Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26668/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10272/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'Immigrazione UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; z ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente titolare Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] iola CORTE SUPREM.

CASSAZIONEp rima Sezi,?ne Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10272/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'Immigrazione UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; z ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 1 agosto 2022 Il Presidente titolare Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] iola CORTE SUPREM. CASSAZIONEp rima Sezi,?ne Civile