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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 settembre 2022

Cassazione n. 26582/2022

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Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 11472-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore do:t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo I i procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 63 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021; R.G.N. 11472-2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscrìtto dal legale rappresentante pt. della società ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 01 settembre 2022; rilevato che, sempre in data 01 settembre 2022, il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato telematicamente atto di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentante della medesima società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Od. sul ricorso 11472-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore do:t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nella qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo I i procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2022 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 63 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/01/2021; R.G.N. 11472-2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso, sottoscrìtto dal legale rappresentante pt. della società ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 01 settembre 2022; rilevato che, sempre in data 01 settembre 2022, il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato telematicamente atto di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritto dal legale rappresentante della medesima società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 26582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris