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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 febbraio 1973

Cassazione n. 44123/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MFR95) IRREPERIBILE nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 22/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vicenza condannava [OSCURATO:PERSONA] Waga alla pena di euro 10.000,00 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato al decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e al conseguente ordine di espulsione del Questore di Brescia - disposto con provvedimento del 9 giugno 2014 notificato in pari data - permanendo nel territorio italiano, senza giustificato motivo, oltre il termine di sette giorni prescritto per l'allontanamento, fatto accertato in data 20 novembre 2016.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, a mezzo di due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione.

2.1. Il primo motivo rileva che non si è considerata la questione posta dalla difesa relativa alla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 13, comma 7, d.

Igs. n. 286 del 1998, in ragione della mancata traduzione nella lingua del paese di origine del ricorrente (di nazionalità egiziana) sia del decreto di espulsione del Prefetto di Brescia, sia dell'ordine di allontanamento del Questore di Brescia, essendosi proceduto illegittimamente alla traduzione nella lingua inglese, benché non fosse impossibile quella nella suddetta lingua madre (arabo), stante tale lingua non rientrava fra le lingue rare' e gli atti avevano un contenuto tipico. 2.2.

Il secondo motivo deduce che si è mancato di esaminare il rilievo che aveva rappresentato la necessità di verificare che l'interessato avesse scelto la lingua inglese fra quelle "veicolari" indicate per la traduzione dei suddetti atti, nell'ipotesi di impossibilità della pronta traduzione nella lingua madre.

A riprova della sussistenza dei vizi di cui sopra, si era altresì rilevato che i Carabinieri di Camisano su richiesta della Questura in data 20 novembre 2016, ossia all'atto dell'avvio del procedimento, avevano provveduto a notificare gli atti all'interessato rappresentando questa volta che comprendeva la lingua italiana.

Anche tali ulteriori osservazioni difensive sono state ignorate dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, d.

Igs. n. 286 del 1998, «Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola» (lingua "veicolare").

Il ricorso, asserendo precedenti deduzioni in sede di merito, non nega che i provvedimenti citati siano stati a suo tempo notificati al ricorrente, così come si dà atto nella documentazione acquisita secondo i contenuti ivi rappresentati.

Al riguardo, si colgono meri accenni circa l'assenza di altro verbale citato in detti atti, che non possono smentire neppure il fatto che l'interessato abbia indicato la lingua "veicolare" (l'inglese) nella quale si svolgeva la traduzione.

La difesa pone, però, nei due motivi altri rilievi che deducono l'illegittimità della traduzione di quel tipo di atti nella lingua "veicolare", secondo pronunzie delle Sezioni Civili di questa Corte in sede d'opposizione al decreto di espulsione.

Sennonché, simili obiezioni non possono trovare ingresso in sede di accertamento dei presupposti del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, quando, come nella specie (in cui neppure risulta impugnato il decreto di espulsione e si è continuato a sostenere solo l'assenza di conoscenza allora della lingua italiana), non sia stata dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924; Sez. 1, n. 39949 del 16/09/2014, Kaser, Rv. 260799).

Per tali ragioni le censure mosse in entrambi i motivi risultano infondate.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01MFR95) IRREPERIBILE nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 22/05/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vicenza condannava [OSCURATO:PERSONA] Waga alla pena di euro 10.000,00 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato al decreto di espulsione del Prefetto di Brescia e al conseguente ordine di espulsione del Questore di Brescia - disposto con provvedimento del 9 giugno 2014 notificato in pari data - permanendo nel territorio italiano, senza giustificato motivo, oltre il termine di sette giorni prescritto per l'allontanamento, fatto accertato in data 20 novembre 2016. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, a mezzo di due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo rileva che non si è considerata la questione posta dalla difesa relativa alla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 13, comma 7, d. Igs. n. 286 del 1998, in ragione della mancata traduzione nella lingua del paese di origine del ricorrente (di nazionalità egiziana) sia del decreto di espulsione del Prefetto di Brescia, sia dell'ordine di allontanamento del Questore di Brescia, essendosi proceduto illegittimamente alla traduzione nella lingua inglese, benché non fosse impossibile quella nella suddetta lingua madre (arabo), stante tale lingua non rientrava fra le lingue rare' e gli atti avevano un contenuto tipico. 2.2. Il secondo motivo deduce che si è mancato di esaminare il rilievo che aveva rappresentato la necessità di verificare che l'interessato avesse scelto la lingua inglese fra quelle "veicolari" indicate per la traduzione dei suddetti atti, nell'ipotesi di impossibilità della pronta traduzione nella lingua madre. A riprova della sussistenza dei vizi di cui sopra, si era altresì rilevato che i Carabinieri di Camisano su richiesta della Questura in data 20 novembre 2016, ossia all'atto dell'avvio del procedimento, avevano provveduto a notificare gli atti all'interessato rappresentando questa volta che comprendeva la lingua italiana. Anche tali ulteriori osservazioni difensive sono state ignorate dalla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, d. Igs. n. 286 del 1998, «Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola» (lingua "veicolare"). Il ricorso, asserendo precedenti deduzioni in sede di merito, non nega che i provvedimenti citati siano stati a suo tempo notificati al ricorrente, così come si dà atto nella documentazione acquisita secondo i contenuti ivi rappresentati. Al riguardo, si colgono meri accenni circa l'assenza di altro verbale citato in detti atti, che non possono smentire neppure il fatto che l'interessato abbia indicato la lingua "veicolare" (l'inglese) nella quale si svolgeva la traduzione. La difesa pone, però, nei due motivi altri rilievi che deducono l'illegittimità della traduzione di quel tipo di atti nella lingua "veicolare", secondo pronunzie delle Sezioni Civili di questa Corte in sede d'opposizione al decreto di espulsione. Sennonché, simili obiezioni non possono trovare ingresso in sede di accertamento dei presupposti del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, quando, come nella specie (in cui neppure risulta impugnato il decreto di espulsione e si è continuato a sostenere solo l'assenza di conoscenza allora della lingua italiana), non sia stata dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924; Sez. 1, n. 39949 del 16/09/2014, Kaser, Rv. 260799). Per tali ragioni le censure mosse in entrambi i motivi risultano infondate. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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