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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10616/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22523/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente al quale è elettivamente domiciliata negli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in [OSCURATO:PERSONA] 21, come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] N.38, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2452/2018 depositata il 17/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione, notificato in data 22/11/2009, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.38 propose opposizione avverso l'avviso di pagamento n.20001231 - anno 2009, con il quale il Comune di Roma, ora [OSCURATO:PERSONA], gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 5.324,42=, comprensiva di penale, interessi e spese, per omesso pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed [OSCURATO:PERSONA] (COSAP) relativo all'anno 2009, avente ad oggetto griglie ed intercapedini ubicate in via [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn.39/43 ed in [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn.12/44, lungo il perimetro del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostenne l'infondatezza della pretesa, assumendo che le griglie e le intercapedini, realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata, oggetto di concessione edilizia e non di un atto di concessione all'uso particolare di un bene pubblico (presupposto per il COSAP), erano componenti essenziali dell'edificio stesso in cui le relative porzioni del suolo stradale sarebbero state necessariamente ed irreversibilmente inglobate.

Il Tribunale, con sentenza n. 14058/2012, accolse l'opposizione, dichiarando non dovuta la somma e condannando l'Amministrazione alle spese di lite.

L'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza depositata il 17/4/2018, che ha ravvisato la ricorrenza di un giudicato esterno favorevole al [OSCURATO:PERSONA], il cui appello incidentale è stato, anch'esso, respinto.

Le spese del grado sono state poste a carico di Roma capitale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.38 ha replicato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ. in merito all'applicazione del giudicato esterno.

La ricorrente assume che per questo tipo di controversie il giudicato esterno ha un'efficacia limitata e non è opponibile.

Rimarca che ciò che viene in rilievo è una questione di diritto, che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione e che la loro elaborazione si riflette necessariamente anche sui rapporti di durata, come quello in esame, anche se dotati di autonomia annuale quanto a riscossione, sostenendo che il giudicato esterno non può impedire la possibilità di far valere nella fattispecie concreta il nuovo principio affermato in sede di legittimità, nell'ambito dell'esercizio della funzione nomofilattica.

In particolare, deduce che l'eccezione di giudicato non poteva essere accolta, in quanto il principio giuridico applicato alle fattispecie precedentemente occorse tra le stesse parti era mutato, essendo stato affermato che non sussisteva affatto la necessità di un titolo concessorio all'uso da parte del privato del suolo pubblico ai fini della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme a titolo di COSAP, e chiede una nuova valutazione del caso alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali.

II) Violazione dell'art.63 del d.lgs. n.446/1997 in combinato disposto con l'art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del Canone di Occupazione degli Spazi e delle [OSCURATO:PERSONA] (COSAP) n.339/1998, nonché della legge n.2248/1865.La ricorrente deduce che il COSAP, ai sensi degli artt. 1 e 1 del Regolamento, è dovuto da chi occupa anche di fatto un bene pubblico o un'area privata soggetta a servitù pubblica.

Deduce che la prova circa la proprietà dell'area, al di là della sussistenza della legittimità dell'imposizione del canone per la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio, dal momento che accede direttamente all'apparato viario del Comune di Roma, ricade sul trasgressore. 3.1- I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 3.2.- Premesso che il COSAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico (Cass. n.1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020).

Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente.

Né è condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo il quale la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato. 3.3.- In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).

Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie.

Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022). 3.4.- Nella specie, il ricorrente, con il primo e secondo motivo mira a proporre, in questa sede questioni in diritto coperte dal giudicato, formatosi sulla stessa questione giuridica della debenza del COSAP, in relazione al medesimo fatto costitutivo (griglie e intercapedini) e le censure si rivelano inammissibili. 4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22523/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente al quale è elettivamente domiciliata negli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] siti in [OSCURATO:PERSONA] 21, come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] N.38, in persona dell'Amministratore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DNGDNL69P1OH5010) che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2452/2018 depositata il 17/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione, notificato in data 22/11/2009, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.38 propose opposizione avverso l'avviso di pagamento n.20001231 - anno 2009, con il quale il Comune di Roma, ora [OSCURATO:PERSONA], gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 5.324,42=, comprensiva di penale, interessi e spese, per omesso pagamento del Canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed [OSCURATO:PERSONA] (COSAP) relativo all'anno 2009, avente ad oggetto griglie ed intercapedini ubicate in via [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn.39/43 ed in [OSCURATO:PERSONA] ai civici nn.12/44, lungo il perimetro del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostenne l'infondatezza della pretesa, assumendo che le griglie e le intercapedini, realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata, oggetto di concessione edilizia e non di un atto di concessione all'uso particolare di un bene pubblico (presupposto per il COSAP), erano componenti essenziali dell'edificio stesso in cui le relative porzioni del suolo stradale sarebbero state necessariamente ed irreversibilmente inglobate. Il Tribunale, con sentenza n. 14058/2012, accolse l'opposizione, dichiarando non dovuta la somma e condannando l'Amministrazione alle spese di lite. L'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza depositata il 17/4/2018, che ha ravvisato la ricorrenza di un giudicato esterno favorevole al [OSCURATO:PERSONA], il cui appello incidentale è stato, anch'esso, respinto. Le spese del grado sono state poste a carico di Roma capitale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corroborato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.38 ha replicato con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Violazione degli artt. 2909 cod.civ. e 324 cod.proc.civ. in merito all'applicazione del giudicato esterno. La ricorrente assume che per questo tipo di controversie il giudicato esterno ha un'efficacia limitata e non è opponibile. Rimarca che ciò che viene in rilievo è una questione di diritto, che i principi di diritto possono essere sempre soggetti a revisione e che la loro elaborazione si riflette necessariamente anche sui rapporti di durata, come quello in esame, anche se dotati di autonomia annuale quanto a riscossione, sostenendo che il giudicato esterno non può impedire la possibilità di far valere nella fattispecie concreta il nuovo principio affermato in sede di legittimità, nell'ambito dell'esercizio della funzione nomofilattica. In particolare, deduce che l'eccezione di giudicato non poteva essere accolta, in quanto il principio giuridico applicato alle fattispecie precedentemente occorse tra le stesse parti era mutato, essendo stato affermato che non sussisteva affatto la necessità di un titolo concessorio all'uso da parte del privato del suolo pubblico ai fini della richiesta da parte di [OSCURATO:PERSONA] di somme a titolo di COSAP, e chiede una nuova valutazione del caso alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. II) Violazione dell'art.63 del d.lgs. n.446/1997 in combinato disposto con l'art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del Canone di Occupazione degli Spazi e delle [OSCURATO:PERSONA] (COSAP) n.339/1998, nonché della legge n.2248/1865.La ricorrente deduce che il COSAP, ai sensi degli artt. 1 e 1 del Regolamento, è dovuto da chi occupa anche di fatto un bene pubblico o un'area privata soggetta a servitù pubblica. Deduce che la prova circa la proprietà dell'area, al di là della sussistenza della legittimità dell'imposizione del canone per la sussistenza di una servitù di pubblico passaggio, dal momento che accede direttamente all'apparato viario del Comune di Roma, ricade sul trasgressore. 3.1- I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 3.2.- Premesso che il COSAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico (Cass. n.1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020). Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente. Né è condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo il quale la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato. 3.3.- In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022). 3.4.- Nella specie, il ricorrente, con il primo e secondo motivo mira a proporre, in questa sede questioni in diritto coperte dal giudicato, formatosi sulla stessa questione giuridica della debenza del COSAP, in relazione al medesimo fatto costitutivo (griglie e intercapedini) e le censure si rivelano inammissibili. 4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1
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