraltro, ad avviso della Difesa, «solo profilo di responsabilità che la Corte ha individuato a carico del Bove» (così p. 6 del ricorso).

Dal contributo di alcuni testimoni (i citati Marrano e Martino, oltre all'ispettore [OSCURATO:PERSONA] ed al consulente tecnico Lepore) emergerebbe che può escludersi la responsabilità penale esclusiva di Bove, noncstante il contrario avviso dei decidenti.

Né si comprende il rilievo attribuito da parte dei Giudici alla esistenza del dispositivo "bull-bar", essendo il veicolo di proprietà di altri e non spiegandosi «in che cosa avrebbe dovuto differire il comportamento di guida presenza ovvero in assenza della riportata conoscenza dell'installazione del dispositivo» (così alla p. 6 del ricorso).

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio (art.62-bis cod. pen.) per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancato contenimento della pena entro il limite edittale e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il diniego delle invocate attenuanti generiche, basato esclusivamente sulla innegabile gravità della condotta (p 7 della sentenza di appello) non spiegherebbe, a ben vedere, la mancata concessione delle stesse, trascurando sia la incensuratezza dell'imputato che la buona condotta processuale tenuta.Infine, «la invocata concessione delle generiche avrebbe dovuto permettere la sospensione condizionale della pena in ragione del differente, più lieve, trattamento sanzionatorio» (così alla p. 7 dell'impugnazione).

Si domanda, pertanto, l'annullamento della sentenza.

5. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], figli dell'investita, si affidano ad un solo motivo con il quale denunciano manifesta illogicità, mancanza della motivazione e violazione degli artt. 541, comma 1, cod. proc. pen., 153 disp. att. cod. proc. pen. e 91, comma 1, cod. proc. civ.

Si lamenta la mancata liquidazione delle !;pese sostenute dalle parti civili per quanto riguarda la fase dell'udienza preliminare, essendovi al riguardo diniego da parte sia del Tribunale che della Corte di appello, che pure ha parzialmente riformato quella di primo grado, assegnando somma a titolo di provvisionale.

Mentre il Tribunale ha affermato che la liquidazione va chiesta al G.u.p. (p. 15 della sentenza di primo grado), la Corte di merito (p. 9 della decisione impugnata) ha richiamato l'art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma che i ricorrenti stimano non pertinente, violando il principio d soccombenza che è posto, in linea generale, dall'art. 91 cod. proc. civ. e, in ambito penale, dall'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., poiché - si assume - «l'onere delle spese deve essere riferito alla causa nel suo insieme (comprensiva di tutte le fasi intermedie), con particolare diretto riferimento all'esito finale del processo» (così alla p. 7 del ricorso); con l'invocato principio di soccombenza la sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, non si confronterebbe.

Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente e si chiede l'annullamento parziale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'imputato è manifestamente infondate„ per le seguenti ragioni.

1.1. Il primo motivo, in tema di responsabilità dell'imputato, infatti è strutturato in maniera meramente assertiva, parzialmente costruito in fatto e non si confronta con le ragioni, che risultano adeguate, non incongrue e non illogiche, della condanna quali emergenti dalla doppia conforme.

In ogni caso, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in guanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabílità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorsi), che verte in tema di trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche, sanzione, pena sospesa), osserva il Collegio quanto segue.

Alle pp. 6-7 della sentenza impugnata e alla p. 14 di quella di primo grado si dà atto della gravità del fatto e dell'assenza di elementi positivamente valutabili: la motivazione al riguardo risulta sufficiente e non incongrua.

Sul quantum di pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale, si rinviene adeguata motivazione alla p. 7 della decisione impugnata; ed occorre tenere conto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., ex plurimis, Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) da cui non vi è ragione di discostarsi, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.».

Infine, l'evenienza della concedibilita della sospensione condizionale della pena è radicalmente preclusa dalla quantita di sanzione applicata, superiore a due anni. 2.Fondato è,. invece, il ricorso nell'interesse delle parti civili, che lamentano la mancata liquidazione delle spese della fase dell'udienza preliminare.

Infatti, la liquidazione, se non effettuata per errore dal giudice della fase precedente, deve essere fatta da quello dell'impugnazione: in applicazione di tale principio, infatti, si è, anche di recente, affermato che «È ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione» (Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Denicolai, Rv. 279833; in termini v. già Sez.

2. n 46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.AC.C.O.

S.O.S.

Impresa, Rv. 277595).

Esaminata la nota spese ed alla stregua delle tariffe vigenti, occorre pertanto provvedere, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese sostenute dalle ricorrenti parti civili in fase di udienza preliminare, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, che pone a carico dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e :[OSCURATO:PERSONA], che liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli il 7 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato e dalle parti civili, sentenza con la quale il Tribunale di Avellino il 28 novembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (artt. 141, commi 1, 2, 3 e 4, e 142 del codice della strada), in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, senza provvisionale, ha condannato l'imputato a pagare una provvisionale alle parti civili; con conferma nel resto. 2. I fatti, in breve, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito. E' stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 17.35 del 14 giugno 2014, alla guida di un autocarro all'interno di un centro abitato lungo una strada a due corsie con doppio senso di marcia in un tratto rettilineo costeggiato da negozi, da abitazioni e da una pensilina adibita a fermata degli autobus, non adeguando la condotta di guida alle concrete condizioni del traffico (traffico intenso ed abbondante pioggia), ha investito il pedone [OSCURATO:PERSONA], che, a circa di venti metri dalle strisce pedonali, stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia dell'autoveicolo e che aveva quasi raggiunto l'altro lato della strada. L'investimento ha provocando alla vittima plurime lesioni che la hanno condotta a morte dopo qualche ora. L'urto è avvenuto in fase di accelerazione del mezzo, che ha "caricato" la donna sul cofano del veicolo ed ha frenato solo dopo l'investimento. Inoltre, si è ritenuto, conformemente alla valutazione operata dal consulente del P.M. (p. 6 della decisione impugnata e pp. 6 e 8-9 della sentenza di primo grado), che ha contribuito ad aumentare gli effetti dell'impatto la struttura detta "bull-bar", di cui era fornito il mezzo, costituente in pratica un paraurti aggiuntivo, struttura non omologata, siccome parte integrante nello scambio di energia cinetica tra mezzo e pedone. Si è ritenuto esistente un concorso di colpa della vittima, non escludente la responsabilità penale dell'imputato, stimata incidente nella misura percentuale del 10 % (p. 6 della sentenza del Tribunale e pp. 12 e 15 di quella di appello). 3.Ricorrono per la cassazione della sentenza sia l'imputato sia le parti civili, tramite Difensori di fiducia.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è affidata a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 4.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 589, comma 2, cod. pen., 141, commi 2 e 4, del codice della strada e contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione. La condanna sarebbe basata su una motivazione solo apparente ed addirittura mancante, meramente ripetitiva delle argomentazioni del Giudice di primo grado, non sarebbero stati esplorati i temi dell'avere l'imputato rispettato i limiti e, anzi, tenuto una velocità adeguata. alle condizioni del traffico, e sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen. Non solo mancherebbe la prova della mancanza di imprudenza, imperizia e negligenza da parte dell'imputato ma, anzi, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe invece emersa la perizia, la prudenza e la diligenza nella condotta di guida da parte di [OSCURATO:PERSONA], che ha rispettato i limiti di velocità. Sarebbe stata violata anche la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" codificata dall'art. 533 cod. proc. pen. La giustificazione sarebbe graficamente assente e basata su mere congetture, quali quella di avere l'imputato omesso di ispezionare la sede stradale, peraltro, ad avviso della Difesa, «solo profilo di responsabilità che la Corte ha individuato a carico del Bove» (così p. 6 del ricorso). Dal contributo di alcuni testimoni (i citati Marrano e Martino, oltre all'ispettore [OSCURATO:PERSONA] ed al consulente tecnico Lepore) emergerebbe che può escludersi la responsabilità penale esclusiva di Bove, noncstante il contrario avviso dei decidenti. Né si comprende il rilievo attribuito da parte dei Giudici alla esistenza del dispositivo "bull-bar", essendo il veicolo di proprietà di altri e non spiegandosi «in che cosa avrebbe dovuto differire il comportamento di guida presenza ovvero in assenza della riportata conoscenza dell'installazione del dispositivo» (così alla p. 6 del ricorso). 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio (art.62-bis cod. pen.) per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, mancato contenimento della pena entro il limite edittale e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il diniego delle invocate attenuanti generiche, basato esclusivamente sulla innegabile gravità della condotta (p 7 della sentenza di appello) non spiegherebbe, a ben vedere, la mancata concessione delle stesse, trascurando sia la incensuratezza dell'imputato che la buona condotta processuale tenuta.Infine, «la invocata concessione delle generiche avrebbe dovuto permettere la sospensione condizionale della pena in ragione del differente, più lieve, trattamento sanzionatorio» (così alla p. 7 dell'impugnazione). Si domanda, pertanto, l'annullamento della sentenza. 5. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], figli dell'investita, si affidano ad un solo motivo con il quale denunciano manifesta illogicità, mancanza della motivazione e violazione degli artt. 541, comma 1, cod. proc. pen., 153 disp. att. cod. proc. pen. e 91, comma 1, cod. proc. civ. Si lamenta la mancata liquidazione delle !;pese sostenute dalle parti civili per quanto riguarda la fase dell'udienza preliminare, essendovi al riguardo diniego da parte sia del Tribunale che della Corte di appello, che pure ha parzialmente riformato quella di primo grado, assegnando somma a titolo di provvisionale. Mentre il Tribunale ha affermato che la liquidazione va chiesta al G.u.p. (p. 15 della sentenza di primo grado), la Corte di merito (p. 9 della decisione impugnata) ha richiamato l'art. 83 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma che i ricorrenti stimano non pertinente, violando il principio d soccombenza che è posto, in linea generale, dall'art. 91 cod. proc. civ. e, in ambito penale, dall'art. 541, comma 1, cod. proc. pen., poiché - si assume - «l'onere delle spese deve essere riferito alla causa nel suo insieme (comprensiva di tutte le fasi intermedie), con particolare diretto riferimento all'esito finale del processo» (così alla p. 7 del ricorso); con l'invocato principio di soccombenza la sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, non si confronterebbe. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente e si chiede l'annullamento parziale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso dell'imputato è manifestamente infondate„ per le seguenti ragioni. 1.1. Il primo motivo, in tema di responsabilità dell'imputato, infatti è strutturato in maniera meramente assertiva, parzialmente costruito in fatto e non si confronta con le ragioni, che risultano adeguate, non incongrue e non illogiche, della condanna quali emergenti dalla doppia conforme. In ogni caso, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in guanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabílità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02). 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorsi), che verte in tema di trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche, sanzione, pena sospesa), osserva il Collegio quanto segue. Alle pp. 6-7 della sentenza impugnata e alla p. 14 di quella di primo grado si dà atto della gravità del fatto e dell'assenza di elementi positivamente valutabili: la motivazione al riguardo risulta sufficiente e non incongrua. Sul quantum di pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale, si rinviene adeguata motivazione alla p. 7 della decisione impugnata; ed occorre tenere conto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., ex plurimis, Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197) da cui non vi è ragione di discostarsi, «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.». Infine, l'evenienza della concedibilita della sospensione condizionale della pena è radicalmente preclusa dalla quantita di sanzione applicata, superiore a due anni. 2.Fondato è,. invece, il ricorso nell'interesse delle parti civili, che lamentano la mancata liquidazione delle spese della fase dell'udienza preliminare. Infatti, la liquidazione, se non effettuata per errore dal giudice della fase precedente, deve essere fatta da quello dell'impugnazione: in applicazione di tale principio, infatti, si è, anche di recente, affermato che «È ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione» (Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Denicolai, Rv. 279833; in termini v. già Sez. 2. n 46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.AC.C.O. S.O.S. Impresa, Rv. 277595). Esaminata la nota spese ed alla stregua delle tariffe vigenti, occorre pertanto provvedere, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa liquidazione delle spese sostenute dalle ricorrenti parti civili in fase di udienza preliminare, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge, che pone a carico dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e :[OSCURATO:PERSONA], che liqu