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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23101/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 180) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pescara, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documenti di remissione ed accettazione di querela sottoscritti dalla persona offesa e dal ricorrente.

3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 9.12.2018 nei confronti del prevenuto, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] :liere estensore [OSCURATO:PERSONA] rí

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 180) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara, giudicando in sede di appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documenti di remissione ed accettazione di querela sottoscritti dalla persona offesa e dal ricorrente. 3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 9.12.2018 nei confronti del prevenuto, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] :liere estensore [OSCURATO:PERSONA] rí