CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 27131/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1063/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentatae difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1258/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il7/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva: 1. [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio , dinanzi al Tribunale di Alessandria, [OSCURATO:PERSONA], titolare d’impresa edile, l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], premettendo di avere incaricato l’Abbiati della costruzione d’un fabbricato, lo [OSCURATO:PERSONA] della progettazione e della direzione dei lavori e l’Orvi del collaudo e che, nonostante l’effettuazione di quest’ultimo, la costruzione non risultava conforme alla legislazione antisismica, chiese che i convenuti fossero solidalmente condannati a risarcire il danno, quantificato in € 259.350,28. 2. Il suddetto Tribunale, per quel che qui ancora rileva, con sentenza n. 3/2016, condannò in solido l’Abbiati, l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegnere Orvi a risarcire il danno procurato nella misura di € 75.000,00; condannò, inoltre, lo [OSCURATO:PERSONA] in solido con l’Orvi al pagamento della somma di € 4.000,00 necessaria per il collaudo. 3. La Corte d’appello di Torino, investito dall’impugnazione dello [OSCURATO:PERSONA], nonché della Benaja e di Abbiati, con sentenza n. 1258/2017, respinse le impugnazioni di questi ultimi due e, parzialmente accogliendo quella dello [OSCURATO:PERSONA],condannò solo l’Orvi a corrispondere alla Benaja la somma di € 4.000,00. 3.1 . Quanto all’impugnazione dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], si discostò dalla decisione di primo grado nella parte in cui era stato posto a carico di costui, in solido con l’ingegnere Orvi , la somma di € 4.000,00 necessaria per il collaudo, poiché l’appellante era stato allontanato dal cantiere prima che le opere fossero terminate, e quindi quel danno andava risarcito dal solo collaudatore Orvi. Nel resto disattese le censure dell’architetto sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti: - non era dubbia la corresponsabilità di tutti i partecipanti all’opera (progettista, direttore dei lavori, appaltatore), ex art.1669 cod. civ., dovendosi includere fra i gravi difetti il pericolo di crollo per il mancato rispetto della normativa antisismica; - il mancato rispetto era stato evidenziato dal c.t.u., il quale aveva accertato l’assenza dei requisiti minimi di cui all’art. 93 del d. P.R. n. 380/2001; - il mancato rispetto della c irc olare ministeriale n. 65/aa.gg./1997 del 10/4/1997, che applicava i decreti del Ministero del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16/1/1996, pur non costituendo fonte normativa in senso proprio, andava applicata in quanto contribuiva a sostanziare la regola dell’arte cui devono attenersi, per quanto di rispettiva competenza, tanto il progettista quanto l’appaltatore, quanto, nel ruolo di alta vigilanza sull’esecuzione dell’opera che gli è proprio, il direttore dei lavori . 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, una non meglio specificata violazione di legge, per avere la sentenza di appello affermato che il mancato rispetto di una legge possa dipendere dall’omessa applicazione di una circolare. Il motivo, a volerlo reputare scrutinabile, nonostante non venga neppure enunciato il vizio di cui il ricorrente si duole, è comunque inammissibile poiché non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata. Quest’ultima ha, invero, spiegato che il mancato rispetto della circolare si traduce in una violazione delle regole dell’arte. In altri termini, la costruzione si presentava viziata non per la violazione in sé della circolare, bensì per non avere rispettato la buona tecnica costruttiva rispettosa della normativa antisismica. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei rilievi mossi alla consulenza. 6.1.Il motivo è inammissibile in presenza di “doppia conforme” sul punto. Trova applicazione, “ratione temporis”, l’art. 348-ter, co. 5, cod. proc. civ., in base al quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 7. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte territoriale non ha tenuto conto della richiesta di accertamento, al fine di verificare che la costruzione era conforme alla legislazione antisismica, così omettendo di prendere in esame un fatto controverso e decisivo. 7.1.La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità. Anche in questo caso il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in presenza di “doppia conforme”. 8. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell’art.2697 cod. civ., per avere la sentenza riconosciuto la responsabilità del ricorrente, attribuendo alla consulenza la forza di prova ed elevando la circolare ministeriale di cui si è detto a rango di legge. 8.1.La doglianza è inammissibile. La evocazione della regola sull’onere probatorio non determina, di per sé, nel giudizio di l egittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, in realtà, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’inconferente (che per vero qui neppure è stato sperimentato) richiamo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; la critica presuppone che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/2019e 6806/ 2 019). 9. Il quinto motivo, con il quale viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitandosi alla sentenza di non avere esaminato le singole voci di danno, è inammissibile, versandosi in ipotesi di “doppia conforme”. 10. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza di appello avrebbe omesso di chiarire quali violazioni dei doveri di alta vigilanza il direttore dei lavori avrebbe commesso, prospettando un non meglio individuato vizio di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. 10.1 . La doglianza è inammissibile. Per un verso, per l’ennesima volta, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in presenza di “doppia conforme”. Per altro verso trattasi di critica che non solo non tiene conto della spiegazione resa dalla sentenza, ma che, in primo luogo appare proposta in “forma libera”, come si trattasse d’un appello devolutivo e non con il richiamo a uno dei vizi individuati tassativamente dall’art. 360 cod. proc. civ. Questa Corte ha già, più volte, avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo,Sez. 2, n. 17470/2018). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155/2017), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 11. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano , a carico del ricorrente e in favore della controricorrente, nei sensi di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterD.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve