CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 18494/2021 e 19657/2021 R.G. rispettivamente proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NISTICO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLI' PASQUALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PERDONO' GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SPERLI' DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAPPALA' SERGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresent a e difende -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 65/2021 depositata il8.1.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.65 la Corte di appello di Roma, giudicando in vari procedimenti di appello riuniti (r.g. 5633/2016; 775/2017; 967/2017; 1084/2017; 1096/2017) ha dichiarato inammissibili gli appelli di sedici appellanti e ha rigettato gli altri, accogliendo l’eccezione di prescrizione proposta dalle parti convenute, con decorsoa far data dal 31.10.1999. L’azione era stata proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, da numerosi medici specializzandi che non avevano percepito alcuna remunerazione per i corsi frequentati e il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado,aveva rigettato le loro domande. I medici attori avevano agito per conseguire l’indennizzo per inadempimento degli obblighi comunitari sotto il profilo dell’omesso o tardivo recepimento delle direttive e delle sentenze comunitarie in tema di parità di trattamento e adeguata retribuzione durante la frequenza del corso di specializzazione. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma 65/2021 sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Il primo è stato proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il supporto di due motivi. 3.1. Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 cod. civ. e delle direttive della Comunità Europea n. 75/362 e 75/363, modificate dalla direttiva comunitaria n. 82/76, in relazione all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., anche con riferimento ai principi comunitari di prevedibilità, effettività ed equivalenza di un correlativo rimedio giurisdizionale ex art. 47 C.D.F.U.E., con riferimento all’art. 1 Prot. Add. n. 1 alla CEDU, all’art. 6 CEDU, 13 CEDU e all’art. 14 CEDU, norme di diritto internazionale il cui strumento è ratificato con legge n. 848/1955. 3.2. Il ricorrente denuncia con il secondo motivo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2946 cod. civ. e delle direttive della Comunità Europea n. 75/362 e 75/363, modificate dalla direttiva comunitaria n. 82/76, nonché della direttiva della Comunità Europea 2005/36; il tutto, in relazione all’art. 360 n. 3, cod.proc.civ., anche con riferimento ai principi comunitari di prevedibilità, effettività ed equivalenza di un correlativo rimedio giurisdizionale ex art. 47 C.D.F.U.E., e con riferimento all’art. 1 Prot. Add. n. 1 alla CEDU, all’art. 6 CEDU, 13 CEDU e all’art. 14 CEDU, norme di diritto internazionale il cui strumento è ratificato con Legge n. 848/1955. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] intimate non si sono costituite. 4. Il secondo ricorso è stato proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 47 ricorrenti, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il supporto di cinque motivi. 4.1.Con il primo motivo, relativo alle posizioni dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deducono violazione e/ io falsa applicazionedegli artt.132 e 34, i ricorrenti deducono violazione e/ o falsa applicazione degli artt.132 e 342 c.p.c. e lamentano il difetto di motivazionein ordine alla dichiarazione di inammissibilità del loro atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 cod.civ. con riferimento all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. 4.3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 16 della Direttiva 82/76, nonché degli artt.5 e 7 della Direttiva 362/76, dell’art.3 Cost. e degli artt.6 e 8 del d.lgs.257/1991 e dell’art.220 TCE. 4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. 4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 cod.proc.civ. quanto al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del punteggio per assorbimento di ogni altra domanda e al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del diritto degli iscritti a far data o in epoca successiva all’a.a. 1991-1992, in particolare quanto al dott.[OSCURATO:PERSONA]. 4.6.Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ. 4.7. Si sono costituite con controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la formazione del giudicato quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il terzo ricorso è stato proposto dagli eredi dott. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 132 ricorrenti, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con il supporto di due motivi. 5.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, dell’art.10 Cost., dell’art.19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea, dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C-131-97) e del 3.10.2020, nonché violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Protocollo n.1 CEDU, degli artt.1,10,11 e 12 Preleggi, degli artt.2934,2935, 2948 c.c., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999. 5.2.Con il secondo motivo i ricorrenti denu nciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C-131-97) e del 3.10.2020, degli artt.2,3,10 e 97 Cost., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omessoesame di fatto decisivo. Il motivo riguarda solo una parte dei ricorrenti, iscrittisi alla scuola di specializzazione prima del 1983, che avevano contestato la sentenza del Tribunale con il sesto motivo di gravame non esaminato. 5.3. Si sono costituite co n controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il quarto ricorso è stato proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con unico motivo. 6.1. Con il mo tivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.2935 cod.civ. e dell’art.4, comma 43 della legge 183 del 2011 e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e sostiene l’omessa decorrenza del termine prescrizionale decennale e la perduranza dell’inadempimento dello Stato italiano in relazione al recepimento delle direttive comunitarie con specifico riferimento ai medici iscritti ai corsi di formazione dal 1983 al 1991. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] convenute non si sono costituite. 7. Il quinto ricorso è stato proposto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cinque motivi. 7.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. sulla censura proposta con il quinto motivo di gravame in tema di motivazione della reiezione della domanda di pagamento delle somme dovute agli specializzandi in forzadel d.lgs. 257/1991. 7.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al primo motivo, il rigetto implicito del quinto motivo e sostiene che, quale appartenente al gruppo degli specializzandi iscritti successivamente al 1991 (e cioè dal 1996 al 2000) doveva applicarsi a suo favore la normativa di cui al d.lgs.257 del 1991. 7.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia la violazione del giudicato interno per la dichiarazione di prescrizione del suo diritto a percepire la remunerazione poiché la sentenza di primo grado aveva implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione. 7.4. Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente in subordine violazione di legge ed error in procedendo in difetto di riproposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione ex art.346 cod.proc.civ. 7.5. Con il quinto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente chiede la revisione della decisione in punto spese di lite. 7.6. Si sono costituite con controricorso le Amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto del ricorso. 8.Il sesto ricorso è stato proposto dal dott.[OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore con atto notificato il 7.7.2021 con unico motivo. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo al diverso n. 19657r.g. 2021. 8.1.Con unico motivo il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione in relazione agli artt.2934, 2935, 2946 c.c., nonché dell’art. 11 della L. n. 370/1999. 8.2. [OSCURATO:PERSONA] intimate non si sono costituite. 8.3. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] e il dott.[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 9. In via preliminare occorre disporre la riunione ai vari ricorsi rubricati al numero di r.g. 18494/2021 di quello iscritto al n.19657/21, ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ., trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 10. Possono poi essere esaminati congiuntamente tutti i motivi di ricorso dedicati dai vari ricorrenti al tema della decorrenza della prescrizione decennale. Si tratta dei motivi 1 e 2 del ricorso del dott.Lex, dei motivi 2 e 3 del ricorso del dott.[OSCURATO:PERSONA] e altri, del motivo 1 del ricorso degli eredi del dott, [OSCURATO:PERSONA] e altri, del motivo 1 del ricorso del dott.[OSCURATO:PERSONA] e dell’unico motivo del dott.[OSCURATO:PERSONA]. 11. Tutti questi motivi appaiono inammissibili ai sensi dell’art.360 bis cod.proc.civ., poiché la Corte di appello ha deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte che le censure proposte non offrono ragione di rimeditare. L’orientamentodella giurisprudenza di legittimità sul punto è ormai monolitico e individua il giorno inziale di decorrenza della prescrizione decennale per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nella data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez.3, 1589/2020; 13758/2018; 23199/2016; 16104/2013; 1917/2012; 17868/2011; Sez. 6-3, 16452/2019; 6606/2014; 17066/2013; 1156/2013). Da ultimo e assolutamente in termini sono i ntervenute sul punto anche le Sezioni Unite di questa Corte, sia pur investite per altra ragione, e hanno ribadito con l’autorevolezza della massima istanza nomofilattica il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità decisioni n. 8096 del2022, n. 39421 del 2021, n. 1589 del 2020, n. 18961 del 2020, n. 14112 del 2020, n. 16452 del 2019, S.U. n. 30649 del 2018,n. 13758 del 2018, n. 10813, 10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, n. 20/03/2014, n. 6606, 15/11/2016, n. 23199) secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990 - 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Inoltre, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Sez.3, 39421/2021; 13343/2022). 12. [OSCURATO:PERSONA] convenute con il ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno eccepito in via preliminare la formazione del giudicato quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto asseritamente destinatari di una sentenza favorevolepassata in giudicato, del Tribunale di Roma n.17039 del 2005, i primi due e del Tribunale di Roma n. 1955 del 2019, l’ultimo. L’eccezione non si accompagna alla prova di quanto affermato e non può che essere disattesa. 13. Con il primo motivo del ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle posizioni dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti deducono violazione e/ o falsa applicazione degli artt.132 e 342 c.p.c. e lamentano il difetto di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del loro atto di appello. 14. Secondo i ricorrenti la sentenza sarebbe priva di motivazione, in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. ma tale assunto non può certamente essere condiviso. La Corte capitolina ha indicato chiaramente la ragione che l’ha indotta a tale statuizione, affermando che benché l’atto di gravame contenesse una critica alle premesse argomentative della sentenza appellata, non era stato fornito alcun chiarimento un merito alla riferibilità delle censure mosse in riferimento alle loro specifiche posizioni soggettive. 15. Inoltre, perché l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016; Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006; Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019; Sez. U, n. 156 del 9.1.2020). Il ricorrente, quindi,che in sede di legittimità impugna la decisione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile un motivo di gravame da lui proposto per difetto di specificità deve necessariamente trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di Cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello. Infatti la Corte di Cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo , è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere- dovere di esame diretto degli atti ma solo se la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 5.8.2019). E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020). Nulla di ciò hanno fatto i ricorrenti che sostengono chel’indicazione della loro data di immatricolazione avrebbe soddisfatto il requisito, senza rendersi conto cheai fini della dimostrazione a questa Corte di aver adeguatamente ottemperato al l’esigenza di personalizzazione ravvisata dalla Corte di appello e giudicata insoddisfatta, sarebbe stata necessaria la riproduzione sintetica dell’atto di appello per evidenziare che , differentemente da quanto statuito, le censure da loro mosse erano riferibili in modo puntuale e preciso ai singoli appellanti. 16. Il motivo pertanto deve essere complessivamente rigettato. 17. Con il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti denunciano violazionee/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. I ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell’art.101, comma 2, Cost. secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, essendosi la Corte di appello riferita solo a una interpretazione, neppure pacifica, seguita dalla Cassazione. Il motivo è affetto da inammissibile genericità e soprattutto ignora il fatto che la Corte di appello, riferendosi alla giurisprudenza di questa Corte ha motivato per relationem rifer imenti alla normativa di legge, italiana ed europea, come indubbiamente le era consentito. 18. Con il quinto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 cod.proc.civ. quanto al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del punteggio per assorbimento di ogni altra domanda e al motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del diritto degli iscritti a far data o in epoca successiva all’a.a. 1991 -1992, in particolare quanto al dott.[OSCURATO:PERSONA]. 19.Il rigetto della domanda subordinata, al cui riguardo i ricorrenti lamentano omessa pronuncia, è adeguatamente sorretto dalla stessa motivazione che ha ispirato il rigetto della domanda principale, ossia il decorso della prescrizione che non può che valereper tutti i diritti scaturenti dallo stesso fatto costitutivo. 20. Per il dott. [OSCURATO:PERSONA], iscrittosi nell’anno accademico 1991 - 1992 non varrebbero le ragioni esposte in sentenza perché egli avrebbe avuto diritto alla remunerazione introdotta con il d.lgs.251/1991. Il motivo in parte qua è inammissibile; mentre dalla sentenza risulta che gli attori avevano agito per il risarcimento del danno conseguito all’inadempimento da parte dello Stato italiano all’obbligo scaturente dall’ordinamento comunitario di adeguata remunerazione dei medici specializzandi non risulta affatto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia agito inveceper sentirsi riconoscere il trattamento spettantegliex lege. Né il ricorrente illustra la domanda originaria e il motivo di appello in tal senso proposto per dimostrare che la sua domanda era differente da quella esaminata dai giudici del merito. Non senza rilevare che la prescrizione decennale opererebbe anche nel suo caso. 21. Le stesse considerazioni valgono per gli altri specializzandi – neppure nominati - immatricolatisi dal 1991 in avanti, impersonalmente citati a pag.38 del ricorso, a cui si aggiunge l’assoluta genericità della censura che non identifica neppure i pretesi soggetti a cui si vorrebbe far riferimento. 22. Con il sesto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano violazionee/o falsa applicazione dell’art.92, comma 2, cod.proc.civ. e lamentano la mancata compensazione delle spese processuali. La Corte di appello ha ineccepibilmente applicato il principio di soccombenza, non ravvisando i presupposti per l’esercizio del potere discrezionale, seppure eccezionale e motivato, per la compensazione delle spese processuali. Né vi erano ragioni in tal senso , a fronte di una giurisprudenza del tutto granitica di questa Corte. 23. Con il secondo motivo i ricorrenti eredi [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25.2.1999 (proc. C- 131-97) e del 3.10.2020, degli artt.2,3,10 e 97 Cost., dell’art.6 del d.lgs. 257/1991 e dell’art.11 della legge 370/1999, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omesso esame di fatto decisivo. Il motivo riguarda solo una parte dei ricorrenti, iscrittisi alla scuola di specializzazione prima del 1983, che avevano contestato la sentenza del Tribunale con il sesto motivo di gravame non esaminato. 24. Il motivo è eviden temente inammissibile perché afferente a questione assorbita dal rigetto, confermato in appello, della domanda per intervenuta prescrizione. 25. I due primi motivi di ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ruotano intorno alla medesima questione. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. della denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art.112 cod.proc.civ. sulla censura proposta con il quinto motivo di gravame in tema di motivazione della reiezione della domanda di pagamento delle somme dovute agli specializzandi in forzadel d.lgs. 257/1991. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente denuncia, in subordine rispetto al primo motivo,il rigetto implicito del quinto motivo e sostiene che nei suoi confronti quale appartenente al gruppo degli specializzandi iscritti successivamente al 1991 (e cioè nel suo caso dal 1996 al 2000) doveva applicarsi a suo favore la normativa di cui al d.lgs.257 del 1991. In altre parole, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la spettanza delle somme richieste in forza del servizio prestato come specializzanda dal 1996 al 2000 in piena vigenza del d.lgs. 257 del 1991 e ha ribadito che tali somme non le erano state corrisposte. 26. La ri corrente cioè sostiene che la sua domanda aveva altro contenuto e di aver chiesto semplicemente di essere retribuita per la sua attività durante la scuola di specializzazione frequentata dal 1996 al 2000, quando era ormai in vigore la normativa interna introdotta nel 1991 cheprevedeva il pagamento. La sentenza di primo grado (sentenza n.13933/2016, pag.18, secondo capoverso, doc.4 del fascicolo della ricorrente) ha preso in considerazione tale domanda della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e ha risposto che non poteva essere accolta perché non vi era alcuna responsabilità dello Stato italiano per inadempimento all’obbligo di dare attuazione alle direttive comunitarie nei confronti di coloro che avevano iniziato a frequentare i corsi di specializzazione successivamente all’attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEEe 82/76/CEE con il d.lgs. 257 del 1991. Tale statuizione, che restringeva la cognizione alle domande risarcitorie per mancata attuazione delle direttive della Comunità europea, era stata censurata con il quinto motivo di appello nel procedimento di appello n.10967/2017, con cui era stato fatto rilevare il fondamento della domanda anche sul diritto interno e si era insistito sull’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione e al pagamento dell’importo di € 11.103,82 previsto dal d.lgs.257/1991. 27. La Corte romana non ha esaminato questo motivo e ha accomunato la posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a quella degli altri medici specializzandi che avevano frequentato i corsi prima dell’attuazione delle direttive CEE. Solo con riferimento al tema della decorrenza iniziale del periodo prescrizionale (pag.25, capoverso), la Corte di appello ha trattato la posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad una moltitudine di altre posizioni per affermare che la prescrizione era decennale e decorreva dal 27.10.1999, sicché la domanda giudiziale del 23.7.2012 era stata proposta tardivamente. 28. L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale exart. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo. (Sez. L, n. 29952 del 13.10.2022; Sez. 3, n. 25359 del 20.9.2021;Sez. 1, n. 32023 del 9.12.2019;Sez. 5, n. 11459 del 30.4.2019; Sez. 2, n. 1539 del 22.1.2018). È pur vero poi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6- 1, n. 15255 del 4.6.2019). In questo caso, però, la Corte non si è posta minimamente il problema giuridico innescato dal motivo, ha omologato la posizione della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a quella degli altri specializzandi che avevano frequentato i corsi prima dell’anno accademico 1991 -1992 e ha motivato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione in modo del tutto incompatibile con le tesi e gli assunti della ricorrente e cioè con riferimento alla data di entrata in vigore della legge n.370 del 1999, che ha un senso solo nella logica dell’inadempimento statuale agli obblighi comunitari e con riferimento a una decorrenza addirittura in parte anteriore alla data di maturazione del diritto, visto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha terminato il proprio corso solo nel 2000. Secondo la giurisprudenza di questa Corte è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza(Sez. 3 , n. 12131 del 8.5.2023). 29. Deve quindi essere accolto il primo motivo, assorbito il secondo, al pari dei restanti. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] denunciala violazio ne del giudicato interno per la dichiarazione di prescrizione del suo diritto a percepire la remunerazione poiché la sentenza di primo grado aveva implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione proposta dall’Amministrazione. Con il quarto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ. la ricorrente in subordinedenuncia violazione di legge ederror in procedendo in difetto di riproposizione dell’eccezione da parte dell’Amministrazione ex art.346 cod.proc.civ. Con il quinto motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ. la ricorrente chiede la revisione della decisione in punto spese di lite. 31. Per i motivi esposti, la Corte deve dichiarare inammissibile il ricorsodel dott.Lex, il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il ricorso degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, il ricorso del dott.[OSCURATO:PERSONA] e il ricorsodel dott. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti del ricors o del dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri e del ricorso degli eredi del dott.[OSCURATO:PERSONA] e altri vanno condannati , in solido per ciascun gruppo, a rifondere le spese processuali del grado alle Amministrazioni controricorrenti, costituitesi specificamente con controricorso nei loro confronti,liquidate come in dispositivo. Non così i ricorrenti dottori Lex, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché in relazione ai loro ricorsi le Amministrazioni non si sono costituite in giudizio. Occorre invece accogliere il primo motivo di ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa allaCorte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perla regolazione delle spese del giudizio di legittimità Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dott. Lex , dott.[OSCURATO:PERSONA] ed altri, eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dott.[OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi del dott. Lex , del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, del dott.[OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo motivo di ricorso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; condanna i ricorrenti delricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri, in solido fra loro, a rifondere le spese processuali del grado alle Amministrazioni controricorrenti, liquidate nella somma di € 12.000,00, oltre le spese prenotate a debito come per legge. condanna i ricorrenti delricorso degli eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri, in solido fra loro,