CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2025
Cassazione n. 41903/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Alemi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in sede, che ha modificato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le prescrizioni della misura dell’affidamento terapeutico di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 5 settembre 2024, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma. 1.1. L'ordinanza rileva che la previsione di cui all'art. 70 Ord. pen. non contempla, tra le competenze del Tribunale di sorveglianza, l'impugnazione avverso i provvedimenti del magistrato reiettivi o, comunque, inerenti alle modifiche delle prescrizioni, con conseguente inammissibilità del mezzo di impugnazione adottato; sicché, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. 1.2. Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza oggetto di reclamo, su segnalazione della Onlus alla quale il condannato è affidato, aveva disposto che XXXXXXXXXXfacesse rientro al domicilio alle ore 17:00 e vi permanesse sino alle ore 8:30 per recarsi in Comunità. 2. La difesa aveva proposto reclamo avverso il descritto provvedimento perché adottato su segnalazione proveniente dal legale rappresentante della struttura, assertiva e non specifica, con la quale venivano genericamente indicate difficoltà all’osservanza delle regole comunitarie, senza precisare specifiche condotte. Tanto, a fronte di un programma comunitario vagliato dall’Autorità giudiziaria, reputato adeguato, anche sotto il profilo delle adottate prescrizioni, modificato con il provvedimento descritto in assenza dell’indicazione di condotte, in concreto, lesive delle prescrizioni medesime, le quali anzi non risultano oggetto di segnalate violazioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Alemi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va rilevato che il provvedimento impugnato è ricorribile per cassazione. La giurisprudenza di questa Corte ha, in più pronunce, precisato che il mezzo di impugnazione esperibile avverso il decreto motivato con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, in applicazione degli artt. 47, ottavo comma, e 69, comma 7, Ord. pen., modifica, nel corso dell'affidamento, le prescrizioni imposte è il ricorso per cassazione per violazione di legge qualora il provvedimento censurato incida sulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884; Sez. 1, n. 25639 del 21/5/2013, Giugliano, Rv. 255922; Sez. 1, n. 11578 del 5/2/2013, Povia, Rv. 255309; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166). Si è, peraltro, sottolineato che in senso contrario a tale conclusione non depone neanche il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008; Sechi, Rv. 239544 - 01, in tema di affidamento terapeutico). Certamente incide sulla libertà personale un provvedimento, come quello in verifica, che impone all’affidato il rientro nell’abitazione alle ore 17:00, stabilendo che questi vi permanga sino alle ore 8:30, fino all’uscita per recarsi in Comunità. 2.Ciò premesso, si osserva che la doglianza è inammissibile. Invero, il chiaro riferimento operato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità al ricorso ex art. 111 Cost. determina che l'unica censura consentita sia quella della violazione di legge. Nel caso al vaglio, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, anche se con motivazione stringata, ha giustificato la modifica restrittiva delle prescrizioni in ragione del contenuto della segnalazione della Onlus presso la quale è in corso il programma terapeutico, la quale aveva segnalato che il condannato manifestava difficoltà al rispetto della prescrizione, imposta dal programma in atto, di uscire non da solo ma accompagnato dal familiare di riferimento cui è affidato. Inoltre, il provvedimento fa riferimento a riscontrate, ripetute, assenze dalla struttura, non sempre giustificate adeguatamente da ragioni di salute documentate. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dunque, ha modificato le prescrizioni sulla scorta di una valutazione discrezionale di eventi sopravvenuti – la difficoltà del condannato ad osservare la prescrizione di uscire soltanto se accompagnato dal familiare di riferimento e le assenze dalla struttura non tutte documentate da ragioni improrogabili – ritenuti, con ragionamento lineare e privo di illogicità manifesta, sintomatici della non completa affidabilità. Il provvedimento impugnato, dunque, in sintonia con i limiti della discrezionalità attribuita dall'ordinamento in materia, ha valutato negativamente fatti nuovi rispetto a quelli presi in esame al momento della adozione della misura, ritendendoli giustificatamente incidenti, in senso sfavorevole, sul giudizio prognostico in ordine all'adeguatezza delle prescrizioni, sia a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, sia a conseguire gli obiettivi risocializzanti della misura. Né si ravvisa il lamentato vizio della motivazione che sarebbe rilevante, peraltro, nel caso al vaglio, solo qualora integrasse un’ipotesi di assenza o di mera apparenza, per difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. Il richiamo alla nota proveniente dalla Onlus (v. nota del 21 febbraio 2025), da cui viene ricavata la ritenuta difficoltà al rispetto delle prescrizioni che, peraltro, è ammessa dallo stesso condannato (v. nota in fine, ove si dà atto che l’affidato nel corso del colloquio riconosce di avere difficoltà al rispetto delle regole imposte dal programma, con riferimento alla prescrizione di non uscire da solo), rende la motivazione non apparente o del tutto mancante. 3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute e personali che hanno giustificato l’adozione della misura in atto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.