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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18108/2026

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difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoZunarelli e Associati, in Roma, piazza dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 482/2020 depositata il 08/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20261.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemontel'8 luglio 2020 n. 4082/2020, non notificata, la quale, in controversiaavente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di classamento ead immobili compresi nell’interporto di Torino, ha respinto il ricorsodell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Torino n. 40/2019, con compensazione dellespese giudiziali.[OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l’iter motivazionaledel giudice di primo grado sul presupposto che i beni in contestazionerientrano nella categoria E/1 anziché in quella D/8 poiché facenti parte diun “interporto (volto al perseguimento di interessi pubblici e costituito daun complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati alloscambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, conformemente aquanto stabilito dall’art. 1 L. n. 240/1990)”.1.2.

Il giudice di merito ha inoltre precisato che il termine stazione“utilizzato per la categoria catastale E/1 non deve intendersiesclusivamente riferibile alle stazioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,bensì anche agli interporti presso i quali avviene lo scambio delle merci trale diverse modalità di trasporto”.Si è poi aggiunto che gli immobili oggetto della controversia eranosprovvisti di autonomia funzionale e reddituale in quanto facenti parte diuna struttura complessa e di per sé stessi sprovvisti di tale connotazione.Si è, infine, rilevata la non adeguata motivazione degli avvisi diaccertamento impugnati poiché non era esplicitato l’iter logico-giuridicoche ha determinato la pretesa impositiva dell’ufficio.2.

Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate conquattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione e falsa applicazione della normativa che regola ilclassamento catastale (R.D.L. n.652 del 1939 e successive modificazioni ed.P.R. n. 1142 del 1949).Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che fosse rilevante aifini del classamento degli immobili la destinazione ad una attività dipubblico interesse.2.

Con la seconda censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione del d.l. n. 262 del 2006.Secondo la ricorrente sarebbe errata l’individuazione della classe E/1,trattandosi nella specie di beni dotati di autonomia funzionale aventidestinazione commerciale.3.

Con la terza censura è denunciata, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 del 2006, conv. nella legge n. 286 del 2006, e del d.m. n. 28del 1998, poiché il giudice di merito non ha riconosciuto l’autonomiafunzionale e reddituale dei beni in esame, con conseguente mancatoclassamento degli stessi nel medesimo gruppo catastale in cui è censito ilcompendio immobiliare di cui fanno parte.

Così facendo, la decisione sisarebbe posta in contrasto con quanto previsto dalla legislazione inmateria catastale, rispetto allo specifico tema dell’attribuzione delclassamento nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.4.

Con la quarta censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione delle leggi nn. 212 del 2000 e 241 del 1990, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..Il giudice di merito avrebbe errato, e con ciò si sarebbe discostatodalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel ritenere nonadeguatamente motivati gli avvisi di accertamento, trattandosi di attiemessi a seguito di procedura DOCFA.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20265.

Per ragioni di priorità logica deve trattarsi la quarta censura che èfondata.Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., 31 ottobre 2014, n.23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7 dicembre 2018, n.31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., 13 agosto 2020, n.17016; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio 2021, nn.3104, 3106 e 3107; Cass., 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22 dicembre2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., 8 novembre 2023,nn. 31032 e 31073; Cass., 5 aprile 2024, n. 9127).La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della diversa categoria al fabbricato; per cui è possibile (e,il più delle volte, accade) che l'eventuale difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura “DOCFA”derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella specie, invero, gli avvisi impugnati riportano tutti gli elementinecessari ai fini del rispetto del principio di cui innanzi: l’intestazionecatastale degli immobili, identificati con foglio, particella e subalterno, ilprospetto con i precedenti dati di classamento nonché i nuovi dati e larelazione di stima sintetica.6.

Possono ora trattarsi i restanti motivi, congiuntamente, e sonoanch’essi fondati.6.1.

In via generale, ai fini della classificazione di un immobile, occorreguardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non allacondizione del proprietario e al concreto uso che questi ne faccia (Cass.,n. 22166/2020), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privatodella proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svoltedal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzadesumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili senon attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo dicostituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai finidel classamento (Cass., n. 34002/2019; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n.13666; Cass., n. 2249/2021; Cass. n. 13666/2020; Cass., n.32868/2021).Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascriverele unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’AgenziaNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamenteconfermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un correttoesame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione,finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzionedi una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire lacategoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristicheoggettive dell’immobile (…).Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad essodel tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. n. 24078/2020; Cass., n. 18842/2021).6.2.

Ai sensi poi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3","E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt.5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dallaLegge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142,immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche seutilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre: Cass., 7Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026ottobre 2015, n. 20026; Cass., 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392;Cass., 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661,34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., 1luglio 2020, n. 13354; Cass., 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., 9 ottobre2020, n. 21806; Cass., 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., 2novembre 2020, n. 24230).6.3.

Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono, inoltre, indicati inmaniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche lacategoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» delladestinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisitodell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v.

Cass., 15 settembre2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 20 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n.12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24novembre 2006, n. 286, sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 20 febbraio 2023, n. 5262).6.4.

Deve inoltre osservarsi che le unità immobiliari catastalmentecensibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlesostanzialmente incommerciabili ed estranee ad ogni logica commerciale eproduttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliaread un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento diun’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi comeconseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idricointegrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20262247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali,Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657;Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).6.5.

Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nellacategoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenticaratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni usocommerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali nonsono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità.Senza tralasciare che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio diubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesseimpone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n.12741 del 23/05/2018).

Invero, l'imposizione ICI sulle aree portuali èfondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sulcriterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale dellestesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., 17settembre 2019 n. 23067).

Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, inquanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminalportuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relativenecessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonomaNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., 12 aprile2019 n. 10287).6.6.

Nel caso che ci occupa, il contendere è costituito da binari epiazzali ad essi prospicienti, destinati non al trasporto di persone ma allamovimentazione di merci all’interno di un interporto, per i quali non èrevocabile in dubbio la destinazione produttiva e commerciale, di per sénon incompatibile con un’eventuale rilevanza anche pubblicistica delservizio.Al contempo deve rilevarsi che gli immobili di cui si discorre sono partedi un interporto che ai sensi dell’art. 1 della l. 240/1990 è “un complessoorganico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di mercitra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scaloferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamentocon porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.6.7.

Applicando i principi di cui innanzi al caso che ci occupa, emergel’erroneità della decisione impugnata, atteso che i binari e i piazzali ad essiprospicienti partecipano dell’attività commerciale svolta all’internodell’interporto, essendo destinati alla movimentazione di merci.

Del resto,in tema di classamento di immobili, ciò che rileva, come innanzievidenziato, è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametrieconomico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass.,n. 12741/2018; conf.

Cass., n. 2004/2019).

Cass. ord. n. 27544 del23/10/2024 ha osservato, in termini, che “In tema di classamentocatastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l'inclusionenella categoria E/1 di aree scoperte all'interno di un interporto, utilizzateNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026per lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamentestrumentali al servizio pubblico ivi svolto)”.7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita diessere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario dellacontribuente.

Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza nel giudizio di legittimità, mentre sono compensate inrelazione ai gradi di merito per il solo successivo consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità in materia.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario della contribuente.Compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna lacontroricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, cheliquida in euro 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoZunarelli e Associati, in Roma, piazza dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 482/2020 depositata il 08/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20261. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemontel'8 luglio 2020 n. 4082/2020, non notificata, la quale, in controversiaavente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di classamento ead immobili compresi nell’interporto di Torino, ha respinto il ricorsodell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Torino n. 40/2019, con compensazione dellespese giudiziali.[OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l’iter motivazionaledel giudice di primo grado sul presupposto che i beni in contestazionerientrano nella categoria E/1 anziché in quella D/8 poiché facenti parte diun “interporto (volto al perseguimento di interessi pubblici e costituito daun complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati alloscambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, conformemente aquanto stabilito dall’art. 1 L. n. 240/1990)”.1.2. Il giudice di merito ha inoltre precisato che il termine stazione“utilizzato per la categoria catastale E/1 non deve intendersiesclusivamente riferibile alle stazioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,bensì anche agli interporti presso i quali avviene lo scambio delle merci trale diverse modalità di trasporto”.Si è poi aggiunto che gli immobili oggetto della controversia eranosprovvisti di autonomia funzionale e reddituale in quanto facenti parte diuna struttura complessa e di per sé stessi sprovvisti di tale connotazione.Si è, infine, rilevata la non adeguata motivazione degli avvisi diaccertamento impugnati poiché non era esplicitato l’iter logico-giuridicoche ha determinato la pretesa impositiva dell’ufficio.2. Avverso la predetta decisione ricorre l’Agenzia delle Entrate conquattro motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione e falsa applicazione della normativa che regola ilclassamento catastale (R.D.L. n.652 del 1939 e successive modificazioni ed.P.R. n. 1142 del 1949).Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che fosse rilevante aifini del classamento degli immobili la destinazione ad una attività dipubblico interesse.2. Con la seconda censura è denunciata ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione del d.l. n. 262 del 2006.Secondo la ricorrente sarebbe errata l’individuazione della classe E/1,trattandosi nella specie di beni dotati di autonomia funzionale aventidestinazione commerciale.3. Con la terza censura è denunciata, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 del 2006, conv. nella legge n. 286 del 2006, e del d.m. n. 28del 1998, poiché il giudice di merito non ha riconosciuto l’autonomiafunzionale e reddituale dei beni in esame, con conseguente mancatoclassamento degli stessi nel medesimo gruppo catastale in cui è censito ilcompendio immobiliare di cui fanno parte. Così facendo, la decisione sisarebbe posta in contrasto con quanto previsto dalla legislazione inmateria catastale, rispetto allo specifico tema dell’attribuzione delclassamento nelle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.4. Con la quarta censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione delle leggi nn. 212 del 2000 e 241 del 1990, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..Il giudice di merito avrebbe errato, e con ciò si sarebbe discostatodalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel ritenere nonadeguatamente motivati gli avvisi di accertamento, trattandosi di attiemessi a seguito di procedura DOCFA.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20265. Per ragioni di priorità logica deve trattarsi la quarta censura che èfondata.Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., 31 ottobre 2014, n.23237; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 7 dicembre 2018, n.31809; Cass., 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., 13 agosto 2020, n.17016; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 9 febbraio 2021, nn.3104, 3106 e 3107; Cass., 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., 22 dicembre2021, n. 41179; Cass., 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., 8 novembre 2023,nn. 31032 e 31073; Cass., 5 aprile 2024, n. 9127).La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile alla primaipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, masoltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della diversa categoria al fabbricato; per cui è possibile (e,il più delle volte, accade) che l'eventuale difformità tra la classificazionedenunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura “DOCFA”derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella specie, invero, gli avvisi impugnati riportano tutti gli elementinecessari ai fini del rispetto del principio di cui innanzi: l’intestazionecatastale degli immobili, identificati con foglio, particella e subalterno, ilprospetto con i precedenti dati di classamento nonché i nuovi dati e larelazione di stima sintetica.6. Possono ora trattarsi i restanti motivi, congiuntamente, e sonoanch’essi fondati.6.1. In via generale, ai fini della classificazione di un immobile, occorreguardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non allacondizione del proprietario e al concreto uso che questi ne faccia (Cass.,n. 22166/2020), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privatodella proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svoltedal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso inconsiderazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nelsenso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenzadesumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili senon attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo dicostituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai finidel classamento (Cass., n. 34002/2019; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n.13666; Cass., n. 2249/2021; Cass. n. 13666/2020; Cass., n.32868/2021).Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascriverele unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’AgenziaNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamenteconfermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un correttoesame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione,finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzionedi una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire lacategoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristicheoggettive dell’immobile (…).Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad essodel tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. n. 24078/2020; Cass., n. 18842/2021).6.2. Ai sensi poi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelleunità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3","E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili oporzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt.5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dallaLegge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142,immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche seutilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre: Cass., 7Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026ottobre 2015, n. 20026; Cass., 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392;Cass., 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661,34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., 1luglio 2020, n. 13354; Cass., 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., 9 ottobre2020, n. 21806; Cass., 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., 2novembre 2020, n. 24230).6.3. Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono, inoltre, indicati inmaniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche lacategoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» delladestinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisitodell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 20 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n.12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24novembre 2006, n. 286, sussiste «una vera e propria incompatibilità traclassificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile aduso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass.,23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 20 febbraio 2023, n. 5262).6.4. Deve inoltre osservarsi che le unità immobiliari catastalmentecensibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlesostanzialmente incommerciabili ed estranee ad ogni logica commerciale eproduttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliaread un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento diun’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi comeconseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idricointegrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n.Numero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/20262247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali,Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657;Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).6.5. Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nellacategoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenticaratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni usocommerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali nonsono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità.Senza tralasciare che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio diubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesseimpone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n.12741 del 23/05/2018). Invero, l'imposizione ICI sulle aree portuali èfondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sulcriterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale dellestesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., 17settembre 2019 n. 23067). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, inquanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminalportuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relativenecessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonomaNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., 12 aprile2019 n. 10287).6.6. Nel caso che ci occupa, il contendere è costituito da binari epiazzali ad essi prospicienti, destinati non al trasporto di persone ma allamovimentazione di merci all’interno di un interporto, per i quali non èrevocabile in dubbio la destinazione produttiva e commerciale, di per sénon incompatibile con un’eventuale rilevanza anche pubblicistica delservizio.Al contempo deve rilevarsi che gli immobili di cui si discorre sono partedi un interporto che ai sensi dell’art. 1 della l. 240/1990 è “un complessoorganico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di mercitra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scaloferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamentocon porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”.6.7. Applicando i principi di cui innanzi al caso che ci occupa, emergel’erroneità della decisione impugnata, atteso che i binari e i piazzali ad essiprospicienti partecipano dell’attività commerciale svolta all’internodell’interporto, essendo destinati alla movimentazione di merci. Del resto,in tema di classamento di immobili, ciò che rileva, come innanzievidenziato, è che nell'unità immobiliare urbana soggetta adaccatastamento venga svolta attività industriale secondo parametrieconomico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventualedestinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass.,n. 12741/2018; conf. Cass., n. 2004/2019). Cass. ord. n. 27544 del23/10/2024 ha osservato, in termini, che “In tema di classamentocatastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presupponenon solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, maanche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. hacassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l'inclusionenella categoria E/1 di aree scoperte all'interno di un interporto, utilizzateNumero registro generale 3180/2021Numero sezionale 4535/2026Numero di raccolta generale 18108/2026Data pubblicazione 05/06/2026per lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamentestrumentali al servizio pubblico ivi svolto)”.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita diessere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario dellacontribuente. Le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono lasoccombenza nel giudizio di legittimità, mentre sono compensate inrelazione ai gradi di merito per il solo successivo consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità in materia. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario della contribuente.Compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna lacontroricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, cheliquida in euro 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris