CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 22 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. n59. Ritenuto che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative alla formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e al trattamento sanzionatorio irrogatogli nel giudizio di merito. Ritenuto che, nelle more, il procedimento, deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 risulta accertato il 17 maggio 2017. Considerati, infatti, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il p, prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi contravvenzionale oggetto di contestazione è So interamen eYalla data di celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato. Né sussistono, quantomeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 3 l