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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 09833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20443-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 6414/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di maggior reddito non dichiarato per canoni di locazione; che la parte pubblica è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, segnatamente della circostanza che l'Ufficio avesse annullato identico provvedimento impositivo per diverso anno di imposta, posto a fondamento della sentenza di primo grado e riproposto nelle controdeduzioni in appello; che, peraltro, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso.

E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez.

V, n. 16655/2011, n. 3668/2013).

Nel caso di specie, il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza riportando i passi degli atti Ric. 2020 n. 20443 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- processuali dei gradi di merito ove la quesitone era stata prospettata e non esaminata; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 10, primo comma, I n. 212/200 e art. 1375 c.c., violazione del principio di buona fede oggettiva; che il motivo resta assorbito dal precedente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20443-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 6414/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di maggior reddito non dichiarato per canoni di locazione; che la parte pubblica è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, segnatamente della circostanza che l'Ufficio avesse annullato identico provvedimento impositivo per diverso anno di imposta, posto a fondamento della sentenza di primo grado e riproposto nelle controdeduzioni in appello; che, peraltro, il fatto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura "decisiva" ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011, n. 3668/2013). Nel caso di specie, il motivo assolve l'onere dell'autosufficienza riportando i passi degli atti Ric. 2020 n. 20443 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- processuali dei gradi di merito ove la quesitone era stata prospettata e non esaminata; che, con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 10, primo comma, I n. 212/200 e art. 1375 c.c., violazione del principio di buona fede oggettiva; che il motivo resta assorbito dal precedente; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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