CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36667/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15357/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di mesi otto di arresto ciascuno, applicata la diminuente per il rito prescelto, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 707 c.p. 2. Gli imputati hanno proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità per il reato in questione avendo i giudici di merito adottato una motivazione gravemente incongrua e lacunosa. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure avanzate. 3.1. I motivi dedotti sono di puro merito e riguardano la riproposizione di questioni già esaminate dalla corte di appello con argomentazioni congrue e corrette in diritto. Nel caso in esame la corte territoriale, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, nel confermare la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di primo grado, ha sottolineato come nella specie gli imputati dovevano essere ritenuti responsabili del reato di cui all' art. 707 c.p. in quanto gli stessi, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, erano stati trovati nella disponibilità di quattro pinze e due giravite e non avevano fornito alcuna spiegazione circa il porto legittimo di tali strumenti. La decisione impugnata appare in linea con l'orientamento secondo cui in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui. (Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016) Rv. 268410 - 01. Invero i motivi di censura non appaiono diretti a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolvono nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente jn tremila euro ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estenso