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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1978

Cassazione n. 08035/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/04/1978 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LAT?' [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA], accogliendo soltanto quella di detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, relativa a condanna per il reato di furto tentato commesso nel 2018.

2. Ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione e omesso esame di documentazione allegata all'istanza quanto all'attività lavorativa e relazione dell'assistente sociale) devolve censure non consentite in sede di legittimità perché volte a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza, nonché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni a base del pronunciato rigetto. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego.

2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento all'esame della relazione UEPE e all'assenza di attività (non soltanto lavorativa, diversamente da quanto dedotto) da poter considerare rilevante ai fini del reinserimento della condannata.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/04/1978 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LAT?' [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA], accogliendo soltanto quella di detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di mesi otto di reclusione, relativa a condanna per il reato di furto tentato commesso nel 2018. 2. Ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione e omesso esame di documentazione allegata all'istanza quanto all'attività lavorativa e relazione dell'assistente sociale) devolve censure non consentite in sede di legittimità perché volte a sollecitare la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza, nonché non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni a base del pronunciato rigetto. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto difetto di motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego. 2.2. Rilevato, in ogni caso, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento all'esame della relazione UEPE e all'assenza di attività (non soltanto lavorativa, diversamente da quanto dedotto) da poter considerare rilevante ai fini del reinserimento della condannata. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris