CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Patti avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati tenuto conto dell'ambito del giudizio di rinvio rimesso alla Corte di appello a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte del 8 febbraio 2022 limitato alla rideterminazione della pena correttamente determinata in quella di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa valorizzando i precedenti penali a carico dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. . Il perimetro del giudizio di rinvio escludeva che la Corte di merito potesse compiere ulteriori valutazioni in relazione alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. a D. Igs. 150 del 2022 anche tenuto conto che, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello e che, nel caso in esame, non era stata proposta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr