CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35760/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] II, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO ROMA n. 2691/2019 depositata il 18/04/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E. A . RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei Legionari di Cristo è proprietaria di lotti consortili, originariamente rientranti nell’area del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” e successivamente divenuti parte del comprensorio in [OSCURATO:PERSONA]. Su istanza proposta dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma ha ingiunto alla Congregazione, con decreto n. 10015/2009, il pagamento degli oneri consortili approvati con delibera del 29 ottobre 2009. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, deducendo in particolare la cess azione del vincolo consortile. Il Tribunale ha respintol’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, c he la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto, ritenendo infondato il motivo relativo alla cessazione del vincolo, facendo riferimento allo statuto che prevede tra i compiti del Consorzio, non solo la stipula con il Comune di Roma della convenzione di edificabilità, ma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della lottizzazione, dell'impianto idrico, dell'impianto di illuminazione stradale e l'adempimento dei conseguenti obblighi di legge, e rilevando che per statuto non è venuto meno il presupposto legittimante la costituzione del Consorzio per il solo effetto della consentita edificazione; ha invece ritenuto parzia lmente fondato il terzo motivo di appello sulla verifica della perdurante esistenza ed efficacia della delibera posta fondamento della pretesa di riscossione, osservando che detta delibera riguardava alcune voci (residuo oneri consortili, eliminazione arsenico pozzo idrico, fondo cassa e sostituzione pompa idrica) per le quali la Congregazione ha allegato l'avvenuto pagamento anteriormente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, circostanza non contestata. Di conseguenza, in relazione alle somme pagate ha revocato il decreto ingiuntivo , confermando quanto al resto la sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza la Congregazione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 13 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1322, 1362 ss., 36, 113, 115, 116 c.c. e 184- bis, 345 c.p.c.; nonché ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., per nullità del procedimento e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d’appello avrebbe fondato la propria decisione su una distinzione ‒ quella tra spese di urbanizzazione e spese di convenzione in funzione del rispettivo titolo costitutivo‒ che è il risultato di una erronea, parziale e non pertinente interpretazione delle norme statutarie. Da una loro lettura complessiva emergerebbe, invece, una diversa e determinante distinzione: quella tra «beni comuni dei consorziati» (realizzati per effetto dell’urbanizzazione) e «beni attuali esistenti» (preesistenti, non realizzati in attuazione dello scopo del consorzio e oggetto di un obbligo di temporanea gestione e manutenzione da parte dei consorziati). Tale diversa distinzione avrebbe assunto carattere determinante nell’ambito dell’interpretazione congiunta degli artt. 1, 5 e 6 dello statuto, poiché avrebbe evidenziato una diversa volontà consortile. Non quella di obbligare ciascun consorziato a concorrere alle spese ordinarie e straordinarie relative alle opere di urbanizzazione, per il solo fatto che la loro realizzazione costituiva lo scopo primario, fondante il vincolo consortile, rispetto al quale la stipula con il Comune di Roma della convenzione per l’edificabilità era strumentale; ma, al contrario, la volontà di obbligare alla manutenzione temporanea dei beni esistenti in attesa della successiva opera complessiva di urbanizzazione, ossia in attesa della realizzazione della finalità consortile. Trattandosi di circostanze che la Congregazione ritiene essere state rese oggetto di contraddittorio, ne deriverebbe non solo il loro omesso esame da parte del giudice del gravame, come violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. rilevante ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ma anche, a causa di un travisamento della volontà negoziale affidata allo statuto, la violazione delle regole civilistiche di interpretazione del contratto, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ritenendo lo statuto fonte di un’obbligazione propter rem, il giudice del gravame avrebbe violato anche il carattere di tipicità che le caratterizza e che non dovrebbe precludere -come afferma la ricorrente- all’autonomia negoziale di convenirle in clausole contrattuali, integrando infine così anche una violazione dell’art. 1322 c.c. rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Deduce inoltre la ricorrente che nell'art. 1 dello statuto non si rinverrebbe ‒ così come neppure nelle altre disposizioni statutarie ‒ l'espressa previsione che il consorziato debba partecipare alle spese di urbanizzazione. 2.-Il motivo è inammissibile. Il giudice d'appello ha correttamente applicato il principio della preminenza dello statuto nello stabilire diritti e obblighi dei consorziati, così dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale il consorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni realizzate a seguito dell'attuazione di un piano di lottizzazione costituisce una figura atipica e, quindi, il rapporto consortile è disciplinato anzitutto dalle pattuizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto del consorzio. Soltanto qualora in tali atti manchi una disciplina specifica sono applicabili le disposizioni più confacenti alla regolamentazione degli interessi coinvolti dalla controversia che, nel caso in cui il consorzio abbia ad oggetto la gestione dei beni e dei servizi comuni di una zona residenziale, devono individuarsi nelle norme concernenti il condominio, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art.1118, comma 2, c.c. e non l'art. 1104 c.c.;con la conseguenza che il consorziato non può, attraverso il c.d. abbandono liberatorio, rinunziare al diritto sui beni in comune, sottraendosi al contributo delle spese necessarie alla loro conservazione (Cass. n. 28611 del 03/10/2022) È pacifico che l’interpretazione dello statuto, come del contratto, è demandata al giudice di merito, e si tratta di un giudizio non censurabile con il ricorso per cassazione, salvo che si prospetti violazione delle regole ermeneutiche, ovvero omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; tuttavia il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. 9461/2021). In altre parole la revisione del giudizio (di fatto) sulla interpretazione del contratto, può in questa sede essere sollecitata nei soli limiti in cui si evidenzi un errore procedimentale e, cioè, la violazione delle regole legali di interpretazione (Cass. 9461 del 09/04/2021; Cass.n. 4178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010). Nel caso di specie, invece, appare evidente che la ricorrente sollecita una rivisitazione, secondo la sua prospettazione, dell’interpretazione dello statuto effettuata dal giudice di merito e una diversa possibile valutazione dei fatti già esaminati. Il dedotto travisamento della volontà negoziale, infatti, e la pretesa diversa volontà consortile che emergerebbe dalla corretta lettura delle clausole, non costituiscono “fatti” non esaminati dal giudice del merito, così come non possono qualificarsi fatti le tesi difensive del ricorrente, vagliate dalla Corte di merito e disattese (Cass. n. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 2268 del 26/01/2022). Deve qui ricordarsi che la censura di omesso esame decisivo non può esser utilizzata ‒ come, invece, il ricorrente intenderebbe fare nel caso di specie ‒ per chiedere una rivisitazione della valutazione delle prove o per sindacare la correttezza logica della motivazione non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 16300 del 16/07/2014). 3-. Con il secondo motivo di ricorso, la Congregazione ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per aver omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; nonché ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 24, 36 ss. e 1372 in subordine all’art. 2285 c.c., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Secondo la tesi della Congregazione ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel non attribuire all’impossibilità ‒ evidenziata e acclarata ‒ di stipulare la convenzione con il Comune di Roma il valore di fatto estintivo del vincolo consortile, poiché si sarebbero così vanificati sia la finalità primaria fondante il contratto di consorzio sia, con essa, lo stesso vincolo consortile, da ritenere privo di durata indeterminata. Prova della cessazione del vincolo consortile sarebbero non solo il sopravvenuto esaurimento dello scopo (che la Congregazione individua come unico) per il quale il consorzio è stato costituito, ma anche il fatto che la stessa Congregazione non fosse parte originaria del contratto di consorzio sulla base di uno spontaneo atto di adesione, ma in quanto avente causa del precedente proprietario, rientrante tra coloro giudizialmente dichiarati titolari del diritto di proprietà sui lotti compresi nel consorzio. Ciò basterebbe, a detta della Congregazione, ad escludere la volontarietà dell’adesione al consorzio, la cui mancanza viene, pertanto, ritenuta un ulteriore fatto non esaminato dal giudice di appello come fatto estintivo del vincolo consortile e delle obbligazioni che ne derivano. 4.-Il motivo è inammissibile. Ferme le ragioni di inammissibilità sopra esposte in relazione alle censure mosse ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 1362 c.c., si osserva che il motivo in esame non soltanto formula censure che attengono al merito della causa, ma anche non tiene conto della ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha ritenuto che le somme di cui il Consorzio richiedeva il pagamento sulla base di quanto individuato dalla delibera fossero dovute non in quanto obbligazioni propter rem, gravanti sui proprietari dei lotti compresi nel consorzio, bensì in quanto obbligazioni derivanti dallo statuto, e che detto statuto è vincolante anche per la Congregazione, richiamando in merito la giurisprudenza di questa Corte, laddove afferma che la qualificazione di obbligazione propter rem ha rilievo nel rapporto tra il Comune e soggetto proprietario dell'area edificabile, mentre al di fuori di tale rapporto la prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale nella quale non rileva più il carattere reale della obbligazione. In particolare la Corte ha rilevato che dall'esame dello statuto si evince che sono obbligatoriamente parte del consorzio i proprietari presenti e futuri dei terreni ed edifici inclusi nel comprensorio ; da ciò deriva che nel momento in cui la Congregazione è divenuta proprietaria del lotto, essa è anche entrata necessariamente a fare parte del consorzio, essendo perciò assoggettata alla previsioni statutarie dell’ente, a prescindere dal fatto che avesse stipulato l'originaria convenzione. 4.1. Ed invero i proprietari di beni facenti parte di un consorzio di urbanizzazione sono obbligati al pagamento degli oneri consortili non già perché si tratti di obbligazioni propter rem , ma in virtù di un meccanismo di autonomia negoziale che vede la sua fonte nella volontarietà dell’atto di acquisto di un bene già ricompreso nell’ambito del consorzio, essendo l’ adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente regolato da statuto che contempla l’adesione al consorziostesso ( Cass. 18560 del 22/09/2016 ; Cass. 25/01/2021, Cass. 27 maggio 2019, n. 14440) 4.2. Questo principio trova applicazione a prescindere dalle vicende giudiziali pregresse che hanno portato il dante causa della Congregazione a divenire titolare del bene. Non è infatti discusso, né potrebbe esserlo, che il titolo di acquisto della proprietà sia stato volontario, pur se, in ipotesi, a monte, vi sia stata una contesa e una decisione della autorità giudiziaria. L a manifestata volontà di divenire proprietario di unità immobiliare ricadente nel comprensorio consortile, è necessariamente es pressione della volontà di partecipare al consorzio da parte del nuovo acquirente, stante la preesistenza dello statuto che contempla l’adesione al consorzio, e ciò anche nel caso in cui la parte o il suo dante causa si siano rivolti alla autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento ovvero il riconoscimento della proprietà, posto che la statuizione giudiziale muove anch’essa‒ imprescindibilmente‒ da una domanda di parte, e cioè da un atto volontario. La Corte d’appello ha rilevato, inoltre, che le finalità dell'ente sono molteplici e possono essere utilmente perseguite anche a prescindere dalla convenzione di edificazione e che, per questa ragione, nonostante la edificazione in proprio e la nuova regolamentazione del piano di zona, non è automaticamente e interamente venuto meno il presupposto della costituzione del consorzio, osservando che l’eventuale estinzione del consorzio per cessazione degli scopi sociali avrebbe dovuto operare a termini di statuto ed essere da questo prevista, senza tuttavia che potesse conseguirne l’estinzione dell'obbligo di pagamento dei contributi maturati anteriormente. Il motivo di ricorso non si confronta con queste ragioni decisorie, se non proponendo la non fondata eccezione di mancata adesione volontaria al consorzio, insieme ad una ricostruzione alternativa dei contenuti dello statuto. Prospettazione, quindi, di una diversa interpretazione dell’atto negoziale che, come si è detto, è inammissibile in questa sede (Cass. 9461 del 09/04/2021; Cass.n. 4178 del 22/02/2007; Cass.. n. 19044 del 03/09/2010). 5-. Con il terzo motivo di ricorso, la Congregazione ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1362 ss. e 1366 c.c. [OSCURATO:PERSONA] invoca la figura della presupposizione, in forza della quale la stipula della convenzione per l’edificabilità con il Comune di Roma costituirebbe presupposto determinante -poiché unico- per il permanere del vincolo contrattuale, oltre per la determinazione della durata del vincolo consortile. Un corretto esame della figura da parte del giudice di appello, secondo la Congregazione, avrebbe condotto a una diversa interpretazione dello statuto, secondo cui le parti avrebbero pacificamente considerato fatto fondante e determinante per la conclusione del contratto unicamente l’addivenire insieme alla convenzione per l’urbanizzazione e, soprattutto, all’edificazione in convenzione. Fatto che, non essendo più realizzabile, né perseguibile al tempo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, se considerato dalla Corte d’appello avrebbe condotto ad una diversa decisione di appello. 7. Il motivo è inammissibile per le ragioni già sopra esposte. Il richiamo alla presupposizione, qui peraltro erroneamente equiparata alla impossibilità sopravvenuta della prestazione, è privo di qualsivoglia valore nel momento in cui il giudice del merito ha accertato, con giudizio che ‒ come sopra si è detto ‒ resiste alle censure della parte, che le finalità dell'ente sono molteplici e possono essere utilmente perseguite anche a prescindere dalla convenzione di edificazione e che, per questa ragione, nonostante la edificazione in proprio e la nuova regolamentazione del piano di zona, non è automaticamente e interamente venuto meno il presupposto della costituzione del consorzio. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte dell'intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore