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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2021

Cassazione n. 18379/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 22/07/2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021, sull'assunto del fumus commissi delicti del reato contestato al capo B 3.1 della rubrica e del periculum in mora conseguente all'ulteriore prosecuzione delle attività illecite presupposte.

La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva la sede legale a [OSCURATO:PERSONA], in Via vecchia provinciale s.n.c., e la sede operativa a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nella [OSCURATO:PERSONA] per Gambarie, in [OSCURATO:PERSONA] nelle.

Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel contesto di una più ampia attività d'indagine, relativa a un traffico di prodotti petroliferi condotto da un gruppo di persone che aveva immesso sul mercato, come gasolio da autotrazione, idrocarburi privi delle caratteristiche necessarie, in quanto frutto della miscelazione di oli minerali di scarsa qualità con gasolio.

I soggetti coinvolti in queste attività illecite, infatti, acquistavano, in violazione della normativa doganale, prodotti petroliferi dall'estero e provvedevano allo stoccaggio in strutture a disposizione di soggetti compiacenti, analoghe a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo lo svolgimento delle attività di miscelazione, allo scopo di immettere sul mercato il carburante adulterato, venivano formati documenti falsi, che simulavano l'acquisto da società petrolifere, ignare del coinvolgimento documentale nel traffico, da parte di aziende gestite da soggetti compiacenti.

Questi ultimi, a loro volta, utilizzavano documenti, parimenti falsi, funzionali a consentire il trasporto su strada del carburante, strumentale alla consegna dei prodotti petroliferi ad aziende operanti nel territorio siciliano, tra cui le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

In questa cornice, le esigenze che legittimavano il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che comprendeva l'unità immobiliare dove l'azienda operava - che era stata locata al ricorrente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in [OSCURATO:PERSONA], nn. 5 e 6 -, si ritenevano corroborate dagli esiti delle attività di intercettazione, eseguite nei confronti del ricorrente, svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2- 8 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali, dai quali, secondo il Tribunale del riesame di Catanzaro, si traeva conferma dell'assunto accusatorio.

Da queste intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, ubicato a Gallico, venisse utilizzato per la miscelazione illecita di gasolio da autotrazione, che, come si è detto, veniva acquistato da fornitori stranieri in violazione della normativa doganale.

L'adulterazione dei prodotti petroliferi veniva effettuata sia per lo svolgimento dell'attività commerciale del ricorrente sia per lo svolgimento dell'attività commerciale di terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che gravitavano nello stesso ambiente criminale dell'indagato, rendendo evidente la sussistenza del periculum in mora giustificativo del provvedimento censurato in sede di riesame.

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, infine, evidenziava che la sussistenza del periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento cautelare controverso emergeva anche dagli esiti del sequestro d'urgenza disposto dal pubblico ministero, che veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale venivano rinvenute ingenti somme di denaro, che corroboravano l'assunto accusatorio, incentrato sull'illiceità delle attività svolte dall'azienda sequestrata nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi.

Sulla scorta di questi elementi processuali il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il provvedimento cautelare genetico di cui in premessa.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva.

Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora indispensabili per l'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, in particolare, al fumus commissi delicti, si deduceva che, a seguito dell'interrogatorio di garanzia effettuato da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, la misura cautelare era rimasta pendente per il solo reato di cui al capo B 3.1 della rubrica, essendo stato escluso il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nelle attività illecite che gli venivano contestate al capo B 3.9, dalle quali doveva ritenersi estraneo.

Si evidenziava, al contempo, che il coinvolgimento dell'indagato nel reato in questione doveva ritenersi circoscritto a un arco temporale limitato, compreso tra il 28/06/2021 e il 09/08/2021, trascorso il quale aveva interrotto ogni rapporto con i soggetti che effettuavano le miscelazioni di carburante controverse.

Quanto, invece, al perículum in mora, si deduceva che l'ammissione di responsabilità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiarito quale fosse stato il suo ruolo nelle attività di adulterazione del carburante trafficato dalla consorteria criminale di cui al capo B 3.1, imponeva di escludere la possibilità che l'indagato continuasse a svolgere attività di supporto nei confronti dei componenti del sodalizio in discorso, con i quali, proprio a causa delle sue dichiarazioni, aveva interrotto ogni rapporto.

L'interruzione di questi rapporti, a ben vedere, era ancora più risalente, atteso che dall'intercettazione numero 1318 del 03/08/2019, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era emerso il rifiuto del ricorrente di prestarsi allo svolgimento di ulteriori attività di miscelazione di carburante presso il parcheggio, di cui si è detto, di cui aveva la disponibilità.

Non poteva, infine, assumere alcun rilievo il rinvenimento di somme di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in occasione del sequestro d'urgenza disposto dal pubblico ministero, che veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che nessun elemento probatorio, quantomeno allo stato, lasciava ipotizzare che tali liquidità fossero il frutto di attività illecite o che comunque la loro disponibilità in capo al ricorrente fosse ingiustificata.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che, con l'atto di impugnazione in esame, veniva articolata promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora indispensabili per l'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].Occorre premettere ulteriormente che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva la sede legale a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] provinciale s.n.c. e la sede operativa a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nella [OSCURATO:PERSONA] per Gambarie, in [OSCURATO:PERSONA]; mentre, le operazioni di miscelazione dei prodotti petroliferi di contrabbando, nelle quali il ricorrente era coinvolto, venivano eseguite presso un parcheggio di cui l'indagato aveva la disponibilità, ubicato a Gallico.

Tanto premesso, deve osservarsi che il nucleo essenziale del giudizio di sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, necessari all'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], così come confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo B 3.1, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari.

In particolare, queste captazioni, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2-8 dell'ordinanza impugnata, riguardavano conversazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il Tribunale del riesame di Catanzaro si riferiva mediante diffusi richiami testuali.

Da queste intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, come detto ubicato a Gallico, fosse utilizzato per la miscelazione di prodotti petroliferi di contrabbando, acquistati da fornitori stranieri in violazione della normativa doganale, che veniva effettuata sia per lo svolgimento della sua attività commerciale sia per lo svolgimento dell'attività commerciale di terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che gravitavano nello stesso ambiente criminale dell'indagato.

Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 del provvedimento impugnato, richiamava gli «autonomi canali (esteri) di approvvigionamento del carburante di contrabbando di cui dispone il Falduto [...1».

D'altra parte, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad avere chiarito quale fosse il suo ruolo nelle operazioni di miscelazione illecita del carburante trafficato dalla consorteria criminale di cui al capo B 3.1, sia pure affermando di avere consentito l'utilizzazione del suo parcheggio per un breve periodo e solo per ragioni di cortesia personale.

Ne consegue che le stesse dichiarazioni dell'indagato, a un'attenta analisi, finiscono per corroborare l'assunto accusatorio, confermando il coinvolgimento associativo del ricorrente nello svolgimento delle operazioni di adulterazione di prodotti petroliferi oggetto di vaglio cautelare.2.1.

A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni informatiche che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era convolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01).

Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01).

Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).

3. Nella, univoca, cornice cautelare descritta nel paragrafo precedente non è possibile dubitare della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora giustificativi del sequestro preventivo controverso, che discendevano dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], in un arco temporale significativo, consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, ubicato a Gallico, venisse utilizzato per la miscelazione di prodotti petroliferi di contrabbando, che venivano immessi nel mercato illegalmente, con le modalità descritte al capo B 3.1 della rubrica.

La gravità e la serialità di questi comportamenti criminosi, del resto, è ulteriormente corroborata dal fatto che i comportamenti di Falduto erano inseriti in un ampio contesto consortile, prefigurato dal capo B 3.1, che comportava l'acquisto, in violazione della normativa doganale, di prodotti petroliferi da fornitori stranieri e il successivo stoccaggio in strutture analoghe a quella di [OSCURATO:PERSONA].

La complessità di queste operazioni di contrabbando - che implicavano l'apporto di diversi soggetti e la disponibilità di adeguati strumenti tecnologici - e il coinvolgimento del ricorrente nella sua organizzazione, dunque, rende incontronversa la sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, legittimanti il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], così come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021.

Non può, in proposito, non ribadirsi che l'indagato non si limitava a mettere a disposizione dei sodali il parcheggio di cui si è detto per le operazioni di miscelazione illecita del carburante, ma compiva tali attività di adulterazione anche nel proprio, esclusivo, interesse, disponendo di canali di approvvigionamento autonomi dei prodotti petroliferi, che gli permettevano di commercializzarli attraverso la sua azienda.

Sussiste, pertanto, il pericolo, concreto e attuale, che la libera disponibilità del patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] possa dare luogo alla protrazione delle conseguenze del reato oggetto di vaglio cautelare o all'agevolazione nella commissione di altre, analoghe, condotte illecite.

Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro, per giungere alla conferma del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021, appare conforme alle emergenze probatorie e pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze» (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, Trotta, Rv. 247438-01; Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007, Vathaj, Rv. 237592-01).4.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Ascola e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22/07/2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021, sull'assunto del fumus commissi delicti del reato contestato al capo B 3.1 della rubrica e del periculum in mora conseguente all'ulteriore prosecuzione delle attività illecite presupposte. La ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva la sede legale a [OSCURATO:PERSONA], in Via vecchia provinciale s.n.c., e la sede operativa a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nella [OSCURATO:PERSONA] per Gambarie, in [OSCURATO:PERSONA] nelle. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro nel contesto di una più ampia attività d'indagine, relativa a un traffico di prodotti petroliferi condotto da un gruppo di persone che aveva immesso sul mercato, come gasolio da autotrazione, idrocarburi privi delle caratteristiche necessarie, in quanto frutto della miscelazione di oli minerali di scarsa qualità con gasolio. I soggetti coinvolti in queste attività illecite, infatti, acquistavano, in violazione della normativa doganale, prodotti petroliferi dall'estero e provvedevano allo stoccaggio in strutture a disposizione di soggetti compiacenti, analoghe a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo lo svolgimento delle attività di miscelazione, allo scopo di immettere sul mercato il carburante adulterato, venivano formati documenti falsi, che simulavano l'acquisto da società petrolifere, ignare del coinvolgimento documentale nel traffico, da parte di aziende gestite da soggetti compiacenti. Questi ultimi, a loro volta, utilizzavano documenti, parimenti falsi, funzionali a consentire il trasporto su strada del carburante, strumentale alla consegna dei prodotti petroliferi ad aziende operanti nel territorio siciliano, tra cui le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. In questa cornice, le esigenze che legittimavano il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], che comprendeva l'unità immobiliare dove l'azienda operava - che era stata locata al ricorrente dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale a Sant'Eufemia d'Aspromonte, in [OSCURATO:PERSONA], nn. 5 e 6 -, si ritenevano corroborate dagli esiti delle attività di intercettazione, eseguite nei confronti del ricorrente, svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2- 8 dell'ordinanza impugnata, mediante diffusi richiami testuali, dai quali, secondo il Tribunale del riesame di Catanzaro, si traeva conferma dell'assunto accusatorio. Da queste intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, ubicato a Gallico, venisse utilizzato per la miscelazione illecita di gasolio da autotrazione, che, come si è detto, veniva acquistato da fornitori stranieri in violazione della normativa doganale. L'adulterazione dei prodotti petroliferi veniva effettuata sia per lo svolgimento dell'attività commerciale del ricorrente sia per lo svolgimento dell'attività commerciale di terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che gravitavano nello stesso ambiente criminale dell'indagato, rendendo evidente la sussistenza del periculum in mora giustificativo del provvedimento censurato in sede di riesame. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, infine, evidenziava che la sussistenza del periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento cautelare controverso emergeva anche dagli esiti del sequestro d'urgenza disposto dal pubblico ministero, che veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale venivano rinvenute ingenti somme di denaro, che corroboravano l'assunto accusatorio, incentrato sull'illiceità delle attività svolte dall'azienda sequestrata nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. Sulla scorta di questi elementi processuali il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava il provvedimento cautelare genetico di cui in premessa. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora indispensabili per l'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, in particolare, al fumus commissi delicti, si deduceva che, a seguito dell'interrogatorio di garanzia effettuato da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, la misura cautelare era rimasta pendente per il solo reato di cui al capo B 3.1 della rubrica, essendo stato escluso il coinvolgimento concorsuale del ricorrente nelle attività illecite che gli venivano contestate al capo B 3.9, dalle quali doveva ritenersi estraneo. Si evidenziava, al contempo, che il coinvolgimento dell'indagato nel reato in questione doveva ritenersi circoscritto a un arco temporale limitato, compreso tra il 28/06/2021 e il 09/08/2021, trascorso il quale aveva interrotto ogni rapporto con i soggetti che effettuavano le miscelazioni di carburante controverse. Quanto, invece, al perículum in mora, si deduceva che l'ammissione di responsabilità effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiarito quale fosse stato il suo ruolo nelle attività di adulterazione del carburante trafficato dalla consorteria criminale di cui al capo B 3.1, imponeva di escludere la possibilità che l'indagato continuasse a svolgere attività di supporto nei confronti dei componenti del sodalizio in discorso, con i quali, proprio a causa delle sue dichiarazioni, aveva interrotto ogni rapporto. L'interruzione di questi rapporti, a ben vedere, era ancora più risalente, atteso che dall'intercettazione numero 1318 del 03/08/2019, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era emerso il rifiuto del ricorrente di prestarsi allo svolgimento di ulteriori attività di miscelazione di carburante presso il parcheggio, di cui si è detto, di cui aveva la disponibilità. Non poteva, infine, assumere alcun rilievo il rinvenimento di somme di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in occasione del sequestro d'urgenza disposto dal pubblico ministero, che veniva eseguito 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], atteso che nessun elemento probatorio, quantomeno allo stato, lasciava ipotizzare che tali liquidità fossero il frutto di attività illecite o che comunque la loro disponibilità in capo al ricorrente fosse ingiustificata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che, con l'atto di impugnazione in esame, veniva articolata promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 321 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora indispensabili per l'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA].Occorre premettere ulteriormente che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva la sede legale a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] provinciale s.n.c. e la sede operativa a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nella [OSCURATO:PERSONA] per Gambarie, in [OSCURATO:PERSONA]; mentre, le operazioni di miscelazione dei prodotti petroliferi di contrabbando, nelle quali il ricorrente era coinvolto, venivano eseguite presso un parcheggio di cui l'indagato aveva la disponibilità, ubicato a Gallico. Tanto premesso, deve osservarsi che il nucleo essenziale del giudizio di sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, necessari all'adozione del sequestro preventivo disposto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], così come confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo B 3.1, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari. In particolare, queste captazioni, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2-8 dell'ordinanza impugnata, riguardavano conversazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il Tribunale del riesame di Catanzaro si riferiva mediante diffusi richiami testuali. Da queste intercettazioni emergeva che [OSCURATO:PERSONA] consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, come detto ubicato a Gallico, fosse utilizzato per la miscelazione di prodotti petroliferi di contrabbando, acquistati da fornitori stranieri in violazione della normativa doganale, che veniva effettuata sia per lo svolgimento della sua attività commerciale sia per lo svolgimento dell'attività commerciale di terzi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che gravitavano nello stesso ambiente criminale dell'indagato. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catanzaro, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 9 del provvedimento impugnato, richiamava gli «autonomi canali (esteri) di approvvigionamento del carburante di contrabbando di cui dispone il Falduto [...1». D'altra parte, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad avere chiarito quale fosse il suo ruolo nelle operazioni di miscelazione illecita del carburante trafficato dalla consorteria criminale di cui al capo B 3.1, sia pure affermando di avere consentito l'utilizzazione del suo parcheggio per un breve periodo e solo per ragioni di cortesia personale. Ne consegue che le stesse dichiarazioni dell'indagato, a un'attenta analisi, finiscono per corroborare l'assunto accusatorio, confermando il coinvolgimento associativo del ricorrente nello svolgimento delle operazioni di adulterazione di prodotti petroliferi oggetto di vaglio cautelare.2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni informatiche che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] era convolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636-01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, v. 208254-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3. Nella, univoca, cornice cautelare descritta nel paragrafo precedente non è possibile dubitare della sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora giustificativi del sequestro preventivo controverso, che discendevano dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], in un arco temporale significativo, consentiva che un parcheggio di cui aveva la disponibilità, ubicato a Gallico, venisse utilizzato per la miscelazione di prodotti petroliferi di contrabbando, che venivano immessi nel mercato illegalmente, con le modalità descritte al capo B 3.1 della rubrica. La gravità e la serialità di questi comportamenti criminosi, del resto, è ulteriormente corroborata dal fatto che i comportamenti di Falduto erano inseriti in un ampio contesto consortile, prefigurato dal capo B 3.1, che comportava l'acquisto, in violazione della normativa doganale, di prodotti petroliferi da fornitori stranieri e il successivo stoccaggio in strutture analoghe a quella di [OSCURATO:PERSONA]. La complessità di queste operazioni di contrabbando - che implicavano l'apporto di diversi soggetti e la disponibilità di adeguati strumenti tecnologici - e il coinvolgimento del ricorrente nella sua organizzazione, dunque, rende incontronversa la sussistenza dei requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, legittimanti il sequestro preventivo dell'intero patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], così come disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021. Non può, in proposito, non ribadirsi che l'indagato non si limitava a mettere a disposizione dei sodali il parcheggio di cui si è detto per le operazioni di miscelazione illecita del carburante, ma compiva tali attività di adulterazione anche nel proprio, esclusivo, interesse, disponendo di canali di approvvigionamento autonomi dei prodotti petroliferi, che gli permettevano di commercializzarli attraverso la sua azienda. Sussiste, pertanto, il pericolo, concreto e attuale, che la libera disponibilità del patrimonio della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] possa dare luogo alla protrazione delle conseguenze del reato oggetto di vaglio cautelare o all'agevolazione nella commissione di altre, analoghe, condotte illecite. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Catanzaro, per giungere alla conferma del provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 19/04/2021, appare conforme alle emergenze probatorie e pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze» (Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 22612 del 09/02/2010, Trotta, Rv. 247438-01; Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007, Vathaj, Rv. 237592-01).4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 18379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris