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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 36834/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ,Lyj6- g ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

Pgg/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana sez. staccata di Livorno n. 369/10/15 depositata il 26/02/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l'appello dell'Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Livorno che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES e altri tributi riferiti all'anno 2006; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria e ulteriore documentazione in vista dell'adunanza camerale; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d.

L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6 d.

L. n. 119 del 2018; p.q.m. dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 16 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ,Lyj6- g ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. Pgg/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana sez. staccata di Livorno n. 369/10/15 depositata il 26/02/2015 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l'appello dell'Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Livorno che aveva sancito la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES e altri tributi riferiti all'anno 2006; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria e ulteriore documentazione in vista dell'adunanza camerale; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6 d. L. n. 119 del 2018; p.q.m. dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 16 se
Sentenza Cassazione n. 36834/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris