Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 05576/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eile+rts-ce~-eb4leetagéo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2020, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Secondo l'accusa, l'imputato, nell'ambito di una procedura di emersione di cui alla citata legge a favore di [OSCURATO:PERSONA], il 7 gennaio 2011 in Brescia aveva prodotto il modello CUD 2009 contraffatto.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 159, ultimo comma, 161, secondo comma, cod. pen. e 420 quater cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il periodo di sospensione del processo (e, quindi, della prescrizione) per l'irreperibilità dell'imputato non possa superare un quarto del termine ordinario di prescrizione del reato, quando invece il legislatore avrebbe effettuato un chiaro richiamo all'intero periodo di prescrizione massima del reato, ossia al termine ordinario di prescrizione aumentato di un quarto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'art. 159, ultimo comma, cod. pen. introdotto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, l'art. 12, comma 2, prevede espressamente che: "Nel jg caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420- quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen....) la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice".

Ove si vada a verificare il contenuto della norma richiamata, cioè il secondo comma dell'art. 161 cod. pen., si rileva che tale disposizione prevede esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, cioè il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire, come è noto, dall'art. 157, comma 1, cod. pen. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima dei 4 anni per le contravvenzioni e dei 6 anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato.

La circostanza che il legislatore abbia inteso fare riferimento ai soli "termini previsti dal secondo comma dell'art. 161" cod. pen., senza alcun riferimento al "tempo" necessario per la prescrizione indicato, invece, dall'art. 157, comma 1, cod. pen., induce a ritenere non giustificata l'interpretazione dilatatrice invece, propugnata dalla ricorrente Procura generale.

Oltre al dato letterale, un dato di tipo logico permette di ritenere più corretta l'interpretazione sostenuta dal Tribunale di Brescia.

Ove, infatti, si ritenesse corretta l'interpretazione seguita alla ricorrente Procura generale, si otterrebbe il risultato di differire in misura macroscopica (raddoppiandone la durata) il termine prescrizionale applicabile ai singoli reati rendendo, in tal modo, la posizione dell'imputato ingiustificatamente deteriore rispetto a quella del prevenuto che abbia assicurato la sua presenza ovvero si sia deliberatamente disinteressato di partecipare al giudizio (in base alla disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.).

Peraltro, al medesimo risultato dianzi esposto è già, in passato, pervenuta questa Corte, allorché ha sostenuto che all'aumento del termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di fattori interruttivi, deve essere sommato, ex art. 420-quater cod. proc. pen. un ulteriore termine "in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario" (Sez. 2, n. 12413 del 13/02/2020, Erhabor, non mass.; Sez. 3 n. 9943 del 17/11/2020, Pg in proc.

Mura, Rv. 280921; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600).

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che di conseguenza il ricorso vada rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 26/01/2022 < [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] eile+rts-ce~-eb4leetagéo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 17 giugno 2020, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 1 ter, comma 15, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Secondo l'accusa, l'imputato, nell'ambito di una procedura di emersione di cui alla citata legge a favore di [OSCURATO:PERSONA], il 7 gennaio 2011 in Brescia aveva prodotto il modello CUD 2009 contraffatto. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 159, ultimo comma, 161, secondo comma, cod. pen. e 420 quater cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che il periodo di sospensione del processo (e, quindi, della prescrizione) per l'irreperibilità dell'imputato non possa superare un quarto del termine ordinario di prescrizione del reato, quando invece il legislatore avrebbe effettuato un chiaro richiamo all'intero periodo di prescrizione massima del reato, ossia al termine ordinario di prescrizione aumentato di un quarto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'art. 159, ultimo comma, cod. pen. introdotto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, l'art. 12, comma 2, prevede espressamente che: "Nel jg caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420- quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen....) la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". Ove si vada a verificare il contenuto della norma richiamata, cioè il secondo comma dell'art. 161 cod. pen., si rileva che tale disposizione prevede esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, cioè il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire, come è noto, dall'art. 157, comma 1, cod. pen. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima dei 4 anni per le contravvenzioni e dei 6 anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato. La circostanza che il legislatore abbia inteso fare riferimento ai soli "termini previsti dal secondo comma dell'art. 161" cod. pen., senza alcun riferimento al "tempo" necessario per la prescrizione indicato, invece, dall'art. 157, comma 1, cod. pen., induce a ritenere non giustificata l'interpretazione dilatatrice invece, propugnata dalla ricorrente Procura generale. Oltre al dato letterale, un dato di tipo logico permette di ritenere più corretta l'interpretazione sostenuta dal Tribunale di Brescia. Ove, infatti, si ritenesse corretta l'interpretazione seguita alla ricorrente Procura generale, si otterrebbe il risultato di differire in misura macroscopica (raddoppiandone la durata) il termine prescrizionale applicabile ai singoli reati rendendo, in tal modo, la posizione dell'imputato ingiustificatamente deteriore rispetto a quella del prevenuto che abbia assicurato la sua presenza ovvero si sia deliberatamente disinteressato di partecipare al giudizio (in base alla disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.). Peraltro, al medesimo risultato dianzi esposto è già, in passato, pervenuta questa Corte, allorché ha sostenuto che all'aumento del termine ordinario di prescrizione, dovuto alla presenza di fattori interruttivi, deve essere sommato, ex art. 420-quater cod. proc. pen. un ulteriore termine "in misura non superiore, anche in questo caso, al quarto del termine ordinario" (Sez. 2, n. 12413 del 13/02/2020, Erhabor, non mass.; Sez. 3 n. 9943 del 17/11/2020, Pg in proc. Mura, Rv. 280921; Sez. 6, n. 1876 del 22/10/2020, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280600). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che di conseguenza il ricorso vada rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 26/01/2022 < [OSCURATO:PERSONA]