CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10356/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2019 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e la liquidazione delle spese sostenute nel grado come da notula [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 18/07/2016 dal Tribunale di Asti, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. Loro ascritto al capo t), nonché - il solo [OSCURATO:PERSONA] - delle ulteriori analoghe imputazioni contestategli in concorso con altri imputati ai capi da a) a z) della rubrica, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di VECCHIO Gaetano e RAPISARDA Giuseppe, non ricorrenti in questa sede) ed ha mitigato il trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con ricorsi di contenuto sostanzialmente sovrapponibile, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela e alla legittimazione a proporla da parte della ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. Si censura il carattere apparente della motivazione, sia a tale ultimo riguardo (potendo la ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA] essere al più considerata danneggiata - ma per un ammontare incerto - per via delle erogazioni delle altre compagnie e le compensazioni conseguenti al sistema di rimborso diretto). Quanto alla tardività della querela, si censura la sentenza per aver valorizzato l'informativa conclusiva della P.G., che conteneva dati già in possesso della compagnia assicuratrice. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia. Si censura la sentenza per aver ignorato la richiesta nonostante la mancanza di competenze specifiche del consulente del P.M., che aveva tra l'altro analizzato non i veicoli oggetto delle presunte frodi, ma solo mezzi della medesima categoria, e per non aver in alcun modo esposto le ragioni per cui le valutazioni del consulente dovevano ritenersi preferibili rispetto alle ricostruzioni dei consulenti della difesa. 2.3. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] denuncia altresì la totale assenza di motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine all'episodio che aveva coinvolto il ricorrente. Si censura l'utilizzo di presunzioni ricavate da altre vicende ma non applicabili a quella di specie, anche per la diversa dinamica descritta. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando l'infondatezza del primo ordine di doglianze e l'inammissibilità delle residue, perché attinenti al merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure concernenti la querela sono manifestamente infondate.1.1. Deve invero condividersi, quanto a quelle relative alla legittimazione della ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], l'assunto della Corte d'Appello secondo cui la procedura di indennizzo diretto non fa venir meno al titolarità del diritto di querela spettante alla società assicuratrice del [OSCURATO:PERSONA], ovvero del soggetto che sistematicamente si è assunto la responsabilità dei sinistri per cui è causa. È invero evidente che tale società - nella fisiologia del rapporto imperniato sull'indennizzo diretto, nel quale è l'ente assicuratore del soggetto danneggiato a gestire la pratica, salvo poi ottenere i rimborsi dalla società del danneggiante, attraverso un apposito sistema di compensazione - non ha alcuna contezza di eventuali comportamenti truffaldini del proprio assicurato fino alla loro emersione: tuttavia, tale assetto dei rapporti non è certo ostativo alla configurabilità della truffa in suo danno per l'inesistenza del sinistro denunciato, né ad individuare nella società in questione il soggetto legittimato a sporgere querela. 1.2. Le considerazioni qui appena esposte consentono di pervenire a conclusioni analoghe anche quanto all'altra questione processuale prospettata. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha pienamente condiviso le valutazioni espresse dal giudice di primo grado (cfr. pag. 32-33 della sentenza del Tribunale), secondo cui la piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] doveva individuarsi nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] di asti avente appunto ad oggetto i 26 sinistri denunciati dal gennaio al giugno 2006 con il veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. Né tali conclusioni possono ritenersi vulnerate dal fatto che alcuni atti fossero già in possesso della società querelante, al momento della predetta informativa, proprio per le particolari connotazioni del sistema di rimborso diretto e la necessità di una compiuta ed effettiva conoscenza dell'illecito in capo alla società medesima (cfr. sul punto Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018, secondo la quale «il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini»). V. anche Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Puiatti, Rv. 272373, secondo la quale «il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi». (In applicazione del principio, è stata ritenuta tempestiva la querela proposta nei novanta giorni dall'esito delle indagini di polizia giudiziaria che avevano consentito di avere adeguata certezza delle falsità ideologiche commesse dall'imputato in denunce di sinistro al fine di truffare compagnie assicurative). 2. Anche il secondo ordine di doglianze proposte dai ricorrenti non supera lo scrutinio di ammissibilità. È qui opportuno richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato la propria decisione in termini immuni da rilievi qui deducibili, avendo ritenuto dirimente l'assoluta intrinseca inverosimiglianza dell'ipotesi per cui uno stesso soggetto potesse risultare responsabile di ben ventisei sinistri stradali nell'arco di sei mesi, anche e soprattutto perché a tale evidente, singolarissima anomalia di ordine statistico, ha fatto riscontro una assoluta omogeneità di situazioni e di reazioni da parte dei soggetti coinvolti, tanto da indurre la Corte a parlare di "medesimo canovaccio" sistematicamente seguito nelle varie occasioni: "è [OSCURATO:PERSONA] che cagiona l'incidente; non vengono allertate le forze dell'ordine; le parti coinvolte compilano il CID in modo sommario e senza allegare fotografie dello stato dei luoghi e dei mezzi coinvolti; viene avviata la procedura dell'indennizzo diretto, estremamente agile e semplificata, che ben si presta alla realizzazione delle truffe assicurative" (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo privo di illogicità, anche perché connotato dalla valorizzazione non solo della inusitata quantità di incidenti che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe causato in pochi mesi, ma anche della non meno inverosimile omogeneità operativa e comportamentale seguita ai presunti sinistri. 3. E' invece fondato il motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'assoluto silenzio motivazionale della Corte d'Appello sulla specifica vicenda che ebbe a coinvolgere il predetto ricorrente. È appena il caso di porre in evidenza che la motivazione qui appena richiamata non poteva certo implicare l'esonero, per la Corte territoriale, dalla necessità di confrontarsi con le specifiche censure formulate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Censure di ordine strettamente tecnico, concernenti la ricostruzione del sinistro ed imperniate non solo e non tanto sulla prospettata scarsa specializzazione del consulente del P.M., quanto soprattutto sulla distanza temporale intercorsa nell'esame del veicolo del [OSCURATO:PERSONA], e sulla mancata disamina della vettura del [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso consulente chiarito di aver fatto riferimento ad un'auto dello stesso tipo rinvenuta presso un deposito giudiziario. L'assoluta assenza di confronto con le argomentazioni difensive, dedicate appunto alla confutazione dell'ipotesi accusatoria con specifico riferimento al capo t), non può che comportare - essendo ormai decorso il termine massimo prescrizionale - l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto ormai estinto per intervenuta prescrizione, con trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si rimette la liquidazione delle spese tra le parti anche per il presente grado di giudizio. La manifesta infondatezza degli altri motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], e la conseguente declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, non precludono l'applicazione, nei suoi confronti, delle disposizioni di cui all'art. 587 cod. proc. pen. in tema di effetto estensivo dell'impugnazione (cfr. sul punto Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213 - 02): anche per la posizione del predetto imputato, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto al capo t), per essere il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione. Da ciò consegue, per un verso, l'eliminazione della pena di dodici giorni di reclusione applicata al [OSCURATO:PERSONA], anche per tale reato-satellite, dalla Corte d'Appello in sede di parziale riforma; per altro verso, deve anche in questo caso disporsi la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui si rimette la liquidazione delle spese tra le parti anche per il presente grado di giudizio. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che - in relazione alle imputazioni diverse dal capo t) - deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo t) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensi dell'art. 587 cod, proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni dodici di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per tale capo. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che liquida in complessivi Euro 25