CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 36385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena, escludendo la contestata recidiva, e ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e comma 2, 223, legge fall.; considerato che entrambi i motivi di ricorso — con cui si adducono, rispettivamente sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. — la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione in quanto, dopo la lettura del dispositivo, non si sarebbe dato corso agli incombenti di cui al comma 1 del medesimo art. 545-bis senza, tuttavia, dare atto nel verbale di udienza della sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 59 legge n. 689 del 1981; e non si sarebbe in alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva — sono manifestamente infondati atteso che: in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo anteriore alla novella ex art. 2, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che qui rileva ratione temporis), non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 — 01); inoltre, la prospettazione difensiva è del tutto generica poiché non ha in alcun modo dedotto che nella specie ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva (che non solo limitati alla sola misura della pena irrogata) né che l'imputato intendesse acconsentire alla sostituzione, constando invece (cfr. verbale dell'udienza del giorno 8 giugno 2023) che non è stata avanzata richiesta in tal senso, richiesta che è il presupposto affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 — 01; cfr. pure Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 — 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 — dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.